T.A.R. di....
RICORSO

per
i Sigg.ri Tizio nato a ___ il ______ C.F.____________ e Caio nato a ___ il ______ C.F.____________, entrambi residenti in Saturnia ed elettivamente domiciliati in Topoa, Via dei Pini n.58, presso e nello studio degli Avv.ti Ulpiano C.F. _______________ PEC: _____@_________, Terenzio C.F. _______________ PEC: _____@_________ e Nepote C.F. _______________ PEC: _____@_________ dai quali sono rappresentati e difesi giuste deleghe a margine del presente atto;

contro
il COMUNE DI SATURNIA, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza S. Felicita n. 2, 00010 Saturnia (RM)
per l’annullamento

- previa sospensione dell’efficacia –


- dell’Ordinanza ed ingiunzione di sospensione lavori n. 1111 del _________, notificata in data _________, con la quale l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Saturnia ha ordinato al Sig. Tizi odi sospendere i lavori relativi ad un’opera abusivamente realizzata consistente nella “realizzazione di un muro di cinta in cemento armato a confine con la proprietà del Sig. Tizio Junior, della lunghezza di m. 15,80 e per un’altezza media variabile di metri 0,80 oltre alla predisposizione, mediante posa in opera di armatura, di un altro tratto di recinzione per una lunghezza di metri 2,20”;

- dell’Ordinanza ed ingiunzione di sospensione lavori e rimessa in pristino n. 2222 del _________ e notificata ad entrambi i ricorrenti in data _________, con la quale l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Saturnia ha ordinato “al Sig. Tizio quale proprietario del terreno interessato dall’intervento edilizio” (...) “ed al Sig. Caio quale esecutore delle opere” (...) “di sospendere i lavori di cui in premessa e di provvedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate al fine di ripristinare lo stato dei luoghi, entro il termine perentorio di giorni 45 dalla notifica della presente”. In detta ordinanza le opere abusivamente realizzate venivano individuate nella “realizzazione di un muro di cinta in cemento armato a confine con la proprietà Tizio Junior, della lunghezza di metri 3.60 e per un altezza media variabile di m. 0,60, a prosecuzione di un muro precedentemente realizzato ed oggetto dell’ordinanza n. 1111 del _________ emessa dallo scrivente Ufficio, ed appoggiato all’esistente fabbricato impedendo il naturale scolo delle acque e convogliando le stesse anche a ridosso del fabbricato esistente cagionando danni al medesimo”.

- del provvedimento n. 3333 del __________, notificato al Sig. Tizio in data __________, con il quale l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Saturnia ha diffidato l’odierno ricorrente all’inizio dei lavori contemplati dalla D.I.A. n. ______ del _____ dallo stesso presentata.


PREMESSO CHE

1. Il Sig. Tizio è proprietario di un fabbricato rurale con area di pertinenza sito in località Loco n.1, nel Comune di Saturnia, distinto all’Agenzia del territorio della provincia di ________ Catasto di terreni e Fabbricati al foglio 10 mappali 451 – 415..

2. In data 21.10.2005, a seguito di esposto del Sig. Tizio Junior, gli agenti di Polizia Locale del Comune di Saturnia si recavano presso la suddetta proprietà dell’odierno ricorrente redigendo verbale con il quale si rilevava “che è stato realizzato un muro di cemento armato a confine tra le due proprietà private quella dell’esponente e quella di Tizio Fiorella”. Gli agenti verbalizzanti rilevavano, altresì, come muro di cemento armato de quo fosse stato realizzato in totale assenza di D.I.A. in due epoche diverse. La prima parte, realizzata circa due anni fa in comune accordo tra i due proprietari confinanti, misura m.15,80 lineari per un’altezza variabile di cm 80 circa. La seconda parte del muro, “che collega l’abitazione dei due confinanti al vecchio muro in cemento armato di cui sopra è stata realizzata recentemente, in disaccordo con il confinante, dal Sig. Caio (...) sempre senza aver presentato la prescritta D.I.A.”. Le misure di questa seconda parte di muro vengono così descritte: “m. 3,60 lineari per un altezza di cm. 60 circa con un foro sottostante al muro per il deflusso delle acque piovane dal piazzale sovrastante avente un diametro di cm. 6 che si trova nel punto di congiunzione del nuovo muro con il vecchio muro”.

3. Successivamente il Comune di Saturnia con ordinanza ed ingiunzione di sospensione lavori n. 1111 del _________, notificata in data _________, ordinava al Sig. Tizio di sospendere i lavori relativi all’opera abusivamente posta in essere consistente nella “realizzazione di un muro di cinta in cemento armato a confine con la proprietà del Sig. Tizio Junior, della lunghezza di m. 15,80 e per un’altezza media variabile di metri 0,80 oltre alla predisposizione, mediante posa in opera di armatura, di un altro tratto di recinzione per una lunghezza di metri 2,20”;

4. Inoltre, con ordinanza ed ingiunzione di sospensione lavori e rimessa in pristino n. 2222, sempre del _________ e notificata ad entrambi i ricorrenti in data _________ l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Saturnia ha ordinato “al Sig. Tizio quale proprietario del terreno interessato dall’intervento edilizio” (...) “ed al Sig. Caio quale esecutore delle opere” (...) “di sospendere i lavori di cui in premessa e di provvedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate al fine di ripristinare lo stato dei luoghi, entro il termine perentorio di giorni 45 dalla notifica della presente”. In detta seconda ordinanza le opere abusivamente realizzate venivano individuate nella “realizzazione di un muro di cinta in cemento armato a confine con la proprietà Tizio Junior, della lunghezza di metri 3.60 e per un altezza media variabile di m. 0,60, a prosecuzione di un muro precedentemente realizzato ed oggetto dell’ordinanza n. 1111 del _________ emessa dallo scrivente Ufficio, ed appoggiato all’esistente fabbricato impedendo il naturale scolo delle acque e convogliando le stesse anche a ridosso del fabbricato esistente cagionando danni al medesimo”.

5) in data 30.11.05 il Sig. Tizio depositava presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Saturnia D.I.A. in sanatoria, registrata con Prot. SUE 8897, avente ad oggetto “la realizzazione di muri di recinzione in cls, con sovrastante rete metallica, la realizzazione di due cancelli carrabili ed un cancello pedonale” producendo apposita re_________ne tecnica asseverata unitamente agli elaborati progettuali. Contestualmente il Sig. Tizio provvedeva al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata, stabilita dall’amministrazione convenuta nella misura minima di € 516,00;

6) con provvedimento n. 3333 del __________, notificato al Sig. Tizio in data __________, l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Saturnia diffidava l’odierno ricorrente all’inizio dei lavori contemplati dalla D.I.A. n. ______ del _________ dallo stesso presentata. Detto provvedimento veniva così motivato: “verificato che la dia in oggetto contrasta parzialmente rispetto a quanto evidenziato, si comunica che la pratica è sospesa e che necessitano opportune modifiche per il proseguimento dell’iter amministrativo”.

Ciò premesso in fatto, si osserva in diritto

1. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 37 del DPR 380/01. Eccesso di potere.
I provvedimenti impugnati con il presente ricorso destano non poche perplessità in considerazione della loro incompatibilità con il quadro normativo a cui esse stesse fanno riferimento.
Al di là della prima ordinanza notificata (_________) che sospende solo i lavori, quindi mostrando che gli stessi sono ancora in corso al momento dell’emissione dell’ordinanza, non si comprende come solo dopo due giorni (_________) è stata notificata altra ordinanza, adottata in pari data alla precedente, con la quale si provvede a ribadire la sospensione dei lavori e contestualmente s’ingiunge la demolizione del solo tratto di muro di nuova costruzione che univa il precedente tratto (già costruito da tempo) e la parete dell’edificio.
In buona sostanza, l’Amministrazione ha individuato un’opera abusiva consistente nell’intero muro di confine (ml. 15,80) relativo a due proprietà e provvede ad adottare una sanzione ripristinatoria per il solo tratto ora in costruzione (ml. 2,20), ingiungendo il tutto ai soli ricorrenti ed omettendo sanzioni nei confronti del proprietario confinante.
L’Amministrazione, inoltre, mostra di ritenere pacifica la circostanza per la quale la costruzione di questo muretto di confine rientri a pieno titolo tra gli interventi che necessitavano di una denuncia d’inizio d’attività, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 DPR 380/01; tant’è vero che le suddette ordinanze fanno espresso rinvio all’art. 37 per l’applicazione della sanzione pecuniaria.
Da questi dati, esclusivamente ricavabili dagli atti dell’Amministrazione, è agevole riscontrare un palese profilo d’illegittimità dove il medesimo art. 37 chiede ai fini della sanatoria dell’intervento effettuato in assenza della D.I.A. il solo pagamento della sanzione pari nel minimo ad € 516 per aversi sanatoria dell’abuso e le due ordinanze, effettivamente, questo hanno chiesto.
Da qui discende, per altro verso, un ulteriore profilo d’illegittimità in quanto nella seconda ordinanza si adotta un provvedimento sanzionatorio ripristinatorio non previsto dalla legge, peraltro concedendo un termine inferiore dei novanta giorni di cui all’art. 31, comma 3, D.P.R. 380/01.
Nei lavori che necessitano di una semplice denuncia d’inizio d’attività è illegittimo qualsiasi provvedimento ripristinatorio (reale o per equivalente) di quanto realizzato al di fuori del preventivo controllo, se prima non sia stata evasa l’eventuale istanza diretta ad ottenere la sanatoria che, nella specie, è stata presentata in data __________, corredata del pagamento di € 516. Conseguentemente, è necessaria la sospensione tanto del procedimento amministrativo, quanto del procedimento giurisdizionale relativi all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie e demolitorie. Né può argomentarsi, in senso contrario, che vi siano termini non rispettati per la presentazione della D.I.A. in sanatoria, in quanto questa – a differenza delle opere da autorizzare con il permesso di costruzione – non incorre in nessun termine di proponibilità e risulta sempre possibile richiedere l’accertamento di conformità come, nella specie, è stato regolarmente effettuato.
Pertanto, l’ordinanza di sospensione prima e l’ordinanza di demolizione dopo costituiscono provvedimenti tra loro incompatibili, non previsti dalla legge, giacché in caso di opera sprovvista di preventiva denuncia d’inizio attività la sanatoria dell’abuso si raggiunge con il pagamento della sola sanzione pecuniaria. Né, del resto, è possibile sostenere che un muretto di confine importi la realizzazione di un’opera non conforme agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Saturnia, tanto più che siamo in presenza di un’area non sottoposta a vincoli.

2. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 37 DPR 380/01. Eccesso di potere per illogicità. Errore sui presupposti. Sviamento.
L’intervento dell’Amministrazione mostra il fianco ad altra pervasiva critica. Non si comprende perché, una volta accertata l’abusività dell’opera con riferimento all’intero muretto di confine, si procede nello stesso giorno ad adottare altra e diversa ordinanza per la demolizione (ingiusta ed illegittima come visto) a carico solo di una parte del muro. Tale differenziazione parrebbe risiedere nel fatto che il nuovo tratto di muro, dimenticando l’Amministrazione che tutto il muro era comunque sprovvisto di d.i.a., impedirebbe lo scolo delle acque che sarebbero convogliate a ridosso dell’edificio (di proprietà dei ricorrenti) arrecando dei danni allo stesso. Ma ci sorprende che l’Amministrazione resistente si preoccupi dei danni derivanti dallo scolo delle acque all’interno di una proprietà privata.
Posto che ciò non è vero per stessa ammissione dell’Amministrazione, la quale mediante gli agenti di polizia locale che hanno effettuato il sopralluogo in data _____________, è stato rilevato che nel muro era già compiutamente predisposto un foro per il deflusso delle acque, non si comprende quale normativa edilizia pubblica sia stata violata, né quale potere sul punto possa avere l’Amministrazione comunale. Va da se che ciascun edificio deve approntare un sistema per lo scolo delle acque piovane, ma cosa c’entra tutto ciò con la costruzione di un muro di confine? Vi è forse un problema di vicinato? Vi è la sussistenza di una servitù di scolo? In buona sostanza, il Comune non poteva e non doveva intervenire se non limitandosi a contestare l’assenza della preventiva d.i.a., dopodiché ha il dovere di rilasciare il titolo per la costruzione del muro.

3. Violazione di legge con riferimento alla sospensione dell’istruttoria per la d.i.a. Carenza di motivazione.
L’Amministrazione, una volta presentata la d.i.a. in sanatoria si è affrettata a sospenderne l’iter istruttorio per supposto contrasto parziale con quanto evidenziato nelle due ordinanze di sospensione, dichiarando al contempo “che necessitano opportune modifiche per il proseguimento dell’iter amministrativo”. Quali?
In realtà, l’Amministrazione motiva un provvedimento di sospensione della d.i.a. su un contrasto che non descrive. La d.i.a. in sanatoria riguarda l’intero muro a confine, cosicché è diretta a sanare per intero l’abuso. In cosa dovrebbero consistere i contrasti denunciati ma non decritti? E quali dovrebbero essere le modifiche necessarie?
Nulla si dice lasciando nella totale incertezza il ricorrente Tizio e con ciò violando l’obbligo legale di motivare ogni provvedimento amministrativo ai sensi della legge 241/90. Salvo voler considerare, di fatto, il provevdiemnto di sospensione quale atto di diniego della d.i.a. in sanatoria, diniego tuttavia che rimarrebbe del tutto oscuro, ingiustificato ed immotivato al punto da renderlo del tutto nullo e comunque palesemente illegittimo.

4. Istanza cautelare di sospensione.
Al di là della sospensione derivante dalla presentazione della richiesta ex art. 37 D.P.R. 380/01, è necessario evidenziare che la richiesta sospensiva deriva in via diretta proprio dalla palese illegittimità del provvedimento secondo quanto illustrato nelle censure che precedono, ciò sotto il profilo del fumus boni iuris.
Per quanto riguarda il pregiudizio (periculum in mora) è di tutta evidenza il danno economico rilevante ed irrimediabile che comporterebbe l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione ed il coinvolgimento nella stessa demolizione di opere sicuramente passibili di sanatoria.
La conservabilità delle opere rende quindi, oltre che inopportuna, manifestamente ingiusta l’esecuzione del provvedimento nelle more del presente giudizio.
Parimenti, con riferimento alla sospensione dell’iter amministrativo iniziatosi con la presentazione della d.i.a. in sanatoria, risulterebbe quanto mai opportuno che l’Amministrazione venisse obbligata a specificare quali modifiche sono da ritenersi necessarie, giacché allo stato detta sospensione operata dall’Amministrazione, equivale a diniego immotivato ed oscuro, il che è da considerarsi illegittimo.

Tutto ciò premesso, i Sig.ri Tizio e Caio, come sopra rappresentati e difesi, così precisano le proprie

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Amministrativo Regionale del _________, in accoglimento del presente ricorso:
- preliminarmente ed in via cautelare ed urgente, sospendere l’efficacia esecutiva dei provvedimenti in epigrafe indicati;
- nel merito, annullare le predette ordinanze in quanto del tutto illegittime ed infondate in fatto ed in diritto, con ogni conseguente statuizione di legge.
- Vinte le spese.
Il presente giudizio è di valore indeterminato ed il contributo unificato ex art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 è pari ad € ___________
Si deposita:
1) verbale redatto dagli agenti della Polizia Locale del Comune di Saturnia, datato 31.10.2005;
2) Ordinanza ed ingiunzione di sospensione lavori n. 1111 del _________, notificata in data _________;
3) Ordinanza ed ingiunzione di sospensione lavori e rimessa in pristino n. 2222 del _________ e notificata ad entrambi i ricorrenti in data _________;
4) provvedimento n. 3333 del __________;
5) d.i.a. in sanatoria, registrata con Prot. ________ presentata dal Sig. Tizio in data _________;
6) cedolino attestante l’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria per l’importo di e 516,00.
________, _______
Avv. Ulpiano

Avv. Terenzio

Avv. Nepote





Il sottoscritto procuratore, ai sensi dell´art. 14 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e successive modifiche dichiara che il valore del presente procedimento ai fini del contributo unificato è pari a €._________,00.




 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.