REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Antonella Resta., all’udienza in data 22.11.17, ha emesso, dandone integrale lettura, la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 12578/12 R.G., promossa
DA
S.A., rappresentata e difesa dall’avv.Orazio Esposito, giusta procura a margine del ricorso;
- opponente -
CONTRO
INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, anche quale mandatario della SCCI- Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps, rappresentato e difeso, giusta procura generale in atti, dall’avv. Riccardo Vagliasindi;

Svolgimento del processo

Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito n. 593 2012 0005376780, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 13106,67, pretesa per contributi IVS e somme aggiuntive eccedenti il minimale, competenza anno 2005 .

Motivazione

In via preliminare va rilevata la tempestività dell’opposizione in relazione al disposto di cui all’art. 24 comma 5 D.lgs. 46/99, in quanto proposta entro 40 giorni 40 dalla notifica del avviso, avvenuta in data 26.11.2012 (cfr. estratto escocar in atti).
Ciò premesso, si osserva che dall’esame della cartella opposta e della documentazione versata in atti si evince come la pretesa contributivo iscritta a ruolo.

dall’Istituto traesse origine dall’accertamento fiscale n. TYS01D202907 redatto dall’Agenzia delle Entrate per l’anno 2005.
Parte opponente in ricorso ha dichiarato di aver proposto ricorso innanzi alla competente Commissione Tributaria ed in corso di causa ha quindi prodotto copia di dispositivo della sentenza n. 10410/7/16 emessa in data 16 settembre 2016 con cui è stato annullato il suddetto avviso di accertamento.
Appare quindi evidente come, in ragione dei minori ricavi accertati in relazione all’avviso di accertamento prodromico alla pretesa contributiva, anche i contributi dovuti all’Inps andranno rideterminati rispetto alle minori somme di cui alla citata sentenza della Commissione Tributaria.

Va peraltro evidenziato come la pretesa di cui alla opposta cartella risulti illegittima per violazione del disposto di cui all’art. 24 comma 3 del D.lgs. 46/99, essendo stato l’avviso di addebito notificato nel novembre 2012 quindi ben dopo la proposizione del ricorso in sede tributaria avvenuto nel gennaio 2011 richiamandosi a riguardo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte secondo cui “in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il comma terzo dell’art. 24 del Dlgs n. 46 del 1999, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l’accertamento su cui si fonda la pretesa creditoria sia impugnato davanti all’autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l’accertamento cui la norma si riferisce non è solo quello eseguito dall’ente previdenziale ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l’Agenzia delle Entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest’ultima ipotesi l’Inps sia messo a conoscenza dell’impugnazione dell’accertamento derivanti dall’autorità giudiziaria quando detto accertamento è impugnato innanzi al Giudice Tributario”. (cfr. Cass. 14.04.2014 n. 8452).

Per i motivi sopra esposti, l’avviso di addebito opposto va annullato.
Tenuto conto della “consequenzialità” dell’opposizione rispetto all’accertamento tributario si ritiene sussistano giusti motivi per compensare per un mezzo le spese di lite, mentre per la restante parte seguono la soccombenza a carico dell’ente impositore

PQM

definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal ricorrente in epigrafe indicato avverso la cartella in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’avviso di addebito oppostocondanna l’Ente impositore al pagamento della metà delle spese di lite che si liquidano in euro 900,00, oltre spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario; compensa tra le parti la restante metà. Spese compensate con Riscossione Sicilia spa.
Catania, 22 novembre 2017
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Antonella Resta


 

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