TRIBUNALE CIVILE DI ___________

- Giudice dott. ______  – R.G.n. ______

Memoria istruttoria ex art. 183, 2° termine c.p.c.



per



PRIMA    (Avv._________);                              attrice



contro



AZIENDA OSPEDALIERA “ASL” (Avv. __________);                                 convenuta





nonché



dott. SECONDO  (Avv. _________).                                                     convenuto



* * * * *  



Richiamati integralmente l'atto di citazione introduttivo, le note ex art. 183  1° termine c.p.c. e la documentazione versata in atti da questa difesa, si chiede l'ammissione di  CTU medico legale sulla persona della signora PRIMA  al fine di valutare la natura e l'entità delle lesioni subite a seguito dei fatti di causa.



Più specificamente si chiede vengano ammessi i seguenti quesiti da porre al Consulente Tecnico di Ufficio:







  1. accerti il CTU se, sulla base della cartella clinica in atti, risulta che l’odierna attrice abbia prestato il consenso informato all’escissione di 15 formazioni neviche in un unico intervento;




  2. dica il CTU se, in rapporto alle cognizioni medico-chirurgiche acquisite all’epoca dell’intervento, fosse tecnicamente corretto procedere all’escissione di 15 formazioni neviche in unico intervento chirurgico;




  3. dica il CTU se sulla base della cartella clinica in atti emergono ragioni e/o motivazioni tali da giustificare la contemporanea escissione di 15 nei con un unico intervento;




  4. accerti il CTU quali conseguenze negative siano derivate dall’intervento subito da parte attrice, specificandone le cause;




  5. dica il CTU se i danni fisici eventualmente accertati e ricollegabili all’operato del personale medico costituiscano conseguenza della violazione, e in quale misura, dei doveri di diligenza, prudenza e perizia, riconducibili al grado di difficoltà dell’intervento eseguito;




  6. accerti in particolare il CTU se nell’ipotesi in cui l’intervento si presentasse come ordinario, i medici  abbiano omesso di attenersi, per inadeguatezza e incompletezza della preparazione professionale ovvero per negligenza, alle regole acquisite all’epoca al corredo scientifico e pratico del settore;




  7. dica il CTU se i danni lamentati da parte attrice costituissero complicazioni ed effetti collaterali prevedibili anteriormente all’intervento, specificando se e quali cautele siano state adottate in proposito;




  8. dica il CTU quale sia stata la durata dell’invalidità temporanea totale o parziale conseguente ai danni fisici subiti da parte attrice nonché se la stessa abbia riportato lesioni permanenti, specificandone in tal caso l’entità percentuale in rapporto all’integrità psicofisica in sé considerata (c.d. danno biologico), ivi compreso il danno estetico;




  9. dica il CTU se un intervento di chirurgia plastica possa migliorare l’aspetto delle cicatrici presenti sul corpo dell’attrice a seguito dell’intervento chirurgico de quo, in che misura e con quali costi.



- Inammissibilità della prova per testi ex artt. 2700 e 2722 c.c.

Inoltre con riferimento alle istanze istruttorie sin qui formulate dalle controparti convenute occorre precisare com il consenso informato, secondo le controparti, prestato oralmente dalla sig.ra PRIMA, non sia suscettibile di prova testimoniale.

Infatti, non si scorge alcuna traccia di esso nella cartella clinica la quale fa prova sino a querela di falso delle dichiarazioni rese dinanzi al P.U. redigente, nonché “delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento” (Cass. 12 maggio 2003 n.7201; Cass. 27 settembre 1999, n. 10695; Cass. 18 settembre 1980, n.5296).

D’altro canto, sarebbe del tutto paradossale che le lacune colpevolmente tralasciate dall’Azienda Ospedaliera convenuta all’interno della cartella clinica ricadano a sfavore della paziente che si troverebbe impossibilitata a fornire la prova negativa circa la mancata prestazione del consenso informato.    

Sul punto, non può nemmeno tralasciarsi il disposto di cui all’art. 2722 c.c. il quale recita: la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.

La cassazione, pronunciandosi su una questione in tutto assimilabile al caso di specie, con riferimento a detta norma ha affermato: “il divieto di cui all’art. 2722 c.c. riguarda non le sole dichiarazioni rese in un contratto, ma anche quelle inserite in un documento che, quantunque sottoscritto da una sola delle parti, sia idoneo per il suo contenuto a rivelare la convenzione che sia dedotta in giudizio e della quale una parte intenda dare la prova nei confronti dell’altra” (Cass. 897/1996).

Ove, nel caso di specie, la convenzione provata documentalemnte dalla cartella clinica sta nella diagnosi di accettazione, non in quanto dichiarazione e/o valutazione di scienza medica, bensì da intendersi quale concreto motivo del ricovero in Day Surgery. Di guisa che la sig.ra PRIMA secondo la cartella clinica rilasciata dall’Azienda Ospedaliera convenuta veniva ricoverata in Day Surgery per l’escissione di una sola formazione nevica e ciò risulta dimostrato da atto pubblico che ne costituisce prova piena fino a querela di falso.

Inoltre, appare evidente come nella fattispecie in questione la prova testimoniale richiesta dai convenuti vorrebbe dedurre in giudizio un patto aggiunto rispetto a quanto certificato dalla cartella clinica, quale documento – atto pubblico dotato di efficacia probatoria privilegiata (art. 2700c.c.). Se, pertanto, la cartella clinica fa piena prova delle dichiarazioni rese dalle parti dinanzi al P.U. redigente, nel caso di specie, dunque, si ha la piena prova che nessun consenso è stato prestato dalla sig.ra PRIMA circa l’intervento di escissione di quindici formazioni neviche. D’altro canto se così non fosse il P.U. redigente avrebbe omesso di dare atto di detto consenso informato, venendo meno al proprio dovere, con risvolti che eventualmente interesserebbero la magistratura in sede penale (omissione di atti d’ufficio).

Alla luce di ciò, parte attrice, sin da ora si oppone alle richieste istruttorie formulate dalle controparti chiedendo che venga dichiarata l’inammissibilità della prova per testi sì come articolata da entrambe i convenuti ai sensi dell’art. 2700 e 2722 c.c..  




 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.