REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Commissione Tributaria Provinciale di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 21/02/2022 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente e Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
GIUDICIANNI GIANCARLO, Giudice
in data 21/02/2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2198/2021 depositato il 07/09/2021
proposto da
C. G.
Difeso da
Orazio Stefano Esposito - SPSRST77T15C351X
ed elettivamente domiciliato presso orazioesposito@pec.ordineavvocaticatania.it
contro
Comune di Milano - Via Pellico 16 20100 Milano MI elettivamente domiciliato presso contenziosotributario@postacert.comune.milano.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20210430282032110821464 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliersi il ricorso e per l'effetto dichiararsi la nullità dell'avviso impugnato, con condanna alle spese in favore del difensore antistatario
Resistente : rigettarsi il ricorso, con condanna di controparte alle spese

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso ritualmente notificato, G. C. impugnava l’avvio di accertamento di cui in epigrafe e premesso che esso si riferiva ad imposta TARI richiesta dal Comune di Milano per l’anno 2015, ne deduceva l’illegittimità sotto vari profili, chiedendo che ne venisse disposto l’annullamento, con vittoria di spese giudiziali.
Deduceva in particolare il ricorrente l’inesistenza e/o la nullità dell’avviso per difetto assoluto di legittimazione da parte del funzionario che l’aveva firmato, per insussistenza del presupposto impositivo e per intervenuta decadenza.
Quanto alla eccepita insussistenza del presupposto impositivo, rilevava in particolare che nell’avviso era indicato un indirizzo dell’immobile sottoposto a tassazione a lui sconosciuto e comunque non coincidente con quello dell’immobile da lui detenuto in forza di apposito contratto di locazione.

2.- Costituendosi in giudizio, il Comune interessato controdeduceva in ordine ai rilievi avanzati dal ricorrente, deducendo, a sua volta, la piena legittimazione del firmatario dell’atto e la piena tempestività dell’avviso (tenuto conto dell’effettiva scadenza entro la quale avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento dell’imposta dovuta).
Quanto alla erronea indicazione dell’immobile tassato, rappresentava come comunque fossero indicati i dati catastali dell’immobile sottoposto a tassazione e come ciò ben avrebbe potuto consentire all’odierno ricorrente di avere contezza delle ragioni della pretesa impositiva.

3.- Dopo il deposito di apposita memoria da parte del ricorrente, il ricorso veniva trattato all’odierna udienza con le modalità previste dall’attuale normativa emergenziale e la causa veniva posta in riserva di decisione.

Motivazione

4.- All’esito, ritiene la Commissione che il ricorso risulti fondato e perciò meritevole di accoglimento.
Il Collegio è infatti dell'opinione che l’errata indicazione dell’immobile oggetto di tassazione comporti senz'altro la nullità dell’atto impugnato, trattandosi di un dato essenziale del provvedimento con il quale l’ente interessato esercitata la propria potestà impositiva.
Non è d'altronde risolvente la circostanza che nello stesso atto impugnato siano comunque riportati i corretti estremi catastali dell’immobile che si voleva essere oggetto di esazione: come giustamente rilevato in sede di memoria di replica dal ricorrente, trattasi di immobile che questi detiene in forza di contratto di affitto e che del quale egli non ha dunque obbligo di conoscere gli estremi catastali.
In applicazione del principio che impone di privilegiare la cd. ragione più liquida, ne consegue, anche solo su questa base, l’accoglimento del ricorso, con assorbimento delle ulteriori richieste od eccezioni formulate dalle parti.
5.- Stante la natura formale delle ragioni che hanno determinato la prevalenza della domanda formulata dal ricorrente, si ritiene comunque che sussistano valide ragioni per compensare fra le parti le spese del giudizio.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Milano il 21.2.2022
Il PRESIDENTE (estensore)
dr. Domenico Chiaro


Scarica copia del provvedimento: Testo sentenza

 

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