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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA SEZIONE 14
riunita con l'intervento dei signori:
TORCHIA SALVATORE -Presidente -
PUGLISI ADRIANA - Relatore -
RENDA LAURA - Giudice -
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.11917/2011
depositato il 29/09/2011
- avverso avviso di intimazione n._______ TARSU TIA
contro:
AG. DI RISCOSSIONE MESSINA RISCOSSIONE SICILIA SPA
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO N.________ TARSU/TIA 2000
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO N.________ TARSU/TIA 2001
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO N.________ TARSU/TIA 2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO N.________ TARSU/TIA 2003
contro
COMUNE DI GRAVINA
difeso da:
TRIOLO AVV BENITO
proposto dal ricorrente:
C.I.M.
difeso da:
ESPOSITO ORAZIO STEFANO
VIA C. PATANè ROMEO 28 95100 CATANIA
Svolgimento del processo
C. I. M. con atto depositato il 29.9.2011 proponeva ricorso per l'annullamento della intimazione di pagamento notificata in data 22.7.2011 nonché relativa cartella per TARSU 2000-2003 eccependo l'avvenuta prescrizione quinquennale essendo stato le relative cartelle notificate nel 2005 e non essendo intervenuti atti interruttivi.
Si costituiva il Comune di Gravina di Catania eccependo la carenza di legittimazione passiva.
Si costituiva la SERIT contestando l'eccezione di prescrizione stante l'avvenuta notifica del preavviso di fermo del 16.3.2007.
All'udienza del 14.7.2017 la vertenza viene discussa e definita.
Motivazione
II ricorso è fondato e come tale va accolto.
La Cassazione, sezione Tributaria, con sentenza n. 1532, depositata il 2 febbraio 2012, statuisce che l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e l'azione del contribuente, diretta a fare valere la nullità, può essere svolta nei confronti dell'ente creditore o dell'agente alla riscossione.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è, infatti, assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di atti, con le relative notificazioni, destinati a farla conoscere ai destinatari, per rendere possibile a questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nel caso in esame appare provato che la notifica delle cartelle è avvenuta nel 2005 e della intimazione di pagamento nel luglio 2011 ma ciò non può parimenti dirsi per il preavviso di fermo che, secondo la SERIT, sarebbe stato notificato il 16.3.2007 e quindi idoneo ad interrompere la prescrizione .
Dall'analisi degli atti prodotti si evince solo una copia di una ricevuta di raccomandata indirizzata alla C. ma non del suo contenuto atteso che l'eventuale riferimento alle cartelle de quibus dovrebbe farsi risalire ad un "inquiry del fascicolo cartelle" che nulla prova circa l'effettiva comunicazione alla C. del preavviso di fermo.
Pertanto ritenuto che dalla notifica delle cartelle nel 2005 alla notifica della intimazione di pagamento del 22.7.2011 non risulta che vi sia stato alcun valido atto interruttivo, attesa l'avvenuta prescrizione quinquennale, in accoglimento del ricorso va annullato l'atto opposto.
PQM
La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, Sez. 14, accoglie il ricorso ed annulla l'atto opposto.
Spese compensate.
Catania 14.07.2017
Depositata in segreteria il 2.10.2017
Revocato il decreto ingiuntivo in mancanza di esperimento del procedimento di mediazione
Tribunale Catania Quarta - Sentenza 1432/2024 del 18.03.2024
Nulla la confisca dell'auto emessa anni dopo il sequestro
Giudice di Pace Acireale - Sentenza 66/2024 del 04.03.2024
Nulla la confisca dell'automobile emessa dopo anni dal sequestro
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