REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ettore Bucciante - Presidente -
Dott. Felice Manna - Consigliere -
Dott. Luigi Giovanni Lombardo - rel. Consigliere -
Dott. Antonio Oricchio - Consigliere -
Dott. Antonello Cosentino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12887-2012 proposto da:
G.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA N. S. DI LOURDES 25, presso lo studio dell'avvocato Peter Farrell, rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia Micai;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI OSTELLATO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, VIA TRIONFALE 5697, presso lo studio dell'avvocato Domenico Battista, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Salvatore;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 578/2012 del Tribunale di Ferrara, depositata il 19/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2016 dal Consigliere Dott. Luigi Giovanni Lombardo;
udito l'Avvocato Salvatore Antonio, difensore del controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese e depositata note spese;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso por l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. - G.E. propose opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione con la quale, in ragione dell'eccesso di velocità rilevato dalla polizia municipale del Comune di Ostellato il 12.11.2010 a mezzo di autovelox, le era stata comminata sanzione amministrativa per violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 9.
Il giudice di pace di Portomaggiore accolse l'opposizione e annullò il provvedimento impugnato.

2. - Sul gravame proposto dal Comune di Ostellato, il Tribunale di Ferrara rigettò l'opposizione, confermando l'ordinanza-ingiunzione.

3. - Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione G.E., sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Ostellato.

Motivazione

1. - Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere il Tribunale ritenuto tardiva - in quanto non contenuta nel ricorso introduttivo - la deduzione della ricorrente circa la presenza di due autovetture al momento del rilevamento della velocità; deduce che tale presenza risultava da un fotogramma prodotto dal Comune convenuto e che su di essa il Comune aveva accettato il contraddittorio.

Col secondo motivo, si deduce poi la violazione e la falsa applicazione dell'art. 183 cod. proc. civ., per avere il Tribunale omesso di considerare che tale disposizione processuale consentiva all'attrice di modificare la sua domanda alla prima udienza sulla base della produzione documentale di controparte.

Col terzo motivo, che può essere esaminato unitamente ai primi due, si deduce ancora l'omessa motivazione della sentenza impugnata, circa il fatto che dalla foto prodotta dal Comune di Ostellato risultava che, al momento del rilevamento della velocità, vi era la presenza di due autovetture.

Le censure sono infondate.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, il giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, introdotto con ricorso in opposizione, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, è delimitato per l'opponente dalla causa petendi fatta valere con quel ricorso e per l'amministrazione dal divieto di dedurre motivi o circostanze diverse da quelli enunciati con l'ingiunzione, a fondamento della pretesa sanzionatoria (Sez. 2, Sentenza n. 17625 del 10/08/2007, Rv. 600177; nello stesso senso, Sez. 1, Sentenza n. 6519 del 25/03/2005, Rv. 580202); il modello procedimentale introdotto dalla legge n. 689 del 1981 presuppone che tutte le ragioni poste a base dell'istanza demolitoria dell'atto (causae petendi) siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità non solo di inoltrare un ricorso meramente interruttivo (contenente cioè il mero petitum), ma anche di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti (Sez. 1, Sentenza n. 6013 del 16/04/2003, Rv. 562185).

Essendo, dunque, il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione un "giudizio chiuso", limitato ai soli motivi contenuti nell'opposizione, non avrebbe potuto l'opponente integrare le deduzioni contenute nel ricorso originario, neppure ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ.
Ne deriva che legittimamente il Tribunale non ha preso in considerazione la nuova doglianza mossa dall'opponente circa la presenza di due autovetture al momento del rilevamento della velocità e non ha motivato in ordine ad essa.

Nè può ritenersi che il Comune di Ostellato abbia implicitamente accettato il contraddittorio sulla nuova censura.
Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il comportamento implicante accettazione del contraddittorio non può essere ravvisato nel mero silenzio o nel difetto di reazione, anche prolungato nel tempo, alla domanda nuova, dovendo estrinsecarsi in un atteggiamento difensivo inequivoco concretantesi in una contestazione specifica riferita al merito della pretesa e non semplicemente affidata a formule di stile (Sez. 3, Sentenza n. 20949 del 16/10/2015, Rv. 637572).

Nella specie, il Comune di Ostellato non ha preso in considerazione la nuova deduzione della ricorrente e non si è difesa nel merito rispetto ad essa (nulla di specifico, d'altra parte, la ricorrente deduce in proposito); cosicchè deve escludersi la sussistenza di implicita accettazione del contraddittorio.

2. - E' fondato invece il quarto motivo di ricorso, col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per avere il Tribunale omesso di considerare che il Comune di Ostellato non aveva fornito la prova di aver provveduto alla taratura annuale dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione della velocità.

Con sentenza n. 113 del 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 45, comma 6 (codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Alla stregua di tale pronuncia di incostituzionalità, che ha effetto retroattivo ed è quindi applicabile ai giudizi pendenti, deve ritenersi che l'art. 45 C.d.S., comma 6, come integrato dalla pronuncia della Corte costituzionale, prescriva la verifica periodica della funzionalità degli autovelox e la loro taratura.
La sentenza impugnata (che - in conformità alla giurisprudenza di questa Corte allora vigente - ha ritenuto non necessaria la taratura periodica dell'apparecchiatura di rilevazione automatica) va pertanto cassata sul punto, con rinvio al Tribunale di Ferrara, in persona di altro giudice, perchè accerti se, nel caso di specie, l'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento dell'infrazione stradale era stata sottoposta alla verifica periodica di funzionalità e di taratura.

3. - Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il quarto motivo di ricorso;
rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Ferrara in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 6 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2016.


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.