REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA SEZIONE 4
riunita con l'intervento dei Signori:
RAMPELLO FLAVIO Presidente
BENANTI LAURA Relatore
PATANE MARIO Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 671/2012
depositato il18/01/2012

- avversoAWISO DI ACCERTAMENTO n• 180281.C.I. 2007
- avverso AWISO DI ACCERTAMENTO n• 18124 I.C.I. 2008
- avverso AWISO DI ACCERTAMENTO n• 18479 I.C.I. 2009
contro:
COMUNE DI BELPASSO
PIAZZA MUNICIPIO 95032 BELPASSO
proposto dal ricorrente:
S. C. A. R.
difeso da:
ESPOSITO ORAZIO STEFANO
VIA P.C. ROMEO 28 95100 CATANIA CT

Svolgimento del processo

S. C. A.R. proponeva ricorso, il 19.12.2011, nei confronti del comune di Belpasso, avverso n. 3 avvisi di accertamento, notificati il 18.10.2011, per omesso versamento ICI per gli anni 2007, 2008 e 2009, relativi ad un immobile di cui era proprietaria.
Come unico motivo di ricorso, si eccepiva la nullità della notifica, effettuata tramite poste private.
Il Comune di Belpasso non si costituiva, benché regolarmente citato in giudizio.
Memorie illustrative venivano depositate dalla ricorrente l'8.01.2018.

Motivazione

La Commissione osserva.
Il ricorso è fondato.
E' invero pacifico che il procedimento di notifica dell'avviso di accertamento è stato eseguito tramite agenzia privata, quindi con modalità non contemplate dall'ordinamento, con conseguente inesistenza giuridica della notifica (ord. Cass. N. 234/2018; dr. Cass. S.U. n. 14916/16).
In considerazione delle circostanze della controversia, sussistono ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Catania, 19 gennaio 2018.
Depositato in segreteria il 26.01.2018


 

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