Civile Ord. Sez. 6 Num. 29601 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCODITTI ENRICO
Data pubblicazione: 11/12/2017

ORDINANZA
sul ricorso 21538-2016 proposto da:
R. R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO n. 13, presso lo studio dell'avvocato SAVERIO COSI, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
EQUITALIA SUD SPA e ROMA CAPITALE;
intimate -
avverso la sentenza n. 5316/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Svolgimento del processo

Rilevato che:
R. R. propose opposizione innanzi al Giudice di Pace di Roma e nei confronti di Roma Capitale e Equitalia Sud s.p.a. avverso cartella di pagamento per mancata notifica dei verbali di accertamento di violazione del Codice della strada. Il giudice adito accolse la domanda, disponendo la compensazione delle spese.
Avverso detta sentenza propose appello il R. Con sentenza di data 15 marzo 2016 il Tribunale di Roma, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarò inammissibile in quanto tardiva l'opposizione, rigettando l'appello, e dispose la compensazione delle spese del doppio grado. Osservò la corte territoriale che il rispetto dei termini di proposizione dell'azione sono rilevabili d'ufficio senza che possa formarsi un giudicato interno.
Ha proposto ricorso per cassazione R. R. sulla base di un motivo. Il relatore ha ravvisato un'ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l'adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Motivazione

Considerato che:
con l'unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 324 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che l'appello era stato proposto solo in relazione alla disposta compensazione delle spese e che gli appellati non avevano proposto appello incidentale. Lamenta quindi la violazione del giudicato interno in ordine alla fondatezza nel merito della domanda.

Il motivo è manifestamente fondato.
Poiché i poteri del giudice di appello vanno determinati con esclusivo riferimento alle iniziative delle parti, in assenza di impugnazione incidentale della parte appellata, la decisione del giudice d'appello non può essere più sfavorevole all'appellante e più favorevole all'appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata e non può, quindi, dare luogo alla "reformatio in peius" in danno dello stesso appellante (Cass. 9 giugno 2004, n. 10965; 16 giugno 2006, n. 14063). Il divieto di "reformatio in peius" costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 cod. proc. civ. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito ed in tema di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum", l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado (Cass. 8 novembre 2013, n. 25244; 9 giugno 2016, n. 11868).

La regola della rilevabilità di ufficio di determinate questioni, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddette questioni non sia intervenuta una statuizione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni stesse solo se ed in quanto esse siano riproposte con l'impugnazione, posto che altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude ogni ulteriore esame (Cass. 18 marzo 2014, n. 6246).
Per effetto dell'acquiescenza della parte appellata sulla fondatezza della domanda si era pertanto formato il giudicato.
Non essendo necessari accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito. In accoglimento dell'appello le spese del giudizio di
primo grado, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte soccombente. Le spese del giudizio di appello, liquidate come in
dispositivo, vanno quindi poste a carico della parte appellata.
Seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, le spese del giudizio di cassazione.

PQM

accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; decidendo la causa nel merito, condanna le parti intimate in solido fra di loro al pagamento delle spese processuali di primo grado, che liquida in complessivi Euro 500,00, ed a quelle di secondo grado, che liquida in complessivi Euro 700,00.
Condanna le parti intimate in solido fra di loro al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 8 novembre 2017
Pubblicato in data 11.12.2017


 

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