Civile Ord. Sez. 5 Num. 15003 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA
Data pubblicazione: 08/06/2018

ORDINANZA
sul ricorso 30625-2011 proposto da:
A. A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO LONGO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIAN PAOLO MANNO;
- ricorrente -
contro
EQUITALIA SESTRI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio
dell'avvocato SANTE RICCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO CIMETTI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 75/2011 della COMM.TRIB.REG. TORINO, depositata il 26/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

Svolgimento del processo

A. A. esponeva di avere ricevuto, in data 18.8.2009, la notificazione di alcune cartelle di pagamento che impugnava
eccependo l'illegittimità dell'azione di riscossione, l'inesistenza degli atti prodromici, la prescrizione e la non debenza dei tributi.
La CTP di Asti dichiarava inammissibile il ricorso.
La pronuncia veniva appellata dalla contribuente.
La CTR del Piemonte respingeva l'appello sul presupposto che la contribuente non aveva prodotto le cartelle notificate, a suo dire, il 18.8.2009, ma solo estratti di ruolo dai quali si evinceva una diversa data di notifica.
Avverso la sentenza della CTR la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Equitalia Nord s.p.a. resiste con controricorso.
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. la ricorrente chiedeva l'interruzione del processo a seguito dello scioglimento e della conseguente cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese ed estinzione delle società del gruppo Equitalia disposta con D.L. 193/2016.

Motivazione

1.Va preliminarmente disattesa la richiesta di interruzione del processo.
1a. Il primo comma dell'art. 1 del D.L. 193/2016 prevede che: "A decorrere dal 1 luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. .... Il secondo comma dell'art. 1 del D.L. 193/2016 dispone che: "dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, riattribuito all'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3".
Il terzo comma, espressamente richiamato dalla precedente disposizione normativa, recita: "Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito un ente pubblico economico, denominato "Agenzia delle entrate Riscossione" sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l'attività dell'Agenzia delle entrate Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicità. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e
secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione".

Sul piano processuale alla nuova società appare correlato un effetto di successione non nel processo, ex art. 110 c.p.c., ma nei singoli rapporti facenti capo alle precedenti concessionarie del servizio di riscossione.
Tale effetto rimanda alla successione ex lege nei rapporti controversi ex art. 111 c.p.c..

In base all'art. 110 c.p.c., la successione nel processo è circoscritta all'ipotesi del "venir meno della parte per morte o per altra causa"; mentre, ove una norma abbia concepito un nuovo soggetto giuridico come destinatario di un trasferimento di funzioni e di attribuzioni altrimenti prima conferite (come è accaduto, per esempio, quanto al rapporto tra il Ministero delle finanze, confluito nel Ministero dell'economia e delle finanze, e le agenzie fiscali, su cui v. sez. un. n. 3116-06 o sez. un. n. 6774-03 e con riferimento al trasferimento di funzioni dalle precedenti concessionarie ad Equitalia s.p.a v. Cass. 7318/2014), non si è dinanzi a una situazione rilevante ex art. 110 c.p.c., ma a una vicenda traslativa di posizioni attive e passive specificamente determinate. Nella specie vi è stata una successione nell'universalità dei rapporti facenti capo al soggetto inizialmente considerato, con trasferimento dei rapporti pendenti (art.111 c.p.c.), nel caso specifico concernenti lo svolgimento della funzione disciplinata dalla legge.
Il processo può, conseguentemente proseguire.


2.Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce in rubrica "violazione e falsa applicazione del diritto e, in particolare sulla inversione dell'onere probatorio".
La censura è infondata.
2 a. La legge (articolo 21, primo comma, D.Lgs, 546/92) fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso.
Quando la decadenza sia rilevabile di ufficio, come nel caso dell'impugnativa degli atti tributari, l'onere probatorio gravante sul ricorrente risulta soddisfatto dalla produzione delle documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato.
Nella specie la CTR, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede, ha verificato che il ricorrente non aveva provato di avere ricevuto l'atto impugnato il 18.8.2009 avendo allegato al ricorso solo estratti di ruolo che certificavano una diversa data di notifica delle cartelle di pagamento.

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce in rubrica "la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa gli ulteriori tre motivi di impugnazione".
La censura non è fondata.
La CTR nel ritenere l'inammissibilità dell'impugnazione delle cartelle esattoriali in carenza di prova della tempestività della impugnazione stessa, nessun onere aveva di esaminarne i motivi.
Il ricorso deve essere, pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la contribuente al pagamento delle spese processuali che liquida in €2500,00 oltre
accessori.
Così deciso nella Camera di consiglio del 15.5.2018
Pubblicato l'8 giugno 2018


 

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