REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA SEZIONE 8
riunita con l'intervento dei signori:
GRILLO GIOVANNA -Presidente e Relatore -
CASERTA GRAZIA ANNA MARIA - Giudice -
PATANE MARIO - Giudice -
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.6578/2011
depositato il 9/05/2011
- avverso cartella di pagamento n._______ Irpef-Add. Reg. 2006
- avverso cartella di pagamento n._______ Iva-altro 2006
- avverso cartella di pagamento n._______ Irpef-Irap 2006
- avverso cartella di pagamento n._______ assente 2006
contro:
AG. ENTRATE DIR. PROV. UFF. CONTROLLI - LEGALE CATANIA
AGENTE DI RISCOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA SPA

proposto dal ricorrente:
A. G. E.
difeso da:
ESPOSITO ORAZIO STEFANO
VIA CARMELO PATANè ROMEO 28 95100 CATANIA CT

Svolgimento del processo

Il ricorrente, rappresentato come in atti, col ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate di Catania ed alla SERIT Sicilia spa il 26.04.2011 e depositato il 9.05.2011 impugna la cartella di pagamento notificata il 24.02.2011 recante l'iscrizione a ruolo della complessiva somma di € 26.619,52 richieste, per omesso o carente versamento di IRPEF, IRAP ed IVA, oltre sanzioni ed interessi, a seguito di controllo automatizzato effettuato ex art. 36 bis del DPR 600/73 relativamente alla dichiarazione Modello Unico 2007 per il periodo d'imposta 2006.

Eccepisce:
1) La tardività della notifica della cartella di pagamento e la conseguente decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto al recupero dell'imposta;
Conclude chiedendo per il suesposto motivo, previa sospensione, l'annullamento dei ruoli e della cartella impugnati.

Si costituisce il 23.6.2011 l'Agenzia delle Entrate che conclude per il rigetto della sospensiva e del ricorso.
Si costituisce il 18.12.2012 la Riscossione Sicilia spa che eccepisce l'inammissibilità del ricorso per avvenuta decorrenza del termine d'impugnazione e la propria mancanza di legittimazione passiva per il merito della vicenda. Quindi, dopo avere premesso che in data 15.12.2010 ha tentato la notifica della cartella e che in data 26.05.2011 il
ricorrente ha chiesto la rateizzazione dei pagamenti, con acconti pagati da tale ultima data conclude chiedendo che sia dichiarata la legittimità della attività dell'Agente della Riscossione; l'inammissibilità del ricorso ex art.21 del dpr 546/92 e la mancanza di legittimazione passiva per i motivi attinenti l'iscrizione a ruolo e la legittimità della procedura di riscossione.

In data 17. 05 2017 il ricorrente produce note illustrative con le quali sostiene la tempestività del ricorso, notificato il primo giorno successivo alla scadenza del termine, deduce in merito alla legittimazione passiva della Riscossione Sicilia ai sensi dell'art 39 del D. Lgs n.112 del 1999 ed alla luce delle Sentenze della Corte di Cassazione.
Ed altresi, in merito alla decadenza dell'Amministrazione Finanziaria dal diritto al recupero dell'imposta ai sensi dell'art. 25, comma 1 DPR n. 602/73.
Infine, argomentatamente deduce che l'istanza di rateizzazione non può essere equiparata all'aquiescenza in quanto si paga per non subire azioni esecutive.
Da ultimo, il difensore chiede la distrazione in proprio favore delle spese del giudizio.

II ricorso, a seguito di provvedimento presidenziale che dispone la contemporanea trattazione della sospensione e del merito, viene chiamato all'udienza pubblica del 30.05 2017 ed introitato per la decisione.

Motivazione

In primo luogo bisogna esaminare l'eccezione avanzata dall'incaricato della riscossione in merito all'ipotizzata tardiva notifica del ricorso.
Orbene, atteso che non vi è contestazione che la cartella impugnata sia stata notificata in data 24.02.2011 e che il ricorso sia stato notificato all'Agente della Riscossione ed all'Agenzia delle Entrate a mezzo posta racc. a. r. spedita il 26.04.2011, dopo avere ricordato che, come previsto dall'art 16 n.5 D. Lgs. n.645/92, in caso di notificazione di
ricorso fatto a mezzo del servizio postale, per la verifica della tempestività del ricorso, il giorno che conta è quello di spedizione
; il ricorso è stato tempestivamente proposto.
Infatti il 26.4.2011, martedi nel quale la spedizione postale del ricorso è stata effettuata è il primo giorno non festivo successivo alla Pasqua 2011.
II ricorso è, pertanto, tempestivo ed ammissibile.

Passando all'esame dell'atto impugnato si rileva fondata l'eccezione del ricorrente che sostiene la tardività della notifica della detta cartella.
Si rileva nella parte motiva della cartella che trattasi di una liquidazione ex art. 36 bis DPR n.600/73 e dell'art. 54 bis del DPR 633/72 per la dichiarazione Unico 2007, anno d'imposta 2006.
Non vi è dubbio che, dopo l'intervento delle modiche operate dalla legge di conversione n.106/2005 all'art. 25, comma 1, del DPR 602/73 la notifica delle cartelle di pagamento deve essere effettuata - a pena di decadenza - entro il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione; ovvero, nel caso entro il 31.12.2010.
La stessa SERIT nella sua costituzione da segno di conoscere di avere eseguito la notifica dopo il termine di decadenza; infatti si limita a dedurre di avere "tentato" la notifica in data 15.12.2010.

Né può, come richiesto dall'incaricato della Riscossione, riconoscersi valenza di riconoscimento di debito alla richiesta avanzata dal ricorrente di pagare ratealmente il carico fiscale portato dalla cartella.
Nel caso è evidente che il ricorrente, non potendo confidare in una pronta trattazione della istanza di sospensione dell'esecutività del carico iscritto a ruolo, è stato costretto a pagare per non subire, nelle more, l'esecuzione esattoriale.

Bisogna ancora affermare che l'intempestività della notifica è da imputarsi all'incaricato della riscossione perché l'Agenzia delle Entrate ha affermato in giudizio (non smentita da alcuno) di avere spedito la comunicazione d'irregolarità a mezzo posta racc. nell'aprile del 2009 e, nella cartella impugnata è scritto che il relativo ruolo è stato reso esecutivo in data 14.06.2010.

Il ricorso va, per tutti i suesposti motivi, accolto e, per l'effetto, la cartella ed i ruoli portati dalla medesima vanno annullati.
Le spese seguono la soccombenza della SERIT Sicilia spa e vengono liquidate in favore del ricorrente, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, nella misura di e 4.000,00 oltre esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovuti secondo il regime fiscale del difensore, in favore del quale, dichiaratosi antistatario, le spese di lite vanno distratte.
Spese compensate tra l'Ente impositore e l'incaricato della Riscossione perché i rapporti tra loro intercorrenti ne consentono una diversa regolamentazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, annulla la cartella impugnata ed i ruoli portati dalla medesima.
Le spese seguono la soccombenza della SERIT Sicilia spa, si liquidano in favore del ricorrente nella misura di E 4.000,00 oltre esborsi ed accessori di legge se dovuti secondo il regime fiscale del difensore; se ne dispone la distrazione in favore del difensore, Avv. Orazio Esposito, che si è dichiarato antistatario.
Spese compensate tra la SERIT Sicilia spa e l'Agenzia delle Entrate di Catania.
Catania 30.05.2017
Il Presidente Relatore Dott. Giovanni Grillo
Depositata in segreteria in data 13.06.2017


 

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