Tribunale di....
ISTANZA DI PROVVISIONALE ex artt.5 Legge 102/06 e 147 Cod. Ass.

In favore del sig. CAIO MARIO nato in _____ il _______, C.F.:________, elettivamente domiciliata in ________, presso lo studio dell’Avv. ________ C.F. ____________ che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso depositato in data ________

CONTRO:
- la “ALFA S.p.A.”, rappresentata e difesa dall’Avv. ________;
- convenuta -
- il sig. Tizio, rappresentato e difeso dall’Avv. __________;
- convenuto -
- la “BETA Assicurazioni S.p.A.” rappresentata e difesa dall’Avv. _________;
- convenuta -
- la “GAMMA S.r.l.” rappresentata e difesa dagli Avv.ti ________________;
- terza chiamata -


Alla luce dell’attività istruttoria espletata in corso di causa, stante il rinvio all’udienza del __.__.2014 per la discussione e la lettura orale del dispositivo, la scrivente difesa, rappresentando il gravoso stato di bisogno del sig. Caio Mario con il presente atto chiede a Codesto On. Le Tribunale di voler condannare i convenuti in solido al pagamento di una somma provvisionale da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno in favore dell’odierno istante.
Richiamato l’atto introduttivo del presente giudizio ed i successivi scritti difensivi tutti, si ritengono sussistere i requisiti di cui all’art. 147 cod. ass. nonché all’art. 5 L. 102/06.
Più specificamente in virtù della norma di cui all’art. 5 L.102/06 da coordinarsi con quanto statuito dall’art. 147 cod. ass., si richiede una somma provvisionale pari al 30% dell’importo complessivo presumibile a titolo di risarcimento dei danni subiti dal sig. Caio Mario.
In altri termini sussistendo gravi elementi di responsabilità in capo al conducente Sig. Tizio nella causazione del sinistro stradale oggetto del presente giudizio, deriva il diritto del sig. Caio ad ottenere una somma provvisionale.
Riportiamo di seguito i punti essenziali di per sé idonei a supportare la piena fondatezza di questa istanza.
1. Responsabilità a carico del conducente dell’autocarro Fiat Modello tg. AA111AA
Nel presente procedimento, esaurita la fase istruttoria, emergono con tutta evidenza gravi elementi di responsabilità a carico del conducente sig. Tizio. Sul punto si richiama la Relazione di incidente stradale redatta dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale di ___ – _ Gruppo (versata agli atti di causa) in cui viene rilevata e contestata al medesimo sig. Tizio la violazione dell’art. 141/1 CdS.
Laddove nella fattispecie de qua la responsabilità del sinistro va imputata in via totale ed esclusiva all’eccessiva velocità di guida dell’autocarro investitore.
Sul punto vale la pena sottolineare come lo stesso Tizio nell’interrogatorio formale reso all’udienza del 19.11.2009 abbia confermato come l’investimento dell’odierno istante sia avvenuto “in prossimità del marciapiede”, ossia una volta quasi ultimata l’operazione di attraversamento da parte del sig. Caio.
Di Guisa che qualora il sig. Tizio avesse rispettato i limiti di velocità, il ricorrente avrebbe potuto tranquillamente completare l’attraversamento senza venir travolto dall’autocarro Fiat Modello tg. AA111AA.
Inoltre lo stesso Tizio in sede di interrogatorio formale escludeva la veridicità del capitolo di prova “B” di cui alla memoria difensiva della Alfa S.p.A. ”vero che il ricorrente attraversava la strada diagonalmente rispetto al senso di marcia, correndo ed al di fuori delle strisce pedonali”, rispondendo sul punto specifico “non è vero quanto mi si legge”
Alla luce di quanto si qui argomentato, può pacificamente desumersi come la presunzione di responsabilità posta dall’art. 2054 comma 1 c.c. a carico del convenuto sig. Tizio non appaia in alcun modo superata dalla parte resistente, bensì l’istruttoria espletata non può che averla ulteriormente consolidata.
In altri termini una velocità prudente e rispettosa dei limiti previsti ex lege avrebbe ritardato il sopraggiungere dell’autocarro nel luogo dell’impatto, escludendo in tal modo l’investimento del pedone ormai giunto in prossimità del marciapiede.

2. Quantificazione del risarcimento dovuto al ricorrente e misura della provvisionale richiesta
Sulla scorta delle risultanze emerse dalla CTU del dott. Ippocrate, considerando che il ricorrente, nato il ______, all'epoca del sinistro verificatosi il ________ aveva ___ anni, il credito a titolo di risarcimento dei danni subiti nel sinistro, si può così riassumere e quantificare:

I.P. __% anni __ € 300.000,00
I.T.A. gg. ____ € 10.000,00
I.T.R. __% gg. __ € 5.000,00
Tot € 315.000,00

Sul punto vale la pena precisare come nella quantificazione del danno "biologico" occorra far riferimento alle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano come da Sentenza della Corte di Cassazione - III Sezione - n. 12408 del 07.06.2011

Inoltre, sempre sul versante del danno non patrimoniale, occorre valutare quello che per mera sintesi descrittiva viene definito danno morale soggettivo, ossia quella tipologia di pregiudizio derivante dal transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima, determinato dal fatto illecito di cui è causa. Riteniamo che, nel caso di specie, questo tipo di pregiudizio debba quantificarsi nella percentuale di 1/2, da calcolarsi sulla somma di quanto dovuto a titolo di invalidità permanente e di inabilità temporanea. Appare, infatti, del tutto evidente la non sovrapponibilità dei pregiudizi alla persona derivanti dalla lesione all’integrità psicofisica (c.d. danno biologico) rispetto ai pregiudizi consistenti nel turbamento dello stato d’animo della vittima che si caratterizzano in quelle sensazioni di dolore, abbattimento morale e disagio interiore. Alla luce di ciò si ritiene che in nessun modo si possa parlare di una duplicazione del risarcimento del medesimo danno.
Infatti, rispetto al danno derivante dalla riduzione dell’integrità psicofisica, con i risvolti concreti dei postumi invalidanti individuati sulla base dell’allegata relazione medico legale, ben altro pregiudizio è il turbamento causato da un evento violento e traumatico, lo sconvolgimento derivante dal ricovero ospedaliero, l’angoscia legata allo stato di precarietà che si associa ad ogni forma di malattia, il vedersi costretto a rimanere sdraiato, immobile per un lungo periodo.
Nel caso di specie, i gravissimi traumi riportati dal ricorrente hanno dato vita a limitazioni irreversibili nei movimenti dello stesso e ciò con riferimento alla spalla destra, al torace, all’addome, al bacino ed all’anca destra, nonché a tutto l’arto inferiore destro, e ciò come da documentazione medica allegata.
Inoltre a seguito del trauma cranico commotivo patito a seguito del sinistro de quo come relazionato dal dott. Silvano (pag. __ relazione medico legale) «persistono fenomeni …………………….. con sensazione di profonda depressione a causa delle sue attuali condizioni generali che gli impediscono di svolgere qualsivoglia attività nonché il proprio lavoro di muratore che, a causa delle gravi e persistenti limitazioni funzionali, che riguardano gli arti superiori ed inferiori, non si ritiene possa in futuro riuscire a riprendere».
Non può peraltro trascurarsi come l’odierno ricorrente abbia dovuto affrontare detta situazione di grave danno alla propria salute trovandosi nella condizione di immigrato in un paese straniero, lontano dai propri cari, dagli affetti e dalle cure familiari; il danno esistenziale per il sig. Caio ha comportato l’alterazione dei normali ritmi di vita con riflesso sulla serenità soggettiva e familiare.
Trattasi di un’intima sofferenza connessa alla menomazione psicofisica, ma da questa ben distinta.
Sul punto richiamiamo la recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite, del 11.11.2008, n. 26972 ove nella motivazione, al punto 2.10, si legge: «va conseguentemente affermato che, nell’ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula “Danno morale” non individua una autonoma sottocategoria di danno ma descrive tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento».
D’altro canto lo stesso Giudice di legittimità con recentissima pronuncia - Suprema Corte - III Civile – con Sentenza 18641 del 12.09.2011 - ha affermato come nel nostro ordinamento la giurisprudenza di merito e di legittimità non abbia “cancellato la fattispecie del danno morale intesa come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale : né avrebbe potuto farlo senza violare un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 di queste sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente non può in alcun modo prescindere in una disciplina (e in una armonia) di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la diposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale”.

Al cosiddetto danno biologico pari ad € 315.000,00 andrà pertanto aggiunto un ulteriore importo nella misura di un incremento pari al 50% della medesima somma:
DANNO BIOLOGICO € 315.000,00
“DANNO NON PATRIMONIALE ULTERIORE “ AL 50% € 157.500,00
TOTALE COMPLESSIVO € 472.500,00
IMPORTO GIA’ VERSATO € 25.000,00
TOTALE RESIDUO € 447.500,00
PROVVISIONALE DEL 30% € 134.250,00

Volendo in questa sede ritenere presumibile un risarcimento complessivo in favore del ricorrente sig. Caio Mario pari ad € 472.500,00, decurtando da questa somma l’importo di € 25.000,00 già versato dalla Beta assicurazioni S.p.A., si ha un totale presuntivo residuo pari ad € 447.500,00.
Si ritiene a questo punto tanto legittimo quanto prudente formulare una richiesta di provvisionale nella misura del 30% del suddetto importo residuo, ossia per la somma di € 134.250,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, o per la somma diversa che Codesto Tribunale riterrà di giustizia.

* * * * * *


Tanto premesso, argomentato e dedotto il sig. Caio Mario, come in epigrafe domiciliato, rappresentato e difeso
chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 147 cod. ass. e 5 L. 102/06, sentite le parti, condannare il sig. Tizio in solido con la ALFA S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. e con la “BETA Assicurazioni S.p.A.”, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento di una somma provvisionale pari ad € 134.250,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo o di una diversa somma maggiore o inferiore ritenuta di giustizia nella misura del 30% del residuo risarcimento del danno presuntivamente dovuto, da imputarsi nella liquidazione definitiva di tutti i danni subiti dal medesimo sig. Caio Mario nel sinistro stradale di cui è causa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.




 

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