REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Dl CATANIA SEZIONE 10
riunita con l'intervento dei Signori:
- CACCIATO NUNZIO Presidente
- CREAZZO GIANLUCA GIUSEPPE VI Relatore
- MELI SALVATORE Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
-sul ricorso n.920/2019
depositato il 15/03/2019
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO N.________ IRPEF-ADD.REG. 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO N.________ IRPEF-ADD.COM- 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO N.________ IRPEF ALTRO 2014
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CATANIA
proposto dal ricorrente:
M.M.
difeso da:
ESPOSITO ORAZIO STEFANO
VIA CARMELO PATANE' ROMEO 28 95126 CATANIA CT

Svolgimento del processo

Con ricorso inviato per via telematica il 15.32019 presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, M. M. ha impugnato l’avviso di accertamento, meglio specificato in epigrafe, con cui gli era stato richiesto il pagamento di lrpef, interessi e sanzioni per l’anno di imposta 2014.
Eccepiva che il suddetto avviso era illegittimo per:
1) difetto di sottoscrizione;
2) difetto di contraddittorio preventivo e mancata redazione del P.V.C.;
3) infondatezza ed erroneità nel merito della pretesa tributaria;

Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate, contestando punto per punto i rilievi di controparte e chiedendo il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza la Commissione ha deciso come da dispositivo.

Motivazione

Il ricorso è parzialmente fondato.
Ed invero, con riferimento al primo motivo d’impugnazione, deve considerarsi che l’atto impugnato è stato sottoscritto dal dott. Maurizio Rallo, nella qualità di funzionario delegato dal capo dell’Ufficio, giusto atto di conferimento di delega n.21/2017 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di Catania e successive proroghe, in atti.
Ne consegue la piena legittimità del provvedimento impositivo, sotto questo profilo, ai sensi del combinata disposto dell’articolo 42, commi 1 e 3, D.P.R. 60011973 (in base al quale l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, incombendo sull'Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare, in tale ultima evenienza e in caso di contestazione, l’esistenza della delega e l’appartenenza dell’impiegato delegato alla carriera direttiva -cfr.: Cass. n. 27873/2016, n. 2787/2018, n. 26295/2016, n. 24862/2016, n. 20851/2016, n. 24492/2015, n. 22810/2015, n. 2280012015 e n. 14942/2013).

Infondato è, anche, il secondo motivo con cui il ricorrente lamenta la violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Va, innanzitutto, osservato che, nel caso in esame, si verte in tema di tributi non armonizzati, sicché trova applicazione il principio espresso dalle Sezioni Unite del S.C., secondo cui nel caso di controlli c.d. “a tavolino” in tema di diritti e garanzie per il contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’A.F. alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale e di redazione del P.V.C. per gli accertamenti ai fini lrpef, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd a tavolino (cfr. Cass. Sez. Unite 9/12/2015 n. 24823).

Passando all'esame della censura concernente il merito della pretesa tributaria, si osserva innanzitutto che la presunzione di cui all'art. 32 comma primo n.2) del d.p.r. n. 600/1973, è applicabile solo ai versamenti effettuati dal contribuente mentre non Io è per i prelevamenti, in quanto gli stessi - non essendo stata acquisita dall'Amministrazione alcuna prova di acquisti- non possono da soli far presumere l’esistenza di eventuali ricavi.
Ne consegue che non possono essere presi in considerazione ai fini dell’applicazione del tributo, tutti i prelevamenti che non rientrano nell'ambito di operatività della presunzione dell’art.32 d.p.r. n. 600/1973, a cui ha fatto ricorso l’Amministrazione nell'avviso di accertamento.
Invero, né i verificatori prima, né l’Ufficio dopo hanno documentato le uscite finanziarie al fine di determinare eventuali ricavi, i quali rimangono quindi incerti e di difficile quantificazione. -
L’ufficio, peraltro, ha già riconosciuto come giustificati i movimenti bancari del contribuente per l’importo complessivo di euro 123.860,31, mentre la Commissione ritiene altresì giustificato anche il movimento di cui all'assegno bancario del 13.11.2014 per l’importo di euro 19.500,00 riferibile esclusivamente alla coniuge del ricorrente, come documentato in atti, con conseguente non imponibilità della somma di euro 9.750 posta a carico del contribuente nell'avviso di accertamento.
Spese compensate per la reciproca soccombenza.

PQM

La Commissione, in accoglimento parziale del ricorso, annulla l’allo impugnato e manda all'Agenzia delle Entrate la riliquidazione dei tributi nei termini specificati in motivazione, applicando le sanzioni al minimo.
Spese compensate.
Così deciso, il 10 ottobre 2019
Depositata in segreteria il 18.11.2019


 

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