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Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione per nullità - Competenza - Ripartizione
La ripartizione della competenza sull’impugnazione del lodo tra il Tribunale e la Corte d’Appello attiene alla disciplina della competenza funzionale per grado e non a quella della competenza per valore. Questo comporta che, in attuazione del principio sui limiti di applicazione dell’art. 50 c.p.c., si debba escludere, che a seguito della sentenza che abbia dichiarato l’incompetenza del giudice adito perchè diverso da quello individuato dall’art. 828 c.p.c., il processo di impugnazione per nullità del lodo possa essere riassunto e continuare davanti al giudice dichiarato competente (la Corte, escludendo la translatio iudicii, ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta).
Corte d'Appello Torino Sez. 1 Sentenza N. 1311 del 09.09.2005