COLLEGIO DI PALERMO
composto dai signori:
(PA) MAUGERI Presidente
(PA) SANTANGELI Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAOLO Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU' Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 19/09/2019
Esame del ricorso n. 1395632/2018 del 29/11/2018
proposto da M. M.
nei confronti di 7601 - POSTE ITALIANE S.P.A.

Svolgimento del processo

Con ricorso preceduto da reclamo del 22.10.2018, la ricorrente lamenta l’intervenuta prescrizione asserita dall’intermediario nel rimborso di n.1 Buono Postale Fruttifero (BPF) della serie “AE”.
Rappresenta che il BPF è stato emesso il 02.02.1996 e che al momento in cui era stata avanzata la richiesta di rimborso (ottobre 2018) non poteva dirsi intervenuta la prescrizione decennale, poiché il Buono diventava infruttifero trascorsi dodici anni dall'emissione, allo scadere dell'anno al 31 dicembre 2008. Il ricorrente ha quindi adito questo Collegio affinché condanni l’intermediario al rimborso del BPF secondo le condizioni economiche previste.
In sede di controdeduzioni, l’intermediario rileva che il BPF, dell’importo originario di lire 1.000.000 (euro 516,46), aveva una durata di dodici anni, raddoppiava di valore al termine dell’ottavo anno successivo all’emissione e triplicava al raggiungimento dell’ultima scadenza, dopodiché diventava infruttifero e il credito incorporato si prescriveva decorso il quinquennio. L’intermediario rappresenta anche che il termine prescrizionale di cinque anni è stato successivamente ampliato a dieci dal Decreto del Ministro del Tesoro del 19.12.2000 secondo il quale i diritti dei titolari di buoni postali a termine si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo. Afferma che la scadenza era conoscibile dalle inserzioni contenute in Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del soggetto che nel frattempo
ha assunto i BPF. L’intermediario, alla luce di quanto dedotto, chiede il rigetto del ricorso.

Motivazione

Nel caso de quo appare dirimente la questione inerente il periodo prescrizionale del titolo, sul quale l’Arbitro (Collegio di Coordinamento, decisione n.8056/2019) si è pronunciato con riferimento al dies a quo della prescrizione fissata dal D.M. del 19.12.2000. Invero, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la lettera della norma che fissa il termine di scadenza dei titoli, non facendo alcun riferimento al giorno di emissione ovvero alla data di emissione, bensì esclusivamente all'anno di emissione, porta ad individuare siffatto termine alla scadenza dell’anno solare di emissione dei buoni. Pertanto, al fine di determinare il dies a quo della prescrizione, coincidente con la scadenza dei titoli, occorre fare riferimento all'ultimo giorno dell’anno solare di durata degli stessi.
Pertanto, considerato che la scadenza era da ricondursi al 31.12.2008, che il termine prescrizionale di dieci anni decorreva dal 01.01.2009 e che la richiesta di rimborso risale al 22.10.2018, si deduce che non può essere eccepita l’intervenuta prescrizione. Pertanto, in accoglimento del ricorso, l’intermediario deve corrispondere al ricorrente la somma portata dal BPF alle condizioni economiche contrattualmente previste.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.


 

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