REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI CAMPANIA SEZIONE 22
riunita con l'intervento dei Signori:
Giacalone Giovanni Presidente
Sdino Raffale Relatore
Buono Luigi Giudice
ha emesso la seguente
- sull'appello n. 11426/2016
depositato il 07/12/2016
SENTENZA
avverso la sentenza n. 14140/2016 Sez:18 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di NAPOLI
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI
proposto dall'appellante:
(Omissis)
difeso da: (Omissis)
Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n (Omissis) IRPEF ALTRO 2010

Svolgimento del processo

Il contribuente propone appello avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale con la quale è stata respinta la domanda di annullamento dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe avente ad oggetto il pagamento di IRPEF, IVA e IRAP per l'anno 2010.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della decisione di primo grado in
ordine all'eccezione sollevata in primo grado relativamente all'assenza della delega di firma.
Secondo l'appellante dalla documentazione prodotta dall'Ufficio non si evincerebbe
l'esistenza di una valida delega di firma da parte del Direttore provinciale a favore del dott. (Omissis) firmatario dell'atto impugnato.

Con il secondo motivo si contesta l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata
secondo cui il contribuente non avrebbe fornito la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (e non già di rappresentante di commercio come ipotizzato dall'Agenzia) trascurando la circostanza che, trattandosi di un rapporto di lavoro non inquadrato, l'unica prova poteva essere data daIla presentazione del ricorso al Giiudice del lavoro.

Con il terzo motivo reitera l'eccezione di assenza di un'adeguata motivazione dell'atto
impugnato.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigettò del gravame e deducendo che l'avviso era stato sottoscritto dal funzionario delegato, dott.
delega già prodotta in primo grado.

Motivazione

II primo motivo di gravame è fondato.

In primo grado, per replicare all'eccezione del contribuente, l'Agenzia ha prodotto ratto
dispositivo n. 26 del 11 marzo 2014. Al riguardo, va ricordato che nell'avviso di accertamento il dott. (Omissis) sottoscriveva l'atto per delega del Direttore provinciale richiamando esplicitamente la disposizione di servizio n. 26/14.

Tuttavia, dalla lettura del predetto atto dispositivo in alcun modo è possibile evincere un conferimento di delega al dott. poiché l'atto si riferisce ad altri funzionari nominativamente indicati. L'unico atto che si riferisce al predetto funzionario è il rinnovo di incarico nelle mansioni di capo team del 31.012014 che non ·contiene alcun riferimento ad una eventuale delega .
Secondo la Commissione, pe11anto, non vi è alcuna prova del conferimento a chi ha sottoscritto l'atto di una valida delega in quanto, come si è osservato, l'atto dispositivo 26/14 non menziona il dott. Né può trovare ingresso la tesi dell 'Agenzia secondo la
quale non vi sarebbe alcuno spostamento di competenza dal Direttore provinciale al funzionario firmatario e che sarebbe sufficiente una delega generale anche di fatto ai capi team, tra i quali indiscutibilmente rientra il dott.
Tali deduzioni difensive non sono, infatti, in linea con la più recente gimisprudenza della Suprema Corte: "In tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui all'art. 42 del dP.R. n. 600 del 1973 deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell'atto impositivo. sicché non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore." Cassazione, 22803 del 9 novembre 2015

Nel caso in esame, non è rinvenibile alcuna delega nominativa in favore del funzionario che ha sottoscritto l'atto e, in realtà, neanche una "delega'in bianco" legata alle" funzioni svolte. La richiamata decisione si iscrive in un orientamento giurisprudenziale alquanto costante: "il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell'ufficio".
(Cass. 14626/00).

Più di recente questa Corte ha confermato tali principi riaffermando:
"L'avviso di accertamento è nullo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del capo dell'ufficio titolare ma di un funzionario, quale il direttore tributario, di nona qualifica .funzionale, incombe all'amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio, poiché il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell'ufficio" (Cass. 17400/12/ A tale oramai consolidato orientamento ha dato ulteriore continuità la sentenza n. 14942 del 14 giugno 2013 ribadendo che, nella individuazione del soggetto legittimato a sottoscrivere l'avviso di accertamento, in forza del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, incombe all'Agenzia delle entrate l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere e la presenza di eventuale delega.

La decisione in esame osserva che tale conclusione è effetto diretto dell'espressa previsione della tassativa sanzione legale della nullità dell'avviso di accertamento (cfr. in materia d'imposte dirette Cass. 17400/12, 14626/00, 14195/00). Solo in diversi contesti fiscali - quali ad esempio la cartella esattoriale (Cass. 13461/12), il diniego di condono (Cass. 11458/12 e 220114), l'avviso di mora (Cass. 4283/10), l'attribuzione di rendita (Cass. 8248106) - e in mancanza.di una sanzione espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto a/l'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato (cfr. , in materia di lavoro e previdenza, Cass. 13375/09, ordinanza ingiunzione, e 4310/01, atto amministrativo); mentre, per i tributi locali, è valida anche la mera firma stampata, ex L n. 549 del 1995, art. 3, comma 87 (Cass. 9627/12).
Nella specifica materia dell'IVA, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, nel riferirsi al comma 1 ai modi stabiliti per le imposte dirette, richiama implicitamente il D.P.R. n. 600 del 1973 e, quindi, anche il ridetto art. 42 sulla nullità dell'avviso di accertamento, se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui'delegato (cfr., in materia di IVA, Cass. 10513/08, 18514/10 e 19379/12, in motiv.). A be,, vedere, il tralatizio orientamento in rassegna, clte qui si conferma, non è neppure contraddetto dalla sentenza 11. 17044 del 2013, laddm,e questa in motivazione (B. I) comunque afferma: m1viamente "in caso di contestazione ... incombe all'amministrazione provare l'esercizio del potere sostitutivo o la presenza della delega" (Cass., trib., 10 novembre 2000 Il. 14626) ".
Cassazione, n. 18758 del 5 settembre 2014

L'accoglimento del primo motivo rende superfluo l'esame degli altri da ritenersi assorbiti.
La condanna al pagamento delle spese del giudizio segue la soccombenza

PQM

accoglie l'appello e, per l'effetto, ammlla l'atto impugnato; condanna l'appellata alle
spese di lite liquidate in€ 1.500,00.
Napoli, 12 giugno 2017


 

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