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Arbitrato e compromesso - Arbitrato libero - Definizione
Per arbitrato libero deve intendersi una decisione affidata dalle parti a un terzo, in qualità di rappresentante di entrambe, in vista di una definizione, in via negoziale, delle questioni tra loro insorte; il relativo regime di impugnazione è quello proprio dei contratti in genere e l’impugnazione può essere proposta solo per vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale come l’errore, la violenza e il dolo, oppure per incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico, o ancora dell’arbitro stesso e con il rispetto delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione (la Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta perchè il lodo è irrituale).
Corte d'Appello Torino Sez. 1 Sentenza N. 1743 del 30.11.2006