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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MESSINA
riunita con l'intervento dei Signori:
Rampulla Rita -Presidente-
Orlando Enrico -Relatore-
Biviano Giuseppe -Giudice-
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.1713/10 depositato il 15/02/10
-avvero avviso di accertmento n._____/2009 IVA 2005
contro Agenzia Entrate Ufficio Mistretta
Proposto dal ricorrente F. S.
difeso da avv. O. Esposito
Svolgimento del processo
Il sig. F.S. proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento meglio descritto in epigrafe, con il quale veniva contestata la erronea applicazione della aliquota ridotta dell'IVA al 4% in luogo di quella del 20%, su una serie di fatture aventi per oggetto la costruzione di un ovile, fienile e sala di mungitura e concimaia, e ne chiedeva l'annullamento, per obiettiva incertezza della normativa. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso che veniva discusso nella udienza odierna
Motivazione
Il contrasto giurisprudenziale prende piede dalla normativa applicabile, art. 21 bis del DPR 633/72, tabella A, parte II. Tale norma prevede che "sono soggette alla aliquota del 4% le costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e delle attività connesse...". La espressione letterale della norma è oscura ed equivoca: la frase "o all'allevamento del bestiame e delle attività connesse" potrebbe, grammaticalmente e sintatticamente, riferirsi sia alle "costruzioni rurali", sia ad "altri addetti alle coltivazioni"; nel primo caso, la applicazione della aliquota al 4% sarebbe esatta; nel secondo caso, errata.
Il significato della norma è stato chiarito dalla sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria, n.22126/2007, che ha ritenuto che l'aliquota agevolata fosse riferibile soltanto a costruzioni destinate ad uso abitativo: pertanto, per questa parte, il ricorso non può trovare accoglimento. Tuttavia, per quanto riguarda le sanzioni irrogate, esse appaiono ingiuste, in quanto l'equivoco in cui è incorso il contribuente è stato determinato, come detto sopra, da una obiettiva incertezza della norma: esse possono essere quindi annullate.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
PQM
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina, sezione XIII, pronunciando sul ricorso proposto da F. S., iscritto al n.ro 1713/10 Prot. Gen., accogliendo parzialmente il ricorso, annulla le sanzioni irrogate.
Compensa le spese del giudizio.
Messina, 2 marzo 2011
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