REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Dl CATANIA SEZIONE 2
riunita con intervento dei Signori:
- CACCIATO NUNZIO Presidente
- GIONGRANDI CARMELO Relatore
- GUZZARDI GABRIELLA Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 230/2019
• depositato il 18/01/2019
- avverso RIFIUTO TACITO n° IST. RIMBORSO IVA-ALTRO 1997
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CATANIA
VIA MON DOM ORLANDO 1 95100
proposto dal ricorrente:
S. SNC
rappresentato da:
C. S.
rappresentante difeso da:
ESPOSITO ORAZIO STEFANO
VIA CARMELO PATANE’ ROMEO 28 95126 CATANIA CT
difeso da:
ESPOSITO ORAZIO STEFANO
VIA CARMELO PATANE’ ROMEO 28 95126 CATANIA CT

Svolgimento del processo

Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, notificato il 28.9.2018 ed inviato con il servizio telematico in data 18.1.2019, proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, la S. snc in persona del legale rappresentante pro tempore, esponeva di avere pagato indebitamente, al solo scopo di evitare la riscossione coattiva, la somma di € 18.654,55 pretesa dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania con la cartella di pagamento in epigrafe indicata, afferente ad IVA per l’anno di imposta 1997, successivamente annullata per mancata notifica della stessa, da questa Commissione Tributaria con sentenza n. 3607/2016, depositata in data 24.3.2016; di avere avanzato tempestiva istanza di rimborso e di sgravio della predetta somma, siccome indebitamente versata; che con provvedimento di data 7.2.2018 l’Agenzia delle Entrate in effetti disponeva lo sgravio della predetta somma; che in ordine alla avanzata istanza di rimborso, parte resistente è rimasta del tutto silente, formandosi in tal modo la fattispecie del silenzio rifiuto.
Tutto ciò esposto, chiedeva dichiararsi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, la illegittimità del silenzio rifiuto formatosi in ordine alla istanza avanzata da parte ricorrente. di rimborso della somma di E 18.654.55 indebitamente ricevuta a pagamento della cartella in epigrafe indicata, afferente ad IVA per l’anno di imposta 1997: affermarsi il diritto di parte ricorrente ai sensi dell’art. 2033 cc.. alla restituzione dell’indebito, sia per intervenuto annullamento in sede giurisdizionale, della cartella di pagamento in questione, costituente titolo giustificativo del pagamento medesimo, sia perché la stessa Agenzia resistente ha provveduto allo sgravio della stessa somma, in conseguenza dell’annullamento della cartella de qua; condannarsi, per l’effetto, controparte alla restituzione della predetta somma di € 18.654.55, oltre gli interessi maturati dalla data dell’istanza di rimborso (7.4.2016), con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del difensore.

L’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, costituitasi in persona del Direttore pro tempore, resisteva in giudizio, eccependo in particolare il difetto della propria legittimazione passiva, atteso che competente per l’effettuazione del rimborso delle somme versate indebitamente per cui è stato disposto lo sgravio in questione, è l’Agenzia della Riscossione, a norma dell’art. 26 del D.Lgs n. 112/1999.
In base alla normativa di riferimento spetta infatti all’Agenzia della Riscossione l’incombenza di informare il contribuente, che dovrà presentarsi presso gli uffici dello stesso Agente della Riscossione per ottenere il rimborso o per comunicare le coordinate bancarie per riceverlo tramite bonifico.
L’Agente per la Riscossione anticipa la somma dovuta a titolo di rimborso di quanto pagato indebitamente dal contribuente; somma che poi sarà restituita dall’Ente creditore.
Chiedeva pertanto rigettarsi il ricorso, siccome proposto nei confronti di soggetto non legittimato, perché incompetente ad effettuare il rimborso per cui si procede, avendo essa amministrazione resistente provveduto allo sgravio integrale delle partite di ruolo interessate dalla sentenza di annullamento citata in ricorso, ottemperando al disposto di cui all’art. 69 del D.Lgs. n. 546/1992.

La Commissione, all’odierna udienza, previa esposizione dei fatti e della questione controversa da parte del relatore, ha deciso come da dispositivo.

Motivazione

Parte ricorrente afferma di avere diritto ai sensi dell’art. 2033 cc., alla restituzione della somma di € 18.654.55, siccome indebitamente ricevuta dall’Agenzia resistente a pagamento della cartella in epigrafe indicata, afferente ad IVA per l’anno di imposta 1997, sia per l’intervenuto annullamento in sede giurisdizionale, della cartella di pagamento in questione, costituente titolo giustificativo del pagamento medesimo, sia perché la stessa Agenzia resistente ha provveduto allo sgravio della stessa somma, in conseguenza dell’annullamento della cartella de qua.
Rileva a riguardo la Commissione che l’Agenzia resistente ha ammesso nella memoria di costituzione di avere ricevuto indebitamente la somma di E 18.654.55 in questione, perché pagata in relazione alla cartella di pagamento per cui si procede, annullata in sede giurisdizionale, tanto da avere provveduto a relativo sgravio, documentalmente riscontrato.

Ammette inoltre, sia pure implicitamente, di essere tenuta alla restituzione della somma medesima, laddove si limita ad invocare la normativa di cui all’art. 26 del D.Lgs n. 112/1999, che attiene soltanto alle modalità specifiche con cui dovrebbe avvenire il rimborso, non incidendo minimamente sulla legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate medesima. che resta obbligata alla restituzione delle somme indebitamente pagate, tanto da dover essere dalla stessa restituite, in base alla normativa in questione, all’Agenzia della Riscossione che le ha solo anticipate.

Sulla base delle superiori argomentazioni pertanto, deve essere ritenuta infondata la sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva di parte resistente; deve inoltre procedersi alla declaratoria del diritto azionato, con conseguente condanna dell’Agenzia alla restituzione della somma indebitamente ricevuta, oltre agli interessi legali maturati dalla data di presentazione della domanda di rimborso.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, tenuto conto delle ragioni poste a sostegno della decisione.

PQM

• La Commissione. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accoglie il ricorso:
• dichiara, per l’effetto, il diritto della società ricorrente ad ottenere dall’Agenzia delle Entrate resistente, il rimborso della somma di € 18.654,55;
• condanna l’Agenzia resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della società ricorrente, della predetta somma di E 18.654.55, oltre interessi legali dalla data della domanda di rimborso;
• compensa interamente tra le parti le spese di lite,
Cosi deciso in Camera di Consiglio il 4 febbraio 2020.
Depositata in segreteria il 2 marzo 2020


 

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