Civile Ord. Sez. U Num. 19523 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: MANNA ANTONIO
Data pubblicazione: 23/07/2018

ORDINANZA
sul ricorso 19308-2017 proposto da:
L. S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell'avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO ANTONIO BRIGANTE;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in proprio e nella qualità di mandatario della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO ed ESTER ADA VITA SCIPLINO;
- resistente -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 950/2016 del TRIBUNALE di TRIESTE.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2018 dal Presidente ANTONIO MANNA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PAOLA MASTROBERARDINO, il quale chiede che la Corte respinga il proposto regolamento.

Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato il 27.12.16 S. L. ha proposto innanzi al Tribunale di Trieste opposizione all'avviso di addebito emesso nei suoi confronti dall'INPS per contributi IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) omessi e per relativi accessori, avviso occasionato da un accertamento dell'anno 2010 dell'Agenzia delle Entrate.

2. L'INPS, costituitosi in proprio e quale mandatario ex lege della S.C.C.I. S.p.A., Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, preliminarmente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per appartenere - invece - la giurisdizione a quello tributario; contestualmente ha chiesto sospendersi il giudizio sino alla definizione di quello pendente innanzi alla Commissione tributaria, sospensione poi disposta ex art. 295 cod. proc. civ. dal Tribunale di Trieste.

3. Ex art. 41 co. 1° c.p.c. S. L. ha proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo che fosse affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
4. L'INPS non ha svolto attività difensiva.
5. S. L. ha poi depositato memoria con la quale ha insistito nella propria istanza di regolamento.

Motivazione

1.1. In primo luogo deve darsi atto della tempestività - alla luce del comma 1, primo periodo, dell'art. 41 cod. proc. civ. - dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto proposta prima che la causa sia stata decisa nel merito.
2.1. Del pari deve darsi atto della proponibilità dell'istanza, cui non osta la contemporanea pendenza del regolamento di competenza
avanzato dal medesimo S. L. contro il provvedimento di sospensione del processo
emesso dal Tribunale di Trieste, regolamento di competenza pendente innanzi a questa S.C. con il n. 17114/17 R.G.: infatti, come da costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite, lo stato di sospensione del processo non preclude la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, atteso che non esclude la pendenza del giudizio e, mentre impedisce il compimento di atti propri di quest'ultimo, non è di ostacolo al promovimento di un'autonoma fase processuale diretta alla verifica del potere giurisdizionale del giudice adito (cfr. Cass. S.U. n. 11131/15; Cass. S.U. n. 21109/13; Cass. S.U. n. 424/97; Cass. S.U. n. 10999/93; Cass. n. 5743/87).

3.1. Premesso che la giurisdizione si determina in base alla natura della situazione giuridica dedotta in lite, a prescindere dalla procedura di esazione adottata (cfr. Cass. S.U. n. 15168/10; Cass. S.U. n. 6539/10; Cass. S.U. n. 7399/07), come quella a mezzo cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, deve darsi continuità alla giurisprudenza di queste Sezioni Unite secondo cui rientra nella giurisdizione del giudice ordinario - e non di quello tributario - la controversia avente ad oggetto diritti e obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale, anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo cartella esattoriale.
Ciò deriva non solo dall'intrinseca natura del rapporto, ma anche dal rilievo che l'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell'estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che in presenza di richiesta del versamento di contributi previdenziali il contribuente può proporre innanzi al giudice del lavoro opposizione contro l'iscrizione a ruolo
(v. Cass. S.U. n. 15168/10; Cass. S.U. n. 6539/10; Cass. S.U. n. 7399/07).

Similmente, appartengono alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, in funzione di giudice del lavoro, le controversie concernenti la legittimità delle trattenute assicurativo-previdenziali operate dal datore di lavoro su somme corrisposte al lavoratore, trattandosi di materia previdenziale alla quale è completamente estranea la giurisdizione tributaria, mancando del tutto un atto qualificato, rientrante nelle tipologie di cui all'art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992 o ad esse assimilabili, che costituisca esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione proprio del rapporto tributario (cfr. Cass. S.U. n. 26149/17).

Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche riguardo alle controversie in cui si discuta della legittimità o meno d'un avviso di addebito emesso dall'INPS, che dal 1° gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto (v. art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla I n. 122 del 2010).
Né tale esito può mutare sol perché la mera occasione che ha dato origine alla pretesa creditoria dell'INPS, cui resiste l'odierno ricorrente, è nata da un accertamento tributario da parte dell'Agenzia delle Entrate.
4.1. In conclusione, all'istanza di regolamento in oggetto deve rispondersi nel senso che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, al quale si rimette la liquidazione delle spese del presente regolamento.

PQM

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, al quale rimette la liquidazione delle spese relative al presente regolamento.
Così deciso in Roma il 22.5.2018.
Pubblicata in data 23.07.2018


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.