REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il G.O.T. del Tribunale di Catania, Giuseppe Marino, all’udienza di discussione del 16 dicembre 2019, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandole integrale lettura la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9165 /2014 R.G. Lavoro, promossa
DA
R. S. G. , rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso dall'Avvocato Giuseppe Marzano,
- RICORRENTE -
CONTRO
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso, giusta procura generale alle liti n. 80974 del 21 luglio 2015, in notar Paolo Castellini dall’avvocato Livia Gaezza;
- RESISTENTE
Avente
ad oggetto: riconoscimento rapporto di lavoro agricolo e diritto all’erogazione dell’indennità di disoccupazione agricola.

Svolgimento del processo

Con atto depositato il 01/10/2014, R. S. G. proponeva ricorso avverso il provvedimento INPS del 7.5.2014, ricevuto in data 26.5.2014, con cui gli era stato comunicato che “ la domanda di disoccupazione agricola n. 90000445101385 relativa al l'anno 2008 .......è stata respinta per i seguenti motivi “Non risulta iscritto negli elenchi agricoli” e avverso il contestuale provvedimento di indebito.
A sostegno di tale ricorso, deduceva di aver svolto la sua attività lavorativa di natura subordinata, di bracciante agricolo alle dipendenze della ditta “O.” Soc.Cop. Agr. dal 16.02.2008 al 31.12.2008 per giorni 152 e che lo svolgimento dell'attività agricola era comprato dai documenti elencati in ricorso.
Precisava che il rapporto di lavoro in questione si era svolto agli ordini di C. R., presidente della società cooperativa O. e di A. C., ed egli era stato occupato nell'attività di raccoglitore di agrumi e fichi d'india in alcuni terreni siti in varie contrade in provincia di Catania e Siracusa, con delle modalità di organizzazione aziendale che trovavano riscontro anche in documenti.
Evidenziava che esso ricorrente aveva i requisiti di legge maturati anche nel biennio precedente ( al 2008) per ottenere la indennità di disoccupazione per tale anno, ma che per come prima indicato la stessa era stata rigettata, e che inutilmente aveva proposto ricorso amministrativo prima di agire nel presente giudizio.
Assumeva che l'INPS nell'emettere il provvedimento di rigetto aveva violato l'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 in quanto prima di tale comunicazione egli non aveva ricevuto la notifica di provvedimenti di inizio di procedimento amministrativo a suo carico ed immotivatamente era stato emessa la comunicazione in parola.
Tanto premesso il ricorrente chiedeva di: - " Accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata nella qualità di bracciante agricolo OTD, che il ricorrente ha svolto alle dipendenze della ditta O. Soc. Cop. Agr ..(.....); Per l'effetto riconoscere e dichiarare il diritto di trattenere la riscossa indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2008 per il numero di 152 giornate con pieno riconoscimento contributivo del rapporto di lavoro svolto in relazione alle giornate lavorative e il diritto a trattenere le prestazioni erogate a suo favore - per l'effetto dichiarare la illegittimità delle trattenute già operate sulla liquidazione della DS Agricola anno 2014 sul presupposto dell'annullamento dell'impugnato provvedimento: in conseguenza condannare l'Inps di provvedere alla relativa reiscrizione, di compiere gli atti all'uopo necessari e conseguenziali e di restituire gli importi illegittimamente trattenuti; -Pronunciare la nullità del provvedimenti impugnati.

Con memoria di costituzione depositata il 15 febbraio 2016, si costituiva in giudizio l'Istituto previdenziale, svolgendo nel merito ampie difese volte al rigetto del ricorso deducendo che il ricorrente non aveva diritto al riconoscimento dei rapporti di lavoro contestati ed alla relativa corresponsione dell’indennità di disoccupazione in quanto le giornate lavorative che egli sosteneva essere state prestate alla dipendenze della Azienda Agricola indicata in ricorso erano state disconosciute a seguito degli accertamenti ispettivi n. 18/1696341; n. 21/169626 del 30.3.2011 eseguiti dall’ufficio vigilanza dell’INPS.
Inoltre l’INPS allegava che agli accertamenti prima citati aveva fatto seguito la comunicazione della notizia di reato all’Autorità Giudiziaria da cui era scaturito il procedimento penale n. 6012/2011 R.G.N.R. che vedeva, tra gli altri, quale imputati il signor C. R. indicato quale presidente della Cooperativa O.” Sooc Coop.
Tanto premesso l'INPS chiedeva al Tribunale di dichiarare l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso per la decadenza ex art. 22 , 1 comma D.L. n. 30/70; in via principale di dichiarare l'infondatezza di ogni domanda ex adverso proposta ne suoi confronti con conferma dell'indebito.

Espletata attività istruttoria, anche mediante l'escussione dei testi, all'udienza odierna la causa veniva discussa dalle parti e decisa mediante lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione.

Motivazione

Il ricorso merita accoglimento in quanto fondato.
Preliminarmente va ritenuta infondata l’eccezione di nullità proposta dal ricorrente per mancanza di motivazione del provvedimento INPS del 7 maggio 2014 , in quanto , in quanto, in quanto, per come evidenziato dall’Istituto Previdenziale tale atto risulta contenere sufficiente giustificazione delle ragioni in fatto ed diritto che lo sostengono ed inoltre, la cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli è stata pubblicata sul sito Internet dell'ente dal 17 giugno 2014 al 4 luglio 2014 , con efficacia, ai sensi dell’art. 38, commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge n. 11/2011, di notifica al lavoratore interessato.

Passando ad esaminare il merito della domanda si osserva.
In linea generale, ai fini della decisione è necessario esaminare nel merito il profilo della sussistenza o meno del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per gli anni contestati.
Giova precisare che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l’onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio“ (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n.7845 e, più di recente, Cass. 14296/2011).
Tali principi sono stati da ultimo ribaditi da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha precisato quanto segue: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d. lgs. lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti parentela, affinità coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”

Pertanto, a fronte del disconoscimento rapporto di lavoro, occorre che l’attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l’accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in 28 giugno 2011 n. 14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in 28 giugno 2011 n. 14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in 28 giugno 2011 n. 14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).

Ciò premesso, nel caso di specie questo decidente non può iniziare l’operazione di valutazione del materiale probatorio acquisito al giudizio partendo dagli esiti degli accertamenti ispettivi n. 18/1696341; 21/169626 del 30.3.2011 eseguiti dall’ufficio vigilanza dell’INPS, esiti da cui è emerso “che non risultano elementi idonei a dimostrare un attività agricola dell’O. Soc Cop. con dipendenti”.
Inoltre, sebbene il procedimento penale che vede imputato il C. R., indicato unitamente ad A. C., quali soggetto che gestiva la Cooperativa in questione, al momento del deposito decreto che dispone il giudizio non era concluso, certamente, con sentenza, dello stesso questo decidente comunque ne deve tener conto, atteso anche che l’ipotesi accusatoria aveva passato il filtro dell’udienza preliminare.

Dal capo d’imputazione del detto decreto si inferisce la realizzazione di una condotta fraudolenta da parte degli amministratori della Cooperativa e di numerosi lavoratori finalizzata al riconoscimento di prestazioni previdenziali quale quella in oggetto.
Allo stesso modo, questo decidente non può tenere in non cale che il ricorrente è estraneo al procedimento penale indicato.

Alla luce dell’acquisizione di tali dati processuali, pare a questo decidente che le risultanze della prova testimoniale devono essere valutate con particolare rigore in punto di attendibilità e coerenza logica.
Ciò premesso ritiene questo decidente che che la prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio ha consentito di raccogliere elementi univoci e concordanti ai fini del riconoscimento rapporto di lavoro subordinato negato dall’INPS e cioè il rapporto di lavoro tra il R. e la Soc. Coop. O.
Le dichiarazioni rese dai testi S. A. e L. L. hanno confermato confermano le circostanze indicate in ricorso , vale a dire l’effettuazione da parte della ricorrente di lavoro agricolo alle dipendenze della Società Cooperativa O. nell’anno 2008 dal mese di febbraio al dicembre 2008; l’adibizione dello stesso alla raccolta di agrumi nei mesi iniziali dell’anno, in estate di fichi d’india e da ottobre a novembre olive poi ancora di arance di arance, il rispetto di un preciso orario di lavoro dal lunedì al sabato, dalle ore 7.00 alle 15 ,00 con un ora di pausa pranzo, e l’assoggettamento agli ordini e alle direttive del datore di lavoro, C. o A., la percezione di una retribuzione fissa giornaliera indicando le modalità di pagamento.

Il ricorrente, dunque, ha fornito ampia prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in contestazione , sia attraverso l’allegazione al fascicolo di parte di documentazione rilasciata dal datore di lavoro, sia, soprattutto attraverso la prova testimoniale espletata.
I testi escussi , tutti particolarmente qualificati in quanto compagni di lavoro del ricorrente, hanno reso infatti ampia dichiarazione circa l’espletamento dell’attività lavorativa, il tipo di lavoro svolto l’assoggettamento alle direttive ed al controllo del datore di lavoro, la natura personale della prestazione, la corresponsione di una retribuzione predeterminata, quale corrispettivo delle energie messe a disposizione del datore di lavoro, come infine la mancanza a carico della lavoratrice, di un qualsiasi rischio economico per il risultato dell’attività svolta.

Nella subiecta materia, infatti, il giudice deve accertare , sulla base delle prove offerte dalla parte ricorrente, la sussistenza di tutti i requisiti necessari ed atti a far ritenere la esistenza di un rapporto lavoro subordinato agricolo tale da legittimare la iscrizione negli elenchi nominativi. E tale accertamento deve essere effettuato dal giudice in ogni caso e a prescindere sia dalle eccezioni avanzate nel corso del procedimento amministrativo e sia dall'esito dello stesso e dalle motivazioni addotte.
Precisato quanto sopra va evidenziato che al fine del riconoscimento del diritto alla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli occorre non la semplice prestazione lavorativa ma che stessa presenti i requisiti della subordinazione, remunerazione e, inoltre, che la prestazione sia stata effettuata per almeno 51 giornate nell'anno.
Orbene nel caso di specie, come già detto la prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio ha evidenziato come il ricorrente fosse obbligato al rispetto di un preciso orario di lavoro, percependo una regolare retribuzione per l’attività svolta.
Entrambe le testimonianze è da evidenziarsi sono estremamente circostanziate, facendo preciso riferimento ai fatti di causa e provengono da soggetti assolutamente estranei alla vicenda, (peraltro si noti che anche i due testi, sono assolutamente estranei alla vicenda, (peraltro si noti che anche i due testi, sono assolutamente estranei alla vicenda, (peraltro si noti che anche i due testi, sono assolutamente estranei alla vicenda, (peraltro si noti che anche i due testi, sono estranei al procedimento penale indicato dall’INPS).
A fronte di tali dichiarazioni, la difesa dell’Ente Previdenziale ha posto in evidenza alcuni elementi da cui desumere la loro inattendibilità, e credibilità elementi che tuttavia questo decidente non ritiene siano idonei a consentire di pervenire ad un risultato di prova diverso da quello evidenziato
Infatti, in primo luogo, pare a questo giudice che pur dovendosi riconoscere il contesto di grave illegalità nel quale la società coop. O. ha operato, tuttavia è, allo stato, certo che il R. ed altri lavoratori siano rimasti estranei a condotte illegali.
Nel dettaglio, non ritiene questo decidente che possa inficiare l’attendibilità della testimonianza di S. A. il fatto che egli abbia interloquito con altro teste già escusso, dal momento che l’estrema precisione con cui egli ha riferito sulle circostanze è sintomatica del fatto che era, certamente, a conoscenza dei fatti di causa.
Neppure è da ritenersi circostanza idonea a mettere in dubbio l’attendibilità del narrato dei testi il fatto che dalla denuncia aziendale risultassero terreni solo in Butera ed Adrano, mentre i due testi hanno fatto riferimento a terreni in Paternò, Lentini, Noto, Siracusa e Solarino, essendo verosimile che la Cooperativa O. avesse la disponibilità di terreni non denunciati.

Il ricorso deve essere dunque accolto.
Ritenuto giustificabile il comportamento posto in essere dall’Istituto, che ha provveduto alla cancellazione sulla base delle indubbie incongruenze riscontrate dagli esiti degli accertamenti del Servizio di Vigilanza, si reputa equa una compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

PQM

Il Tribunale di Catania, in persona del G.O.T. Giuseppe Marino, , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 9165/2014 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l’effetto , ritenuto che sia intercorso un regolare rapporto di lavoro tra il ricorrente e la Società Coop. Oranservice nell’anno 2008 per 152 giornate, ordina all’INPS di reiscrivere Raspagliesi Santo Giuseppe negli elenchi nominativi del Comune di residenza per gli anni in questione con il conseguente diritto a trattenere le somme le prestazioni già erogate;
- condanna l’INPS alla restituzione delle somme eventualmente trattenute.
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catania il 16 dicembre 2019
Il G.O.T.
Giuseppe Marino


 

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