REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Locri, Avv. Giuseppe CAPOGRECO, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.233/19 R.G. anno 2019, avente quale oggetto:
OPPOSIZIONE AD INTIMAZIONE Dl PAGAMENTO.
TRA
L. S. elettivamente domiciliato in Gioiosa Ionica presso lo studio dell'Avv. Michele Malavenda, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla citazione.
ATTORE
E
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal proprio dipendente delegato, Fabio Rovito.
CONVENUTA
All'udienza del 22.11.2019 parte attrice precisava le proprie conclusioni come da verbale in pari data.

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 1.2.2019 L. S. proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento numero 09420189009919162000 notificatagli da Agenzia delle Entrate Riscossione conseguente, fra le altre, alla cartella esattoriale nr. 09420110010019272000, concernente crediti per canoni del servizio idrico del Comune di Marina di Gioiosa Jonica degli anni 2000 e 2001.
L'attore eccepiva la prescrizione dei crediti portati dalla cartella stessa, di cui deduceva anche l'omessa notifica.
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda.

Motivazione

Quanto all'interesse ad agire dell'attore vale ricordare che la Suprema Corte ha, in varie occasioni, statuito che "In tema di contenzioso tributario, devono ritenersi impugnabili gli avvisi bonari con cui l'Amministrazione chiede il pagamento di un tributo in quanto essi, pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e non essendo perciò, in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando cosi nel contribuente l'interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili. Ne consegue che il sollecito di pagamento riconducibile a precedente cartella esattoriale è suscettibile di
impugnazione.


E' poi noto che la cartella esattoriale può essere impugnata nelle e nei termini dell'opposizione a sanzione amministrativa, ex artt. 22, 22 bis e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e/o 204 bis del Codice della Strada e/o 5, 6 e 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, quando sia dedotta l'omessa notificazione dell'atto sul quale essa si fonda, ovvero quando sia dedotta l'inesistenza fattuale o giuridica del provvedimento sanzionatorio ovvero quando sia dedotta la mancanza delle indicazioni necessarie a stabilire se sia stato emesso un provvedimento sanzionatorio e/o se questo sia stato notificato. In tutti gli altri casi (id est, avvenuto pagamento, prescrizione, decadenza, decesso dell'obbligato, irregolarità intrinseche e similia), per contro, la cartella medesima può essere impugnata solo nelle forme e nei termini dell'opposizione preventiva all'esecuzione (non ancora iniziata), ex art. 615, 1° c. del c.p.c. ovvero nelle forme e nei termini dell'opposizione successiva all'esecuzione o dell'opposizione agli atti esecutivi (se l'esecuzione abbia già avuto inizio), ex art. 615, 2° c. ed ex art. 617 del c.p.c.

Richiamati i principi giurisprudenziali suddetti, risulta pacifico che l'impugnazione di un sollecito di pagamento è direttamente riconducibile alla cartella cui esso si riferisce.
Ciò posto, in ordine alla doglianza relativa alla prescrizione del credito portato dalla cartella impugnata, qualificabile come opposizione ex art.615 c.p.c., va osservato quanto segue.
L'opposizione al ruolo in quanto tale, proposta oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della cartella, appare inammissibile in quanto tardiva.
L'intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 d. lgs. 1146/99, non preclude tuttavia la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento. L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art.615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva. L'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente pone dunque la questione se, una volta divenuto non più contestabile il credito contributivo, per mancanza di tempestiva ai sensi del d. lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge 335/95, ovvero a quello decennale previsto dall'art. 2953 c.c. A tal riguardo ben può farsi riferimento ai principi sanciti dalla Suprema Corte con la pronuncia n.12263 del 25.5.2007, che, sebbene riferiti alle c.d. ingiunzioni fiscali, possono essere utilmente richiamati anche nella fattispecie concreta. In particolare, la predetta sentenza, rilevato che l'ingiunzione fiscale, in
quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, ha ritenuto che decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione. Necessario corollario è che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito derivante da canoni del servizio idrico comunale è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati previsto dall'art. 2953 c.c. bensì al termine proprio della riscossione dei tributi e, quindi, nel caso di specie, al termine quinquennale, non potendosi ravvisare alcuna novazione del credito.

Poiché la notifica della cartella impugnata è avvenuta in data 28.3.2011, mentre l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 30.1.2019, e non essendovi prova di atti interruttivi intervenuti tra le due dette notifiche, deve dichiararsi l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato dalla cartella in questione.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.

PQM

Il Giudice di pace di Locri, Avv. Giuseppe Capogreco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da L. S. nei riguardi di Agenzia delle Entrate Riscossione, con citazione notificata in data 1.2.2019, ogni ulteriore domanda, deduzione ed eccezione disattesa, cosi provvede:
accoglie la domanda e dichiara l'intervenuta prescrizione del credito di cui al sollecito di pagamento numero 09420189009919162000, limitatamente alla cartella esattoriale nr. 09420110010019272000.
Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 140,00 per esborsi, ed Euro 250,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Locri, 13.12.2019
Depositato in cancelleria il 13.12.2019


 

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