REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro all'udienza del 20/06/2017 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL’ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4147/2016 R.G.A.L. e vertente
TRA
T. A. Ricorrente
Rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Salerno
E
I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – in persona del legale rappresentante pro tempore
Resistente Contumace
Oggetto: Fondo di Garanzia INPS.

Svolgimento del processo

La ricorrente afferma di essere stata dipendente della società S. A.s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale civile di Velletri -sezione fallimentare- con sentenza n. 23 del 14.02.2014, quale impiegata di IV Livello del CCNL Commercio-Terziario, e di essere stata licenziata dalla curatela fallimentare con lettera raccomandata del 17.04.2014, con effetto dal 30.04.2014, dopo che il rapporto veniva sospeso alla data della dichiarazione di fallimento.
Afferma di avere tempestivamente proposto istanza di insinuazione al passivo della società fallita, per la somma complessiva di € 30.796,55, di cui 26.615,87 a titolo di retribuzioni lorde e € 4.180,68 a titolo di TFR, e che il Tribunale di Velletri, con stato passivo dichiarato esecutivo in data 15.10.2015, l’ammetteva al passivo fallimentare per la somma di € 28.304,42 di cui, per quello che qui interessa, € 4.312,78 per TFR e € 3.705,04 per le retribuzioni degli ultimi 3 mesi.

Riferisce, al riguardo, di avere presentato domanda all’INPS per l’intervento del Fondo di Garanzia e che la domanda veniva accolta ma, in relazione alla richiesta di pagamento della ultime 3 mensilità di retribuzione, le veniva liquidata la sola somma di € 761,31. La successiva domanda di liquidazione dell’importo residuo di € 2.943,73 veniva rigettata poiché, secondo l’Istituto della Previdenza, gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro si individuano nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2014 e non nei mesi di dicembre 2013, gennaio e febbraio 2014 come sostenuto dall’istante. Sulla base di tale assunto le veniva, quindi, liquidata la somma di € 761,31 relativa al periodo effettivamente lavorato nel trimestre, ossia 1.02.2014/14.02.2014.
Il ricorso amministrativo proposto avverso il provvedimento di rigetto del 18.03.2016 rimaneva senza alcun esito.
Chiede, quindi, che il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, condanni l’INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere in suo favore la somma di € 2.943,73 o il diverso importo maggiore minore ridendo di giustizia, maggiorata degli interessi al tasso legale, con rifusione delle spese di lite.
Allega documentazione.

L’INPS benché ritualmente citata non si costituiva in giudizio per cui ne veniva dichiarata la contumacia.

La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalla ricorrente e all’odierna udienza, dopo la discussione, veniva decisa sulle conclusioni rassegnate dal procuratore della parte nel ricorso e a verbale, dando lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.

Motivazione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Osserva questo giudice che l’art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 ha istituito presso l'INPS il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" - esteso col d.l. 80/92 alle ultime retribuzioni (artt.1 e 2) e anche alla previdenza complementare (art.5) – che ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro, in caso di insolvenza di quest' ultimo, nel pagamento del T.F.R. e/o delle ultime tre mensilità ai lavoratori subordinati cessati dal lavoro, o loro aventi diritto (art.2120 c.c.).
Nel caso che ci occupa l’INPS ha accolto la domanda proposta dalla ricorrente, per cui deve ritenersi la sussistenza di tutti i requisiti richiesti della legge per l’intervento del Fondo di Garanzia, e l’unico aspetto controverso riguarda l’esatta individuazione degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro in relazione ai quali la T. ha diritto all’intervento del Fondo, ed in particolare se debbano essere considerati utili a tal fine anche quelli di sospensione del rapporto di lavoro.

Giova evidenziare che lo stesso Istituto convenuto con la circolare 53 del 7.03.2007 afferma (punto 4.1.2) che: I crediti che possono essere corrisposti a carico del Fondo sono quelli inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, da intendersi come tre mesi di calendario o, più precisamente, come l’arco di tempo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la stessa data del terzo mese precedente, come ritenuto dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 10 luglio 1997, procedimento C-373/95 Maso/INPS.

Precisa, inoltre, che “qualora gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro coincidano, in tutto o in parte, con un periodo di sospensione del rapporto durante il quale non è sorto alcun diritto retributivo - per esempio per la fruizione di permessi non retribuiti o di trattamenti previdenziali interamente sostituivi della retribuzione - la garanzia è riferibile ai tre mesi immediatamente precedenti, purché rientranti nei dodici mesi di cui al punto precedente.
Tale interpretazione è conforme alla nozione comunitaria di rapporto di lavoro adottata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in relazione alla direttiva 80/987/CEE (44) e confermata anche dalla giurisprudenza nazionale”.

Nel caso in cui gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro coincidano con un periodo successivo all’apertura della procedura, essi potranno essere posti a carico del Fondo se non corrisposti dalla procedura ed ammessi allo stato passivo in prededuzione.
Infine, sulla natura dei crediti diversi dal TFR che possono essere posti a carico del Fondo viene precisato che deve trattarsi di quelli maturati nell’ultimo trimestre ed aventi natura di retribuzione propriamente detta, compresi i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive, nonché le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità. Restano, invece, escluse l’indennità di preavviso, l’indennità per ferie non godute, l’indennità di malattia a carico dell’INPS che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare.

Ebbene, nel caso che ci occupa poiché la ricorrente ha provato per tabulas (doc 11) che al momento della dichiarazione di fallimento, intervenuta il 14.02.2014, il rapporto di lavoro con la società S. A. s.r.l. veniva sospeso fino alla successiva comunicazione del licenziamento effettuata a mezzo lettera raccomandata del 17.04.2014 dall’avv. Concetta Pungitore, in qualità di Curatore fallimentare, ne discende che le ultime tre mensilità di retribuzione da porsi a carico del Fondo di Garanzia INPS sono quelle di dicembre 2013, gennaio e febbraio 2014, per l’ammontare complessivo di € 3.705,04, come peraltro specificamente indicato nella scheda creditore per esame SP predisposta dalla stessa curatela fallimentare (doc 5).
Il credito residuo in favore della ricorrente, detratta la somma già corrisposta dall’INPS, ammonta, pertanto a € 2.943,73, oltre interessi dalla maturazione al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

Udito il procuratore della ricorrente, definitivamente pronunciando,
1. Accerta e dichiara il diritto di T. A. a richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia INPS per il pagamento delle ultime 3 mensilità di retribuzione non corrisposte dalla fallita S. A. s.r.l e corrispondenti ai mesi di dicembre 2013, gennaio e febbraio 2014.
2. Condanna l’INPS, in persona del l.r. pro-tempore, a pagare in favore di T. A. la somma di € 2.943,73, oltre interessi legali, a titolo di saldo sulle ultime 3 mensilità di retribuzione come innanzi individuate.
3. Condanna l’Istituto resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre IVA e CPA.
Velletri, 20 giugno 2017
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.