TRIBUNALE ORDINARIO di Mantova
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5086/2016
Il Giudice dott. Alessandra Venturini, sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

Motivazione

Premesso che A. ha proposto appello avverso la sentenza n. 491/2016 emessa dal Giudice di Pace di Mantova nella causa promossa da A. contro Equitalia Sud Spa e il Comune di Porto Mantovano;
che l’atto di citazione in appello è stato regolarmente notificato in data 2.01.2017 per l’udienza del 5.06.2017;
che Equitalia Servizi di Riscossione spa non si è costituita e pertanto all’udienza del 21.11.2017, fissata per la verifica della regolare instaurazione del giudizio, ne è stata dichiarata la contumacia;
che parte appellata Comune di Porto Mantovano (che ha proposto, a propria volta, appello incidentale nei confronti di Equitalia Servizi di Riscossione spa con comparsa notificata in data 24.05.2017) ha chiesto che venga dichiarata l’interruzione del procedimento, essendo stata Equitalia Servizi di Riscossione spa soppressa quale ente autonomo;
che parte appellante si è opposta, allegando che “l’oggettiva insussistenza dei presupposti per l’interruzione è stabilità dallo stesso Legislatore, al III comma dell’art. 1 del D.L. 193/2016, il quale testualmente dispone che 3. “Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicità. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602…” e che quindi proprio per evitare le problematiche connesse all’interruzione di milioni di cause il legislatore avrebbe previsto un subentro ex lege nei rapporti processuali, per cui dal 1.07.2017 ogni rapporto giuridico anche processuale già facente capo ad Equitalia spa automaticamente fa capo ad Agenzia delle entrate – Riscossione;

ritenuto che tale interpretazione non può essere accolta;
il legislatore, istituendo, a far data dal 1° luglio 2017, il nuovo ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ha previsto una forma di successione a titolo universale di detto ente “nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia” contestualmente sciolte e di cui è stata disposta la cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese “senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione” (art. 1 c. 1 D.L. n. 193/16); l’inciso “anche processuali” nulla dice di diverso rispetto a quanto previsto dall’art. 110 c.p.c., a norma del quale “ Quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto”;
posto che l’estinzione della società è equiparabile alla morte o alla perdita della capacità di stare in giudizio della persona fisica, nel caso devono quindi trovare applicazione gli artt. 299 e ss. c.p.c.;
come correttamente rilevato da parte appellante anche nell’ipotesi di soppressione ex lege di un ente pubblico l’interruzione non può essere dichiarata d’ufficio, sulla sola base della presunzione di conoscenza ricollegabile alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’evento estintivo (v. Cass. Civ. n. 6208/13), non escludendo l'efficacia erga omnes della fonte, da cui promana la vicenda estintiva, l’applicabilità delle norme sopra richiamate;
se la parte (società/ente pubblico) era costituita a mezzo di procuratore l’evento deve essere quindi dichiarato o notificato dalle altre parti dal suo procuratore, al preciso scopo di far dichiarare l’interruzione del giudizio, comportando la mancata dichiarazione la prosecuzione del giudizio fra le parti originarie, con correlativa ultrattività della procura ad litem, e non assumendo alcun rilievo, ai fini dell'interruzione, la conoscenza dell'evento aliunde acquisita, in quanto il procuratore è l'unico soggetto legittimato alla sua comunicazione o notificazione;
se la parte, come nel caso in esame, è contumace, opera invece il disposto dell’art. 300 c. 4 c.p.c., , nel testo riformato dalla l. n. 69/2009, a norma del quale “il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 292”;
nella fattispecie il Comune di Porto Mantovano ha prodotto in data 13.01.2018 visura camerale che attesta la cessazione della società Equitalia Servizi di Riscossione spa e la sua cancellazione dal Registro delle Imprese a far data dal 1° luglio 2017, con conseguente interruzione del presente procedimento a far data da tale documentata estinzione, ai sensi dell’art. 300 c.p.c

PQM

Visto l’art. 300 c.p.c.
Dichiara l’interruzione del presente procedimento per intervenuta perdita della capacità di stare in
giudizio della parte contumace Equitalia Servizi di Riscossione spa, a far data dal 13.01.2018.
Si comunichi.
Mantova, 26/01/2018
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini


 

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