REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
In persona dei magistrati
Dott. Eugenio Cetro Presidente
Dott. Vincenzo Pio Baldi Consigliere
Dott.ssa Tania De Antoniis Giudice applicato relatore
Alla pubblica udienza del 29.3.2018, mediante lettura del dispositivo che segue, ha pronunciato
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 207 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2017 promossa con ricorso in appello depositato in cancelleria il 28.4.2017 da
_____________ rappresentata e difesa dall'avv. Cuccù del foro di Fermo
APPELLANTE
CONTRO
INPS in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Salvati dell'avvocatura dell'ente;
APPELLATO
EQUITALIA CENTRO MARCHE S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Vitelli del foro di Ascoli Piceno;
APPELLATO
Avverso la sentenza n. 230/2016 del 18.10.2016 del Tribunale di Fermo in funzione di Giudice del lavoro, avente ad
OGGETTO: opposizione cartelle esattoriali.

P.Q.M.
A) la Corte, in accoglimento parziale dell'appello proposto, dichiara non dovute per prescrizione le somme riportate nelle cartelle esattoriali nn. 00820000043653664000, 00820030003028175000, 00820040000837406000;
B) elimina la condanna ex art. 96 c.p.c.;
C) conferma per il resto la pronuncia di primo grado;
D) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

CONCLUSIONI DELLE PARTI
APPELLANTE: "in via principale in riforma della sentenza n. 230/2016 pronunciata dal Tribunale di Fermo - sez. lavoro in data 15.11.2016 ed in accoglimento del presente ricorso, accertato e dichiarato il difetto del presupposto impositivo per l'intervenuta prescrizione quinquennale delle cartelle esattoriali di cui in narrativa, e per tutte le motivazioni e le ragioni suindicate, dichiarare I'illegittimità e/o infondatezza e/o nullità delle suddette cartelle di pagamento impugnate, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Corte d'Appello ritenesse di non procedere all'annullamento dei procedimenti impugnati, si chiede la riduzione e la rideterminazione delle sanzioni irrogata nella misura della metà della sanzione minima edittale, in ogni caso, secondo le norme più favorevoli applicabili al caso concreto. In via istruttoria voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita ordinare l'esibizione ai sensi dell'art. 414 comma 1 n. 5 c.p.c. alla parte appellata (Equitalia) la produzione degli originali delle cartelle esattoriali con le relative relate di notifica dell'Agente della riscossione volte a dimostrare la correttezza e la validità delle originarie notifiche delle cartelle esattoriali. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CAP e rimborso spese forfettario del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Cuccù quale procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c."

APPELLATO: Equitalia servizi di riscossione s.p.a.: "respingere il ricorso in appello avverso la sentenza n. 230/2016 pubblicata il 15.11.2016, emanata dal Tribunale di Fermo per essere infondato in fatto e in diritto per le ragioni tutte esposte nella premessa del presente atto e, pertanto, confermare la sentenza n. 230/2016 relativa al procedimento rubricato al RG 752/2013 emessa dal Tribunale di Fermo in data 15.11.2016, anche relativamente alla condanna degli appellanti alle spese del primo grado di giudizio, nonché alla condanna comminata ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c. Condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio a favore dell'appellata."

Inps: "rigettare integralmente l'atto di appello perché infondato in fatto e in diritto e per I'effetto confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio."

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 230/2016 il Tribunale di Fermo in funzione di giudice del lavoro aveva dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione a vari avvisi di addebito e cartelle esattoriali, in quanto proposto oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 D. Igs. 46/99, ritenendo che la copia degli avvisi di ricevimento delle raccomandate costituisse valida prova della notifica in mancanza di contestazione della conformità agli originali, con condanna, altresì, di parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c. per lite temeraria.

Con ricorso in appello depositato il 28.4.2017, gli appellanti, eredi della originaria ricorrente, deceduta durante il giudizio di primo grado, evidenziavano che in primo grado era stata debitamente contestata la conformità all'originale delle copie degli avvisi di ricevimento delle cartelle e degli avvisi di addebito opposti, laddove nel ricorso introduttivo la de cuius aveva negato di aver ricevuto alcuna notifica, chiedendo di ordinarsi ad Equitalia ex art. 210 c.p.c. la produzione degli originali delle cartelle esattoriali con le rispettive notifiche e laddove nelle note del 22.9.2014 aveva puntualmente disconosciuto la conformità agli originali delle fotocopie degli avvisi di ricevimento versati in atti. Si dolevano, poi, con ulteriore motivo di appello, della mancata declaratoria di avvenuta prescrizione con riferimento a tre cartelle specifiche per non essere intervenuto un atto interruttivo entro il quinquennio successivo alla loro notifica.

Si costituiva e resisteva in giudizio l'appellato INPS, contestando che nel giudizio di primo grado vi fosse stata una specifica contestazione della conformità all'originale delle copie prodotte, sostenendo la sussistenza di una prescrizione decennale dopo la formazione del ruolo esecutivo a seguito di non tempestiva opposizione della cartella esattoriale ed in ogni caso rilevando l'avvenuta interruzione della prescrizione.

Si costituiva e resisteva, altresì, in giudizio Equitalia servizi di riscossione s.p.a., ribadendo la valenza probatoria ex art. 2719 c.c. delle copie degli avvisi di ricevimento prodotte e non contestate e ritenendo nel merito applicabile la prescrizione decennale dopo la definitività del ruolo per mancata impugnazione della relativa cartella nel termine decadenziale di 40 giorni.

Motivazione

L'appello è solo in parte fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.

Con il primo motivo di appello si censura la pronuncia impugnata nella parte in cui ha affermato che il ricorso è inammissibile per decorrenza del termine di 40 giorni per impugnare le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito, non avendo tenuto conto che le copie degli avvisi di ricevimento prodotte erano state debitamente contestate perché non conformi agli originali e non potevano, dunque, costituire prova sufficiente dell'avvenuta notifica.
Al riguardo, si rileva che la causa è stata introdotta a seguito della notifica del preavviso di fermo amministrativo, nel quale venivano riepilogati le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito asseritamente notificati in precedenza a M. T., dante causa degli odierni appellanti. Nel ricorso introduttivo di primo grado, la ricorrente si doleva della mancata notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito indicati nell'atto riepilogativo e rilevava l'avvenuta maturazione del termine prescrizionale, nonché l'infondatezza nel merito delle pretese contributive.
Nella pronuncia di primo grado, il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto, avendo fornito i resistenti prova dell'avvenuta notifica di cartelle ed avvisi, questi erano divenuti inoppugnabili per mancata opposizione nel termine decadenziale di 40 giorni.
A fronte di tale pronuncia, gli appellanti si dolgono del fatto che il giudice di prime cure avrebbe ritenuta provata la notifica degli atti opposti in assenza di produzione degli originali di notifica e in presenza delle sole copie, peraltro contestate dalla T.

II motivo è infondato, tenuto conto che non può ritenersi che la conformità agli originali fosse stata contestata nel ricorso introduttivo del giudizio ancor prima della produzione delle copie da disconoscere, non rilevando sul punto nè l'affermazione di non avere ricevuto nessuno degli atti indicati nel dettaglio degli addebiti successivamente pervenuto alla T., né la richiesta di produzione degli originali di notifica rivolta agli enti convenuti ex art. 210 c.p.c..
Successivamente alla costituzione di Equitalia, la quale aveva prodotto le copie delle notifiche degli atti contestati, la ricorrente in primo grado aveva, dunque, l'onere di contestarne la conformità alll'originale nel primo atto difensivo, ossia nelle note autorizzate dal giudice all'udienza del 29.7.2014 affinché la ricorrente potesse controdedurre sulle questioni preliminari sollevate dalle controparti. Orbene, nelle note del 22.9.2014 parte ricorrente non disconosceva espressamente la conformità delle copie prodotte agli originali, affermando testualmente che "l'Agente della riscossione, pur allegando copia delle cartelle esattoriali, non ha affatto dato prova dell'avvenuta notifica, in quanto né le relate di notifica né gli avvisi di ricevimento hanno comprovato l'avvenuta ricezione delle stesse da parte della Sig.ra M. T.", e richiamando giurisprudenza della Commissione tributaria, per la quale la produzione di copie degli avvisi di ricevimento invero non costituisce prova sufficiente dell'avvenuta notifica. Trattasi, come è evidente, della contestazione del valore probatorio della copia fotostatica e non della conformità di questa all'originale, questione affatto sollevata nelle note in esame, nelle quali, peraltro, si affermava che gli avvisi di ricevimento non erano stati affatto prodotti neppure in fotocopia dai convenuti, affermazione del tutto incompatibile con il disconoscimento della conformità agli originali che presuppone l'ammissione che la copia sia stata prodotta in giudizio.
Poiché dunque, al contrario di quanto affermato nelle suddette note, gli avvisi di ricevimento erano stati prodotti in copia dall'ente convenuto (doc. 4 fascicolo primo grado Equitalia, riprodotto al doc. 3 fascicolo secondo grado della medesima parte appellata), in assenza di esplicito disconoscimento di conformità all'originale, le copie fotostatiche ai sensi dell'art. 2719 c.c. hanno il medesimo valore dell'originale e, dunque, costituiscono prova sufficiente dell'avvenuta notifica come ritenuto dal giudice di prime cure.
Ne deriva che con l'opposizione proposta dopo il termine di 40 giorni non si può contestare il merito della pretesa vantata divenuto irretrattabile, il che da un lato rende del tutto irrilevanti le questioni inerenti il merito della pretesa, dall'altro porta al rigetto della pretesa vantata in sede di appello in via subordinata, laddove si chiede la rideterminazione delle sanzioni applicate nella misura della metà della sanzione minima edittale, essendo anche tale aspetto coperto dalla intervenuta irretrattabilità della pretesa contributiva.

Ciò non toglie che il debitore possa comunque contestare, come avviene nel caso di specie, eventi successivi alla formazione del titolo esecutivo idonei a far venire meno la pretesa del creditore, ad esempio sotto il profilo della maturazione del termine prescrizionale successivamente alla notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito non opposti.
Sotto tale profilo, l'opposizione proposta in primo grado, nella parte in cui contesta la maturazione di un termine prescrizionale quinquennale successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito non tempestivamente opposti va qualificata come opposizione all'esecuzione pienamente ammissibile secondo la disciplina generale contenuta agli artt. 615 ss c.p.c.
Rientra in tale azione la doglianza avanzata con il secondo motivo di appello, laddove gli appellanti rilevano l'omessa motivazione in merito alla intervenuta prescrizione quinquennale con particolare riferimento alle tre cartelle notificate per prime.
Al riguardo, va rilevato che il dispositivo della sentenza chiaramente precisa Che "ogni altra istanza o eccezione (ndr. deve intendersi) disattesa o assorbita", sicché la pronuncia non può ritenersi affetta da mancata pronuncia, avendo il giudice di primo grado ritenuto che le questioni ulteriori inerenti la prescrizione dei crediti fossero superate dalla pronuncia di inammissibilità del ricorso.
La Corte ritiene di non poter condividere tale affermazione, dal momento che, come sopra si è evidenziato, il ricorso in primo grado andava qualificato da una parte come opposizione ex art. 24 dlgs. 46/99 nella parte in cui riteneva infondata la pretesa nel merito e comunque prescritta prima della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito opposti, dall'altra come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., laddove riteneva maturata la prescrizione successivamente alla notifica dei suddetti titoli esecutivi stragiudiziali, opposizione quest'ultima che non poteva dichiararsi inammissibile non essendo soggetta ad alcun termine decadenziale.

Ciò premesso, in punto di diritto si ricorda che in passato una parte della giurisprudenza ha sostenuto che una volta che il titolo esecutivo stragiudiziale è divenuto definitivo non si applica il termine di prescrizione quinquennale proprio dei crediti contributivi ex art. 3 legge 335/95, ma il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c., per il quale i diritti soggetti alla prescrizione inferiore a 10 anni una volta che su di essi è intervenuta sentenza passata in giudicato si prescrivono nel termine decennale. Tale orientamento equiparava, dunque, la definitività della cartella non opposta alla formazione del giudicato (Cass. 5060/16).
Intervenendo in merito, le Sezioni Unite (Cass. 23397/2016) hanno ritenuto che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all.'art. 24, comma 5, del digs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.I. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del 2010).

Nel caso di specie, gli appellanti contestano che vi siano stati atti interruttivi della prescrizione dopo la notifica delle cartelle esattoriali nn. 00820000043653664000, notificata il 13.3.2001, 00820030003028175000 notificata il 27.3.2003 e 00820040000837406000 notificata il 12.3.2004, essendo stato notificato l'atto successivo della procedura esecutiva in data 30.9.2013.
A fronte di tale eccezione, I'INPS sostiene che per effetto dell'atto interruttivo intervenuto in data 17.4.1999 si era conservato per i contributi dovuti alla gestione commercianti (cartelle nn. 00820000043653664000, notificata il 13.3.2001 e 00820040000837406000 notificata il 12.3.2004) il termine prescrizionale decennale vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 legge 335/95. Invero, i commi 9 e 10 dell'articolo citato affermano che anche ai crediti contributivi maturati prima dell'entrata in vigore della nuova normativa si applicava il nuovo termine di prescrizione quinquennale e che, al fine di mantenere il previgente termine decennale, era necessario che alla data di entrata in vigore della nuova disciplina fossero state avviate le procedure di recupero. Al contrario, l'atto interruttivo indicato dall'istituto convenuto è intervenuto dopo l'entrata in vigore della normativa del 1995, sicché era atto inidoneo a mantenere il precedente termine prescrizionale con conseguente applicazione del termine quinquennale.
Ne deriva che, poiché lo stesso INPS riconosce che dopo la notifica delle cartelle esattoriali in data 12.3.2004 e 13.3.2001, i successivi atti interruttivi della prescrizione sono intervenuti rispettivamente in data 30.9.2013 (preavviso di fermo amministrativo, invero pervenuto in data 29.7.2013 secondo le allegazioni e le produzioni di Equitalia servizi di riscossione s.p.a., doc. 1 fascicolo primo grado Equitalia, il che in ogni caso non modifica le considerazioni che si vanno esponendo in merito alla maturazione del termine prescrizionale) per la cartella notificata in data 12.3.2004 e in data 5.3.2008 (intimazione ad adempiere ex art. 50 DPR 602/73) per la cartella notificata in data 13.3.2001, deve ritenersi che il termine prescrizionale sia interamente spirato dopo la notifica delle cartelle esattoriali in esame.

Quanto alla cartella notificata in data 27.3.2003, afferente ai contributi dovuti alla gestione artigiani maturati nell'anno 1999, I'INPS ritiene che vi sia stata interruzione della prescrizione per riconoscimento del debito, atteso che la T. aveva comunque sempre corrisposto i contributi in misura fissa fino alla terza rata dell'anno 2008. Invero, il pagamento di contributi in misura fissa non implica alcun riconoscimento di debito per i contributi ulteriori eventualmente dovuti, non trattandosi di comportamento inequivoco e incompatibile con la contestazione della pretesa poi avanzata dall'ente previdenziale, sicché anche sotto tale promo non vi sono idonei atti interruttivi della prescrizione.

Si ritiene, pertanto, che l'appello andrà accolto limitatamente alla declaratoria di prescrizione dei crediti indicati nelle tre cartelle esattoriali sopra citate ml. 00820000043653664000, notificata il 13.3.2001, 00820030003028175000 notificata il 27.3.2003 e 00820040000837406000 notificata il 12.3.2004.
II parziale accoglimento dell'appello porta alla riforma della pronuncia di primo grado, anche nella parte in cui ha condannato ex art. 96 c.p.c. la parte ricorrente per temerarietà della lite, trattandosi di pronuncia accessoria all'integrale rigetto del ricorso, venuto meno a seguito di accoglimento parziale del gravame.
La reciproca soccombenza conseguente al suddetto accoglimento parziale fa ritenere, altresì, sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Cosi deciso in Ancona il 29 Marzo 2018.

PQM

A) la Corte, in accoglimento parziale dell'appello proposto, dichiara non dovute per prescrizione le somme riportate nelle cartelle esattoriali nn. 00820000043653664000, 00820030003028175000, 00820040000837406000;
B) elimina la condanna ex art. 96 c.p.c.;
C) conferma per il resto la pronuncia di primo grado;
D compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Pubblicata il 12.5.2018


 

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