REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giorgio Marino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 90300774/10 R.G.A.C. ex Sezione Distaccata di Paternò, posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., all’udienza di precisazione delle conclusioni del 22 maggio 2017;
promossa da
B. P., elettiv.te domiciliato in Catania Via Romeo n. 28 presso lo studio dell’Avv. Orazio Esposito, da cui è rappresentato e difeso giusta procura a margine dell’atto di citazione in primo grado;
appellante,
contro
C. V.elettiv.te domiciliato in _____ presso lo studio dell'Avv. ____, da cui è rappresentato e difeso giusta procura a margine della comparsa di costituzione in primo grado;
appellato;
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PATERNO’ N. 564/09.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 20.4.2009 B. P. conveniva in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Paternò C. V., proponendo opposizione avverso il d.i. emesso in favore del convenuto n. 3/09 e chiedendone la revoca.
Eccepiva l’invalidità dei titoli cambiari posti a base del decreto opposto per mancata indicazione dei propri dati anagrafici, nonché la prescrizione dell’azione cambiaria.
L’opposto si costituiva in giudizio opponendosi.
Con sentenza depositata in data 26.10.2009 il giudice di pace rigettava l’opposizione.

Avverso tale decisione, con citazione notificata in data 16.4.2010 proponeva appello il B. deducendo che erroneamente il giudice di pace aveva rigettato la domanda, tenuto conto che lo stesso appellato aveva riconosciuto la qualità di avallante del debitore, con conseguente non sussistenza di alcuna azione causale.
Si costituiva in giudizio l’appellato contestando le deduzioni di controparte.
All’udienza del 22.5.2017 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.

Motivazione

L’appello è fondato.
L’appellato sin dalla costituzione in giudizio in primo ha espressamente affermato la qualità di avallante del B. P., rispetto all’obbligazione di pagamento assunta con l’emissione delle cambiali da parte del figlio di quest’ultimo S. (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado).
Peraltro che di mero avallo si tratti emerge anche dal titolo, ove sul fronte è riportata la firma dell’appellante sotto quella del debitore principale indicato nel titolo.

Così la giurisprudenza di merito ha chiarito che “Al fine di stabilire se la firma apposta sulla facciata anteriore della cambiale abbia il valore di avallo ovvero di coemittenza, nel caso di contrasto tra le parti occorre procedere all'esame diretto del titolo. Ne deriva che, ove l'esame del titolo lasci una situazione di incertezza in ordine alla natura della firma, opera la presunzione assoluta introdotta dall'art. 36 della legge cambiaria che equipara la sola firma apposta sulla facciata anteriore della cambiale alla clausola espressa "per avallo" a condizione che si pervenga alla previa esclusione che la sottoscrizione sia stata apposta da un coemittente della cambiale ovvero che l'altro sottoscrittore sia l'unico emittente della stessa” (Trib. Ivrea, 05/07/2012). Nella specie la detta prova è data dalla stessa ammissione del creditore, come sopra specificato.

Qualificata quindi la posizione dell’appellante quale mero avallante, ne discende che nei suoi confronti non può essere esercitata l’azione causale (per come espressamente qualificata l’azione incoata dallo stesso creditore).
Per pacifica giurisprudenza – infatti- la firma apposta dall'avallante ad una cambiale da luogo esclusivamente ad una obbligazione cartolare, in quanto la promessa di pagamento insita nella sottoscrizione della cambiale sussiste esclusivamente nei rapporti tra emittente e prenditore o fra girante ed il suo immediato giratario, onde solo nell'ambito di tali rapporti opera l'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1988 c.c., non anche nei rapporti tra avallante e avallato. Nell'ambito dei quali l'avallato che agisca sulla base del solo rapporto causale sottostante deve dimostrare che l'avallante si è obbligato anche in qualità di fideiussore a mezzo di una esplicita dichiarazione di volontà ai sensi dell'art. 1937 c.c., oltre che depositare il titolo cambiario in originale a norma del R.D. n. 1669 del 1933, art. 66, comma 3 (cfr. ex multis Cass. Civ. 7026/83; n. 8971/97, n. 8990/97, n. 16859/04 ed ancora di recente Cass. civ., Sez. I, 20/10/2014, n. 22186).
In ordine alle spese del giudizio, queste avuto riguardo alla soccombenza di parte appellata vanno poste a carico della stessa e liquidate come in dispositivo per entrambi i gradi del giudizio.

PQM

Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da B. P. con citazione notificata in data 16.12.2010 avverso la sentenza n. 564/09 depositata dal Giudice di Pace di Paternò in data 26.10.2009, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
1) accoglie l’appello e per l’effetto in totale riforma della sentenza appellata revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l’appellato al rimborso delle spese processuali in favore dell’appellante, liquidate – per entrambi i gradi di giudizio - in complessivi € 1535.00, di cui € 135.00 per spese, per 1400.00 compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania addì 25 settembre 2017
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
Depositata il 28 settembre 2017


 

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