REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA SEZIONE 15
riunita con l'intervento dei Signori:
o LUCIFORA FRANCESCO - Presidente -
o BRUNO FRANCESCO - Relatore-
o SCIACCA MARIANO -Giudice-
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1330/2012
depositato il 01/02/2012
avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 293______ IRES altro 2007
avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 293______ IRPEF ADD. REG. 2007
avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 293______ IRPEF ADD. COM. 2007
avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 293______ IRAP 2007

contro:
AG. ENTRATE DIR. PROV. UFF. CONTROLLI LEGALE CATANIA
VIA MONSIGNOR DOMENICO ORLANDO 1, 95100 CATANIA
contro
AG. RISCOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.
VIA LUIGI RIZZO N.39 95131 CATANIA

proposto dal ricorrente:
S. L.
difeso da:
ESPOSITO ORAZIO STEFANO
AVV.
VIA CARMELO PATANE' ROMEO N.28, 95126 CATANIA CT

Svolgimento del processo

Il Sig. S. L. ha impugnato col ricorso in epigrafe la cartella di pagamento emessa dalla Serit Sicilia s.p.a., notificatagli in data 10.01.2012, a seguito della liquidazione della dichiarazione Modello Unico 2008, relativo all'anno 2007, eseguita dall'Agenzia delle entrate di Catania ai sensi dell'articolo 36 bis del D.P.R. 600/1973, con la quale è stato intimato il pagamento della somma di euro 7.131,78 a titolo di Irpef, Irap, sanzioni ed interessi.

Con unica censura, il ricorrente deduce l'illegittimità della cartella in quanto comunicatagli solo in data 10.01.2012, e dunque al di fuori del termine di decadenza del "31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione", che nella fattispecie è decorso il 31.12.2011, con conseguente decadenza dell'azione di riscossione.

In accoglimento del ricorso, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella, previa sospensione cautelare, con vittoria di spese e compensi, da incrementare del 50% ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 546/92, in ragione del fatto che l'agente della riscossione avrebbe omesso di riscontrare il procedimento di mediazione instaurato ai sensi dell'art. 17.

Si è costituita in giudizio l'intimata Agenzia delle entrate che ha difeso con argomentazioni stereotipate l'attività di accertamento posta in essere, evidenziando come si tratti di attività automatizzata espletata sulla base dei dati indicati dallo stesso contribuente. In relazione alla dedotta tardività della notifica, l'Agenzia ha eccepito che si tratti di attività devoluta esclusivamente all'agente della riscossione.

Non risulta costituita in giudizio - seppur ritualmente evocata - la Serit Sicilia spa.

All'udienza del 22 Gennaio 2018 la causa è stata posta in decisione.

Motivazione

Il ricorso è fondato e va accolto.

In mancanza della costituzione dell'agente della riscossione, e di difese sul punto, il Collegio deve ritenere veritiera la circostanza affermata in ricorso, secondo la quale la cartella sarebbe stata notificata solo il 10.01.2012, con la conseguenza che sarebbe stato violato il termine previsto dall'art. 1, co.5 bis, lett. a), del D.L. 106/2005 convertito in Legge 156/2005 e dall'art. 25, co.1 lett. a), del D.P.R. 602/1073 per la notifica della cartella a seguito di liquidazione ex art. 36 bis del D.P.R. 600/1973.

II ricorso è pertanto fondato in relazione alla dedotta violazione del termine di decadenza previsto dalla legge.
Le spese processuali vengono compensate nei confronti dell'Agenzia e poste a carico dell'agente della riscossione cui la violazione di legge è ascrivibile. Non si può far luogo alla maggiorazione delle spese richiesta dal ricorrente nella memoria illustrativa non essendo stata fornita alcuna prova circa I'avvio della procedura di mediazione.

PQM

La Commissione Tributaria Provinciale di Catania - Sezione XV - accoglie il ricorso.

Condanna l'agente della riscossione al rimborso delle spese processuali nei confronti del ricorrente, liquidate in euro 1.000, compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle entrate.
Cosi deciso in Catania nella camera di consiglio del 22 Gennaio 2018.
Depositata in segreteria in data 14.02.2018


 

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