REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA SEZIONE 48
riunita con l'intervento dei signori:
BRUNO PAOLO ANTONIO Presidente e Relatore
FALASCHI MILENA Giudice
TUCCILLO RAFFAELE Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.20946/2015
depositato il 19/11/2015
- avverso PRESA IN CARICO N.____ IRPEF ALTRO 2009
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1
proposto dal ricorrente:
M.
difeso da:

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Roma 1, in persona del direttore pro-tempore, M. rappresentato e difeso dal rag. ____ e dal dr. ____ per procura in calce, chiedeva che questa Commissione Tributaria Provinciale, annullasse la comunicazione di presa in carico n. ____ con riferimento ad
avviso ____ Irpef tassazione separata ed interessi per il 2009 per l'importo complessivo di oltre 7.000 euro.
Deduceva il ricorrente di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento cui la comunicazione si riferiva.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate come legalmente rappresentata che resisteva al ricorso, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso, stante la non impugnabilità della comunicazione di presa in carico e, comunque, sosteneva che l'avviso di accertamento era stato regolarmente notificato.

2 All'odierna udienza la causa era trattenuta per la decisione.

Motivazione

1. Il ricorso è inammissibile e tale va, dunque, dichiarato.
Ed invero, non sembra revocabile in dubbio che la presa in carico sia atto impugnabile, posto che lo stesso non ha solo un contenuto informativo, ma anche funzione contestativa e sollecitatoria, sì da poter essere paragonato, sul piano sostanziale, all'intimazione di pagamento.
L'assimilazione sostanziale ne giustifica l'assoggettamento ad identico regime giuridico, ossia della non impugnabilità in sé, ma solo in caso di mancata notifica dell'atto presupposto, a parte l'ipotesi - non ricorrente nel caso di specie - dei
vizi propri.


2. Orbene, la convenuta Amministrazione ha prodotto copia di rituale notifica dell'atto prodromico, ossia dell'avviso di accertamento.
Donde, la declaratoria d'inammissibilità, alla quale consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in virtù del principio della soccombenza.
In ragione della natura e del valore della controversia, si reputa congruo ed equo determinare il relativo importo come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'Amministrazione liquidate in complessivi €.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 dicembre 2017.
Depositata in segreteria il 30.01.2018


 

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