REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Seconda Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, all’udienza del 26.2.2019, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N.R.G. 12484 /2015, avente a oggetto opposizione avverso avviso di addebito,
promosso da
S. M., rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall’avv. Esposito Orazio Stefano (SPSRST77T15C351X);
- opponente -
contro
I.N.P.S. (ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE), in persona del presidente pro tempore, anche quale mandatario della SCCI S.p.A. – Società per la Cartolarizzazione dei crediti INPS rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Di Mauro (C.F. DMRNGL52H10C351K);
- opposti -

Motivazione

1. Premessa.
Con l’odierno ricorso, depositato il 28.12.2015, il S. ha promosso opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 593 2015 0004891816 e n. 593 2015 0004894240, aventi ad oggetto contributi a percentuale eccedenti il minimale, derivanti da accertamento unificato dell’Agenzia delle entrate e relativi, rispettivamente, agli anni 2010 e 2009.
Con memoria difensiva depositata il 3.11.2017, si sono costituiti l’INPS e la SCCI S.p.A., eccependo la tardività dell’opposizione e contestando la fondatezza della pretesa avversaria.
All'udienza odierna le parti presenti hanno discusso la causa come da verbale e all'esito, ritenuta la stessa matura per la decisione, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell’art. 429 co. 1 c.p.c..

2. Legittimazione passiva e tempestività.
Preliminarmente, va affermata legittimazione passiva dell’Inps, considerato che, indipendentemente dal soggetto che ha proceduto alla iscrizione a ruolo, il predetto Ente è comunque il soggetto creditore dei contributi e somme aggiuntive pretesi con gli avvisi di addebito opposti.
Conseguentemente, vanno rigettate le richieste formulate nella memoria difensiva, con cui l’ente previdenziale ha chiesto di chiamare in giudizio l’Agenzia delle Entrate.
Sempre in via preliminare, va ritenuta la tempestività dell’opposizione ex art. 24 co. 5 D.lgs. 46/1999, considerato che gli avvisi di addebito sono stati notificati rispettivamente il 19.11.2015 e il 16.11.2015 (diversamente da quanto dichiarato dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, per come risulta dagli avvisi di ricevimento prodotti dall’INPS; cfr. all. 2 INPS) e il presente ricorso è stato depositato telematicamente il 28.12.2015.

3. Merito.
Nel merito, il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Nella fattispecie in esame è pacifico tra le parti e risulta dalla documentazione in atti che gli avvisi di addebito opposti traggono origine dagli accertamenti n. TYS01Y504086-2014 e n. TYS01Y504058-2014 dell’Agenzia delle Entrate (cfr. doc. nn. 1 e 2 di parte opponente – avvisi di addebito opposti); parimenti è incontestato tra le parti e risulta dalla documentazione in atti che il ricorrente ha impugnato i detti avvisi di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania (in data, rispettivamente, 21.9.2015 e 26.05.2015 – cfr. doc. nn. 3, 4, 5 e 6 di parte opponente), prima dell’emissione degli avvisi di addebito impugnati formati il 23.10.2015 (cfr. altresì doc. n. 2 di parte opposta); inoltre, all'odierna udienza parte ricorrente ha allegato e documentato l’impugnazione della sentenza n. 2832/17 emessa il 13.12.2016 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania anche in relazione agli accertamenti in esame (cfr. documentazione prodotta all'odierna udienza).
Ciò posto, l’opponente ha espressamente eccepito l’illegittimità degli avvisi di addebito opposti per violazione dell’art. 24 co. 3 D.lgs. 46/1999, a tenore del quale “se l’accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti l’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
Ne risulta, pertanto, la violazione dell’art. 24 co. 3 D.lgs. 46/1999, cui appaiono pienamente riferibili le allegazioni e deduzioni effettuate dal ricorrente nell'atto introduttivo.
Nella specie, occorre ribadire che, prima dell’emissione degli avvisi di addebito impugnati (formati il 23.10.2015 – cfr. doc. n. 2 di parte opposta, cit.), il ricorrente aveva già impugnato con ricorso alla Commissione Tributaria gli accertamenti effettuati dall'Agenzia delle Entrate e posti a fondamento degli avvisi di addebito opposti (ricorsi depositati, rispettivamente, il 21.9.2015 e il 26.5.2015).
Tale impugnazione costituisce un impedimento legale all'iscrizione a ruolo del credito contributivo scaturente dall'accertamento, con la conseguenza che la stessa, essendo comunque stata eseguita, va considerata illegittima e annullata, e ciò a prescindere dall'eventuale esito del giudizio tributario.
Al riguardo, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l'INPS sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento innanzi al giudice tributario” (cfr. C. Cass. 8379/2014; C. Cass. 4032/2016).

Né rileva l’intervenuta definizione del giudizio promosso dinnanzi alla Commissione Tributaria, per come allegato e documentato dall’istituto opposto, atteso che, in ipotesi di previa impugnazione dell’accertamento in sede tributaria, soltanto il provvedimento esecutivo del giudice tributario legittima, a far data dalla pronuncia, l’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto (cfr. quanto sopra detto in merito all’avvenuta impugnazione della sentenza tributaria di primo grado).
Orbene, considerato che gli avvisi di addebito opposti sono stati formati e notificati successivamente alla proposizione del ricorso giudiziario avverso gli accertamenti de quibus e che non è documentato alcun provvedimento esecutivo del giudice antecedente a tale data, i predetti avvisi di addebito sono illegittimi per violazione dell’art. 24 co. 3 D.lgs. 46/1999.
Vanno, in conseguenza, annullati gli avvisi di addebito impugnati.

4. Spese.
Tenuto conto dell’evoluzione giurisprudenziale sul punto e della consequenzialità dell’opposizione rispetto all'accertamento tributario, le spese di lite possono compensarsi in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo, va posta a carico di parte resistente e distratta in favore del procuratore di parte ricorrente.

PQM

Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara illegittimi gli avvisi di addebito impugnati, che per l’effetto annulla;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente e in ragione della metà, delle spese processuali, che si liquidano nell’intero in complessivi € 3.143,00, per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore; compensa la restante parte.
Catania, 26 febbraio 2019
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto

Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal M.O.T. Dott.ssa Silvia Maria Spina.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto


 

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