Civile Ord. Sez. 1 Num. 15947 Anno 2017
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: FICHERA GIUSEPPE
Data pubblicazione: 27/06/2017

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10124/2011 R.G. proposto da
International Factors Italia IFITALIA s.p.a. (C.F. 00455820589), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall'avv. Guido Ninni, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma via Anapo 29.
- ricorrente -
contro
Fallimento SIATE s.r.l. (C.F. ), in persona del curatore pro tempore.
- intimato -
avverso
la sentenza n. 567/2010 della Corte d'appello di Catania, depositata il giorno 6 giugno 2010.
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2017 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Catania, con sentenza depositata il 6 giugno 2010, ha respinto l'appello proposto dalla International Factors Italia
IFITALIA s.p.a., avverso la sentenza resa dal Tribunale di Catania sull'opposizione allo stato passivo del fallimento della SIATE s.r.I., in relazione ad un credito nascente da pregressi rapporti di factoring con la società poi fallita.
Ha ritenuto la corte d'appello che l'estratto autentico delle scritture contabili dell'opponente fosse inopponibile al curatore e, comunque, che mancasse in atti la prova della materiale erogazione dei corrispettivi per i crediti ceduti dalla società poi fallita.
International Factors Italia IFITALIA s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; non ha spiegato difese il fallimento
intimato.

Motivazione

1. Con il primo motivo deduce International Factors Italia IFITALIA s.p.a., violazione degli artt. 1322, 1372 e 2710 c.c., dovendosi ritenere opponibili le scritture contabili di essa ricorrente al curatore fallimentare, trattandosi di rapporto antecedente al fallimento ed essendo stata, comunque, espressamente pattuita in contratto l'efficacia probatoria delle dette scritture.
Con il secondo motivo assume violazione dell'art. 2704 c.c., considerato che la corte d'appello ha ritenuto priva di data certa "in buona parte" la documentazione prodotta in giudizio, nonostante la certezza della data delle scritture contabili, rendesse parimenti certa quella degli estratti conto richiamati nelle stesse.
Con il terzo motivo si duole del vizio ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., essendo erronea ed insufficiente la motivazione nell'avere
ritenuto la documentazione versata in atti inidonea a dimostrare il credito vantato.

2. Il primo motivo è infondato.
È noto, invero, come l'art. 2710 c.c., norma che conferisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trova applicazione nei confronti del curatore del fallimento il quale agisca non in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio del medesimo, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalla norma in questione, operante soltanto tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa (Cass. s.u. 20/02/2013, n. 4213).

Va soggiunto che l'invocata efficacia probatoria delle scritture contabili non potrebbe trovare ingresso in forza di espressa clausola negoziale pattuita tra le parti, prima del fallimento di uno dei contraenti, in quanto l'inopponibilità della detta documentazione in sede concorsuale si riconnette al regime proprio dell'accertamento del passivo in sé - trattandosi di eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio in caso di inerzia degli organi fallimentari -, nel cui ambito il curatore, quale rappresentante della massa dei creditori, si pone sempre in posizione di terzietà rispetto all'imprenditore fallito (Cass. 07/07/2015, n. 14054).

3. Il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione, sono entrambi inammissibili.
A prescindere, infatti, dalla problematica inerente alla mancanza di data certa di una parte della documentazione prodotta, il giudice di merito ha inteso confermare la sentenza di primo grado, in seno alla quale si era affermato che mancava in atti la prova della effettiva erogazione, da parte della società di factoring, delle somme pattuite quale corrispettivo per le cessioni dei crediti vantati dalla società poi fallita.
Siffatta motivazione, per un verso, non risulta neppure adeguatamente censurata in sede di appello - come esattamente osservato dal giudice dì merito -, palesandosi quindi la novità della doglianza avanzata per la prima volta soltanto in questa sede, e, per altro verso, resta confermata alla luce del rigetto del primo motivo di ricorso, dovendosi ribadire l'inopponibilità al curatore dì qualsivoglia documentazione contabile proveniente dalla parte creditrice, a prescindere dalla certezza o meno della data in cui essa risulta essere stata formata.

4. Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva della parte intimata.

PQM

Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.


 

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