REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA SEZIONE 14
riunita con l'intervento dei Signori:
- RAMPELLO FLAVIO Presidente
- SCIRE' ANNA Relatore
- BRUNO FRANCESCO Giudice

ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6427/2016
depositato il 17/10/2016
- avverso CARTELLA Dl PAGAMENTO n° 29320120045039774 IRPEF-ALTRO 2008
contro:
AG. RISCOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA S.PA.
proposto dal ricorrente:
G. M.
difeso da:
ESPOSITO ORAZIO STEFANO
VIA C.PATANE ROMEO N.28 95100 CATANIA CT

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato a Riscossione Sicilia S.p.a. il 24.6.2016 G. M. impugnava la cartella di pagamento n. 29320120045039774000, notificata il 7.6.2016, relativa a IRPEF per l’anno 2008, d’importo complessivo pari ad euro 638,63.
A fondamento del ricorso erano posti i seguenti motivi:
Con un unico motivo la ricorrente lamentava la decadenza dell’amministrazione finanziaria nella notifica della cartella di pagamento rilevando che, trattandosi di accertamento effettuato ai sensi dell’art. 36 ter d.p.r. 600/73, la notifica della cartella andava effettuata, ai sensi dell’art. 25 d.p.r. 602/73, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione ovvero, nel caso di specie, entro il 31.12.2013 (trattandosi di Irpef per l’anno 2008 la cui dichiarazione è stata presentata nell’anno 2009).

Con memorie illustrative depositate il 4.8.2020 rilevava che non essendo intervenuta a tale data la costituzione della resistente, quest’ultima doveva ritenersi decaduta dalla facoltà di presentare documenti essendo decorso il termine di venti giorni anteriori alla data di udienza nonché dalla facoltà di chiamare in causa terzi.

In data 2.9.2020 si costituiva Riscossione Sicilia S.p.a. la quale eccepiva che la ricorrente in data 11.4.2019 ha presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 3 d.l. 119/18 conv. che comporta la rinuncia a tutti i ricorsi pendenti, compreso quello odierno.
Chiedeva pertanto dichiararsi l’estinzione a seguito di cessazione della materia del contendere, nonché preliminarmente dichiararsi il difetto di legittimazione passiva.

All’udienza del giorno 11.9.2020 la controversia la causa era discussa in camera di consiglio e decisa nei termini che seguono.

Motivazione

Il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, differentemente da quanto affermato dall’agente per la riscossione per la definizione delle liti pendenti non è prevista la sospensione automatica dei processi oggetto della definizione agevolata.
Ed invero, ai sensi dell’art. 6 c. 10 d.l. 119/18 “Le controversie definibili non sono sospese salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020”.

Nel caso di specie non è stata formulata alcuna richiesta di sospensione da parte della difesa del ricorrente a quale, viceversa, con memorie del 4.82020 ha insistito nei motivi di ricorso.

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, ai sensi dell’art. 25 c. 1 lett. b) “Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre ... del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973”.

Ne consegue che nel caso di specie il termine ultimo per la notifica della cartella di pagamento relativa all’imposta dovuta per l’anno 2008 (dichiarazione del 2009) doveva ritenersi quella del 3 1.12.2013, con l’ulteriore conseguenza che la notifica della cartella avvenuta in data 9.6.2016 (in assenza di prova in ordine alla notifica di eventuali atti interruttivi) deve ritenersi intempestiva.
In ragione del modico valore della lite sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese di giudizio tra le parti.

PQM

La Commissione tributaria provinciale di Catania, sez. XIV accoglie il ricorso e annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 11.9.2020


 

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