REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all’udienza di discussione del 6 novembre 2019 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 165/2017 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
G. S., rappresentato e difeso dall’avv. Orazio Esposito, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
-opponente-
CONTRO
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Domenica Di Leo, giusta procura generale alle liti;
-opposto-

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 9.1.2017, il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio per sentir annullare, previa sospensione dell’esecuzione, l’avviso di addebito n. 593 2016 0005774988, notificato in data 30.11.2016, con il quale gli era stato intimato il pagamento di euro 1.285,79, a titolo di contributi IVS connessi alla Gestione commercianti per il periodo dall’1/2015 al 10/2015, rate n. 3 e 4.
Motivo dell’opposizione è l’insussistenza dell’obbligazione contributiva e dei requisiti per l’iscrizione alla Gestione degli esercenti attività commerciale.
Instauratosi il contraddittorio, l’INPS si è costituito in giudizio, chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
All’odierna udienza di comparizione le parti hanno rassegnato le loro conclusioni come da verbale e la causa è stata decisa con sentenza del cui dispositivo e della cui concisa motivazione è stata data lettura.

Motivazione

Premessa la tempestività dell’opposizione avuto riguardo alla data di notifica dell’avviso di addebito (30.11.2016) rispetto alla data di deposito del ricorso giudiziario (9.1.2017) e, quindi, sia pure in zona cesarini, nel rispetto del termine di 40 giorni fissato dall’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999, procediamo ora all’esame del merito della controversia.
A questo punto, va rammentato che l’opposizione ha ad oggetto un avviso di addebito emesso dall’Inps al fine di ottenere il pagamento di contributi IVS, e relative somme aggiuntive sanzioni, afferenti la Gestione commercianti.
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, si deve osservare che l'opposizione a cartella esattoriale (ma identico principio vale per gli avvisi di addebito) ha ad oggetto l'impugnazione del ruolo, atto unilaterale stragiudiziale di accertamento dell'esistenza del credito; ne discende che la veste sostanziale delle parti in causa non corrisponde a quella formale, sicché è l'ente previdenziale opposto (convenuto in senso formale) ad essere gravato dall'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, mentre incombe sull'opponente ingiunto (attore in senso formale) la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato.
Nella fattispecie in esame, dunque, grava in capo all’INPS l’onere della prova in ordine alla sussistenza dei presupposti per il sorgere dell’obbligo di iscrizione nella gestione commercianti.

In primo luogo è opportuno dare conto della disciplina che regola la assicurazione presso la gestione commercianti.
Ai sensi dell’art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662: “ Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' sostituito dal seguente: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche' per i soci di societa' a responsabilita' limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
L'art. 1, comma 203, della L. 662/1996 prevede dunque, quale requisito essenziale dell'obbligo d'iscrizione alla Gestione commercianti INPS, che il soggetto partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
A tal fine, la giurisprudenza ha stabilito la necessità di accertare, in concreto, che il socio partecipi personalmente al lavoro aziendale, svolgendo l'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto sociale con carattere di abitualità e in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi e, in particolare, in modo continuativo e non meramente occasionale. In tal senso le Sezioni Unite, in riferimento alla iscrizione alla gestione commercianti hanno stabilito che “detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa" (Sezioni Unite sentenza n. 3240 del 12.2.2010).
Non può a tal fine ritenersi sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale la mera qualità di socio di società di persone (nella specie peraltro neppure dedotta dall’Inps), permanendo anche in tale ipotesi il requisito della effettiva partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (Cassazione civile, Sez. lav., 28.2.2017, n. 5210).
E infatti, con la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, il legislatore ha esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione della attività.
Anche la legge n. 1397 del 1960, art. 2, che estendeva l'obbligo della iscrizione ai soci delle s.n.c. solo in presenza di tutti i requisiti indicati dall'art. 1, è stato abrogato e sostituito dalla L. 28 febbraio 1986, n. 45, art. 3, tuttora vigente, del seguente tenore: "Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nella L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, come sostituito dalla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 2. I soci devono possedere i requisiti di cui della L. 27 novembre 1960, n. 1397, citato art. 1, comma 1, lett. b) e c) e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attività".
Ne discende che per il sorgere dell'obbligo di iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lett. c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Nel caso di specie, l’INPS non ha allegato e provato circostanze specifiche in ordine al possesso dei requisiti dell’iscrizione alla Gestione commercianti in capo al ricorrente, il quale, anzi, mediante la produzione dei modelli CUD, ha dimostrato di essere lavoratore dipendente della ditta C. dal 2.8.2007.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la regola della soccombenza e vanno poste a carico dell’Inps, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente che se ne è dichiarato antistatario.

PQM

Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 165/2017 R.G. Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
dichiara non dovute le somme indicate nell’avviso di addebito n. 593 2016 0005774988 che, per l’effetto, annulla;
condanna l’Inps alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente, spese che si liquidano in euro 843,00, oltre a I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Orazio Esposito.
Catania, 6 Novembre 2019
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Tripi


 

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