REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE 7
riunita con l'intervento dei Signori:
- AMODEO FORTUNATO Presidente
- CAMPAGNA GIUSEPPE Relatore
- ASCIUTTO CATERINA Giudice

ha emesso la seguente
SENTENZA
-sul ricorso n. 1695/2018 depositato il 18/04/2018
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO no 6867/2017 IMU 2012
contro:
COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA
PIAZZA ITALIA 89100 REGGIO DI CALABRIA
proposto dai ricorrenti:
C. R.
difeso da:
VOTANO MARIA LUISA
VIA S. ANNA l TRONCO N. 49/G 89100 REGGIO DI CALABRIA RC

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame, depositato il 18.04.2018 C. R. impugnava l'avviso di accertamento n.6867 per € 792,00 notificato l'08.01.2018 per omesso/parziale versamento ICI per l'anno 2012 dal Comune di Reggio Calabria.
A sostegno della spiegata impugnazione deduceva, tra l'altro: a) l'intervenuta decadenza quinquennale del tributo; b) l'assoluta carenza di motivazione; c) la carenza di presupposti per il sorgere dell'obbligazione tributaria poiché l'immobile oggetto del tributo sin dal giugno 1998 era stato donato alla figlia che ne aveva stabilito la sua prima abitazione.

Si costituiva il Comune di Reggio Calabria il quale assumeva l'assoluta infondatezza delle ragioni di doglianza svolte dal ricorrente, atteso che: 1) l'avviso di accertamento impugnato era stato notificato il 16.12.2017, ovvero entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati; 2) soggetto passivo del tributo era il proprietario dell'immobile.

Accolta l'istanza di sospensione con provvedimento reso all'udienza del 30.05.2019, all'udienza di trattazione del 19.09.2019, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.

Motivazione

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per le causali qui appresso specificate.
Ed infatti, ritiene il Collegio di condividere le conclusioni cui è pervenuta altra sezione di questa Commissione relativamente al medesimo tributo dovuto per l'anno 2013, atteso che la legge attribuisce ai fini della soggettività passiva del tributo di cui qui si discute esclusiva rilevanza alla circostanza dell'effettiva disponibilità del bene, sia essa discendente da una situazione di proprietà o possesso ovvero dalla titolarità di un diritto reale di godimento.
Da ciò consegue come sebbene l'odierno ricorrente fosse formalmente titolare di un diritto di usufrutto sull'immobile in questione, cui peraltro rinunciava con scrittura privata non opponibile erga omnes, tuttavia tale situazione di fatto afferente il mancato godimento del bene risultava opponibile all'amministrazione comunale resistente poiché l'ente ne veniva notiziato attraverso la presentazione della dichiarazione Ici per l'anno 1998, ovvero per l'annualità in cui si verificava il trasferimento del cespite in forza di una donazione disposta dal padre in favore della figlia.
Da tale epoca, perciò, si consolidava in capo alla figlia donataria una situazione di esclusiva disponibilità materiale dell'unità abitativa, per intervenuta rinuncia al riservato usufrutto del donante, cui conseguiva l'incontestato accollamento da parte della donataria di tutti i correlativi oneri, compreso il pagamento dei tributi comunali.
Le spese di giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo.

PQM

accoglie il ricorso.
Condanna il Comune di Reggio Calabria al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 280,00 oltre accessori di legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv. Maria Luisa Votano.
Reggio Calabria, 19 settembre 2019
Depositata in segreteria il 24.10.2019


 

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