REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice - Presidente -
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
Dott. PICARONI Elisa - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7802/2015 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA DI STEFANI, rappresentato e difeso dall'avvocato ACCURSIO GALLO giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 4, presso lo studio dell'avvocato RENATO AMATO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -
e contro
COMUNE DI PALERMO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 4493/2014 del TRIBUNALE di PALERMO del 09/09/2014, depositata il 23/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;
udito l'Avvocato ACCURSIO GALLO, difensore del ricorrente, che si riporta agli scritti;
udito l'Avvocato RENATO AMATO, difensore del controricorrente, che si riporta agli scritti.

Svolgimento del processo

che Riscossione Sicilia s.p.a. - Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo, già Serit s.p.a. - ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo, depositata il 23 settembre 2014, che, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Palermo n. 2152 del 2012, ha accolto l'opposizione proposta con ricorso del 26 febbraio-1 marzo 2010 da M.A. avverso le cartelle di pagamento relative a sanzioni irrogate per violazioni del codice della strada, nonchè avverso il preavviso di fermo di beni mobili registrati;

che il Tribunale, qualificata l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ha ritenuto prescritta la pretesa relativa ad infrazioni commesse nel periodo compreso tra il 1998 e il 2003, considerato che le notifiche delle cartelle di pagamento eseguite dall'Agente di riscossione nel periodo tra il 2003 e il 2006 non si erano perfezionate;

che tali notifiche erano state effettuate, in assenza del destinatario, a mani di persone qualificatesi affini della opponente - cognato e suocera -, ma non conviventi, come poi confermato dalle testimonianze assunte nel giudizio di primo grado;

che, in assenza di convivenza, la consegna degli atti ai soggetti indicati presso le rispettive abitazioni, vicine a quella dell'opponente, non era sufficiente a perfezionare la notifica in assenza delle ulteriori formalità previste dall'art. 139 c.p.c., commi 3 e 4;
che pertanto era prescritto il diritto a procedere alla riscossione coattiva del credito portato da ciascuna intimazione di pagamento, con conseguente caducazione del fermo amministrativo, pure contestato;
che l'opponente M.A. resiste con controricorso;
che il Comune di Palermo non ha svolto difese.

Motivazione

che il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con l'unico motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c., assumendosi che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, quando la consegna degli atti oggetto di notifica sia fatta a mani di "persona di famiglia" del destinatario assente, non sia necessario il requisito della convivenza tra il familiare e il destinatario;

che la doglianza è infondata;

che il Tribunale ha argomentato la decisione partendo dall'esame delle relate di notifica - nelle quali non era specificato nè il luogo in cui erano state rinvenute le "persone di famiglia" consegnatarie degli atti, nè se si trattasse di familiari conviventi, ed ha quindi evidenziato che era stato provato, nel giudizio di primo grado, che i familiari consegnatari degli atti - cognato e suocera - non erano conviventi con la destinataria, in quanto vivevano in abitazioni vicine a quella della predetta;

che le persone che avevano ricevuto le notifiche non risultavano nè conviventi con la destinataria, nè erano state reperite nell'abitazione della destinataria, sicchè non poteva operare la presunzione di ricezione che l'art. 139 c.p.c., comma 2, colloca esclusivamente nel luogo di abitazione del destinatario della notifica, dovendosi ragionevolmente ritenere che le persone che per varie ragioni si trovino al suo interno - specie se legate da rapporti di parentela o affinità - consegnino al destinatario il plico o l'atto oggetto di notifica (ex plurimis, Cass., sez. 6-2, sentenza n. 18989 del 2015);

che al rigetto del ricorso segue la condanna della società ricorrente alle spese, come in dispositivo;

che, trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016.


 

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