REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del lavoro, dott. Massimo Principato all'udienza del 22 marzo 2019,
ha emesso, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 9002/2016 R G. promossa da M. S. C. (avv. Orazio Stefano Esposito), contro I.N.P.S. (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A., (avv. Valentina Schillirò), avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito n. 59320150004897270 dell'importo complessivo di € 13.642,00, notificato in data 05.09.2016, a titolo di omesso versamento di contributi INPS, relative sanzioni ed interessi.

Motivazione

Premesso il contenuto degli atti introduttivi e dei verbali di causa da intendersi in questa sede integralmente richiamato, ritiene il decidente che la domanda proposta vada accolta per le seguenti ragioni.
E' invero fondata l'eccezione di illegittimità dell'iscrizione a ruolo di cui alla cartella di pagamento opposta per violazione del disposto dell'art. 24, comma 3, D.Igs. n. 46/99.
Prevede tale norma che "se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice".
Ne consegue che, ove sia stata proposta impugnazione in sede giudiziaria contro I'atto di accertamento, l'ente previdenziale non può procedere all'iscrizione a ruolo se non prima sia intervenuto un "provvedimento esecutivo del giudice".
Il giudice dal quale dovrà provenire tale decisione, pur se non indicato espressamente dalla norma deve logicamente individuarsi in quello davanti al quale l'accertamento è stato impugnato.

La norma, in pratica stabilisce che, quando una pretesa contributiva trae origine da un verbale di accertamento ispettivo ovvero da un accertamento dell'Agenzia delle Entrate, come nel caso a mano, non può essere disposta l'iscrizione a ruolo prima di una pronuncia del giudice che ne accerti in tutto o in parte la fondatezza.

In proposito, correttamente è stato ritenuto in giurisprudenza che la norma risponde ad un principio di economia processuale perché tende ad evitare inutili duplicazioni di giudizi, oltre che ad un principio di buona amministrazione.
In tal senso, il Tribunale di Ravenna con sentenza 28 gennaio 2003 aveva precisato in modo condivisibile che "la regola, disposta dall'art. 24 comma 3 d. lg. n. 46 del 1999 in tema di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, obbedisce sia a un principio di economia perché tende ad evitare la moltiplicazione dei giudizi, sia a un principio di logica perché mira al rispetto del "dictum" giudiziale, sia infine ad un principio di buona amministrazione perché vuole evitare la notifica di atti inutili e vessatori nei confronti di soggetti che si sono difesi in giudizio sulle premesse e sul merito della pretesa".

Identico principio è stato enunciato anche da ulteriori pronunce di merito.
In ultimo la Suprema Corte Sez. Lavoro ha affermato che: "in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il comma terzo dell'art. 24 del Dlgs n. 46 del 1999, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora I'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate". (Corte di Cass. Sentenza n. 8379/2014 del 9.04.2014; nello stesso senso Cass. Sentenza n.8451 del 10.04.2014)

Deve quindi escludersi che il giudice investito dell'opposizione all'avviso di addebito fondato su un accertamento possa entrare nel merito della pretesa contributiva che costituisce oggetto del giudizio di impugnazione già instaurato
avverso lo stesso atto di accertamento.

Nella fattispecie, pacifico essendo che l'atto impugnato contiene la richiesta di pagamento di contributi previdenziali che hanno avuto origine da un'accertamento dell'Agenzia delle Entrate e che l'iscrizione a ruolo dei contestati
crediti è stata effettuata nonostante la pendenza del giudizio di impugnazione in sede giudiziaria avverso l'atto di accertamento deve affermarsi conclusivamente, in linea con i richiamati principi, l'illegittimità dell'iscrizione
a ruolo opposta in quanto eseguita in violazione del disposto dell'art. 24, comma 3, D.Igs citato, restando assorbite le altre questioni.
Va, in conseguenza, annullato l'avviso di addebito opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.

PQM

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dall'I.N.P.S, portati dall'avviso di addebito n. 59320150004897270, che per l'effetto annulla.
Condanna l'l.N.P.S. al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi E 1.450,00 per compensi, oltre a spese generali, C.P.A. e I.V.A come per legge se dovuti.
Cosi deciso in Catania all'udienza del 22.03.2019
Il Giudice onorario
Dott. Massimo Principato


 

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