Corte d'Appello di....

Sez. ____- Giudice dott. _______– R.G. _______

Udienza del _______

Comparsa di costituzione e risposta

PER


I sigg.ri Primo nato a _______ il ___________, C.F.: ___________________ e Seconda nata a_______il __________, C.F.: _____________, entrambi residenti in ______, via ___________, n. ____, rappresentati e difesi dall' Avv. _____________________________ C.F.: ___________ (pec: ________________@ordineavvocati______.org) ed elettivamente domiciliati in ______, Via__________n.___, presso lo studio dell’Avv. _________________ in virtù di procura a margine dell’atto di citazione notificato in data _______________________ (Si dichiara espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136, comma 3, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di fax: ____________ ; appellati

CONTRO



Alfa S.r.l. (Avv. ______); appellante


PREMESSO IN FATTO



1) In data ______, i ricorrenti acquistavano presso la concessionaria Alfa S.r.l. di ______, in Via _______ n. _____, l’autovettura _______, telaio: _______al prezzo di € 20.000,00.

2) Circa una settimana dopo l’acquisto dell’auto, gli istanti riscontravano nella stessa gravi vizi consistenti nell’estrema difficoltà dell’innesto delle marce.

3) Pertanto, in data ______, il sig. Primo provvedeva a segnalare i predetti vizi al rivenditore; l’autovettura, in detta circostanza, veniva trattenuta presso l’autofficina Alfa S.r.l., di Via _______ n. __, ______, per ben sette giorni, sino al _______, senza che venisse effettuato sulla stessa alcun intervento di manutenzione e/o sostituzione di eventuali elementi difettosi.

4) Successivamente, in data _______, stante il perdurare dei vizi denunciati, il sig. Primo si recava nuovamente presso il rivenditore comunicando il persistere dei medesimi difetti. In detta occasione l’autovettura veniva ivi trattenuta sino al _______, ed al momento della restituzione presentava ancora i medesimi problemi al cambio.

5) Inoltre, in data _______, durante la permanenza dell’auto degli istanti presso l’officina Alfa S.r.l., i sigg.ri Seconda ed Primo, a mezzo dell’Avv. _______ chiedevano al produttore Beta S.p.A. ed al venditore Alfa S.r.l. di voler tempestivamente provvedere all’eliminazione dei vizi riscontrati e segnalati nell’autovettura de quo, e ove ciò non sia possibile, alla sostituzione della stessa, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti“.

6) Successivamente, con lettera del _______, la Alfa S.r.l. comunicava al sig. Primo di esser stata autorizzata dall’Ispettore Tecnico della Casa Madre a procedere ad ulteriori verifiche con sostituzione di alcuni particolari del cambio.

7) Gli odierni istanti con racc. a/r del _________ a firma dell’Avv. _______, comunicavano formalmente alla Alfa S.r.l. la propria determinazione a richiedere ai sensi dell’art. 130 Codice del Consumo (D. Lgs. N.206 del 6 settembre 2005) il ripristino della conformità del bene acquistato mediante la sostituzione con una nuova automobile dello stesso modello e di identiche caratteristiche.

8) A conferma della situazione sin qui descritta si richiama la racc. a/r del _________ a firma del Geom. Flavio (doc.1h), tecnico incaricato dagli istanti, inviata alla Beta S.p.A., alla Alfa S.r.l., ove, a seguito di ispezione della vettura de qua, testualmente si afferma: “il funzionamento del cambio assume, per converso, un continuo aggravamento dal momento che il sig. Primo nota, nell’uso dell’auto, che la 2° e 3° marcia non entrano normalmente (devono essere accompagnate), a marcia inserita ed in movimento la leva del cambio subisce le variazioni dell’accelerazione e della decelerazione, ed infine la retromarcia assume il limite massimo di disfunzione perché non si innesta se non dopo una serie di movimenti irregolari. L’attento studio che l’esponente ha compiuto per comprendere l’infelice funzionamento del cambio di questo modello di vettura, riconduce ad un problema da tempo segnalato alla casa di __________ e ricollegato al volano bimassa. Lo ha confermato la medesima casa a seguito di chiarimenti richiesti dalla rivista Quattroruote (fascicolo gennaio 2002, pag. 233 e fascicolo aprile 2003, pag. 220,221)”.

9) Con ricorso depositato in data __________ e notificato unitamente all’ordinanza di fissazione udienza in data __________ nel procedimento recante R.G. __________, Giudice dott. __________, gli odierni attori chiedevano a Codesto On.le Tribunale di voler ammettere l’accertamento tecnico preventivo sull’autovettura _______, telaio: __________.

10) All’udienza del __________ riteneva ammissibile il mezzo istruttorio richiesto, conferendo incarico al nominato CTU Ing. __________.

11) In data __________ il CTU depositava in cancelleria l’elaborato peritale ove testualmente si legge(pagg. 3,4 e 5) : «lo scrivente CTU ritiene che è rilevabile una difficoltà nell’inserimento delle marce, specialmente dopo un uso prolungato della vettura. In sintesi a motore caldo. Tale difficoltà risulta accentuata nell’inserimento della ret______rcia. Tale affermazione è valida in assoluto. Ma è ancor più valida dopo che il CTU ha fatto una verifica comparata con altri modelli di vetture della stessa marca e di marche diverse, dove l’inserimento delle marce è sicuramente “più dolce”. (…) Questo rende non possibile la quantificazione della spesa necessaria per la eliminazione dell’inconveniente stesso. Sulla base della difficoltà di utilizzazione del cambio, specialmente in lunghe percorrenze, come nel caso in esame, il CTU ritiene che il minor valore dell’auto sia nella misura del 15% rispetto al corrispettivo pagato al momento dell’acquisto. Pertanto, il minor valore assoluto dell’auto è di € __________».

12) Con atto di citazione notificato in data __________ i sigg.ri Primo e Seconda convenivano in giudizio la Alfa per sentirla condannare alla sostituzione dell’autovetura, ovvero in via subordinata alla risoluzione del contratto.

13) Con comparsa di costituzione e risposta del __________ si costituiva in giudizio l’odierna appellante chiedendo il rigetto della domanda attorea.

14) Il Tribunale Civile di_______con sentenza n. __________ emessa in data __________ , notificata in forma esecutiva il __________, accoglieva la domanda proposta dai sigg.ri Primo e Seconda condannando la società venditrice alla sostituzione dell’autovettura oggetto del giudizio con altra di uguale valore e caratteristiche.

15) Con atto di citazione in appello notificato in data __________ la Alfa impugnava la sentenza de qua, convenendo gli odierni istanti dinanzi Codesta Ecc.ma Corte d’Appello per ivi veder accolte le conclusioni di seguito riportate: “Voglia la Corte di appello adita, in totale riforma della sentenza n°__________ emessa dal Tribunale di ______, il _____ – __________ , a) sospendere la esecutorietà della sentenza impugnata; b) rigettare le domande spiegate dai sigg.ri Primo e Seconda. In subordine, c) ordinare la sostituzione del solo sistema del cambio del veicolo, ovvero la sostituzione con altro veicolo di pari modello e stato di usura; d) in caso di accoglimento delle domande attoree, tenere conto dell’utilizzo del veicolo sinora fatto dal sig. Primo ai sensi dell’art. 1519 quater c.c., se del caso condannandolo al pagamento della differenza di prezzo del veicolo sostituito con quello consegnato in sostituzione, nei limiti del lucro ricevuto dall’utilizzo del bene che si assume viziato. Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.”

* * * * * * *



Con il presente atto si costituiscono in giudizio i Sigg.ri Primo e Seconda, così come in epigrafe rappresentati domiciliati e difesi, i quali insistono per il rigetto dell’appello proposto dalla Alfa S.r.l. poiché infondato in fatto ed in diritto per i seguenti

MOTIVI



1) Sull’eccezione di prescrizione ex art. 132 Cod. Cons.
Del tutto infondata appare l’eccezione di prescrizione formulata dalla Alfa S.r.l. con riferimento all’azione esercitata dai coniugi Primo - Seconda.
La controparte nell’atto di appello testualmente asserisce: “Il Tribunale non ha invero tenuto conto del fatto che la prescrizione invocata non ha ad oggetto il diritto di credito in sé ma il diritto di agire giudizialmente. Detto diritto è evidentemente interrotto solo dall’avvio dell’azione e non anche dalla trasmissione di normali lettere raccomandate”.
Innanzitutto occorre rilevare come l’appellante abbia impropriamente richiamato il regime di prescrizione previsto per l’esercizio della domanda giudiziale di risoluzione del contratto, mentre nella fattispecie in questione la domanda spiegata dagli odierni appellati aveva ad oggetto la sostituzione in garanzia del bene compravenduto.
La stessa giurisprudenza citata dalla controparte afferma che “la facoltà di domandare la risoluzione del contratto di vendita, attribuita dall’art. 1492 c.c. al compratore di una cosa affetta da vizi, ha natura di diritto potestativo, a fronte della quale la posizione del venditore è di mera soggezione; ne consegue che la prescrizione dell’azione può essere utilmente interrotta soltanto dalla proposizione di domanda giudiziale non anche da atti di costituzione in mora, che debbono consistere per il disposto dell’art. 1219 primo comma, c.c., in una intimazione o richiesta di adempimento di un’obbligazione, previsioni che si attagliano ai diritti di credito e non anche ai diritti potestativi” (Cass. 20332/2007).
Orbene, nel caso di specie la domanda principale introdotta con atto di citazione dagli odierni appellati aveva ad oggetto la sostituzione dell’auto ____________. In detta domanda non può in alcun modo intravedersi l’esercizio di un diritto potestativo, bensì di un diritto di credito avente ad oggetto l’adempimento dell’obbligazione di garanzia consistente nella sostituzione dell’autovettura.
Di guisa che ad ogni buon conto l’eccezione sollevata dalla Alfa S.r.l. sarebbe astrattamente esperibile con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto formulata solamente in via subordinata dagli attori e non anche con riferimento alla domanda principale di sostituzione del bene.
Tuttavia, avendo trovato accoglimento nella sentenza di primo grado la domanda principale di sostituzione in garanzia dell’autovettura acquistata, in questa sede non può che ritenersi inconferente e pretestuoso il motivo di appello avente ad oggetto la pretesa prescrizione della domanda di risoluzione spiegata in via subordinata, assorbita e superata dall’accoglimento della domanda principale.
Pertanto con riferimento alla domanda di sostituzione in garanzia dell’autovettura compravenduta, vertendosi in tema di diritto di credito, le diverse diffide inoltrate a mezzo racc. a/r dagli odierni attori nei confronti della Alfa S.r.l. hanno prodotto l’interruzione del termine di prescrizione di 26 mesi di cui all’art. 132 Cod. Cons..
D’altro canto questa difesa ritiene sufficiente richiamare il dato testuale dell’art. 2943 c.c., che all’ultimo comma recita: «la prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore».
Risulta del tutto chiaro e pacifico come, nel caso di specie, il termine di prescrizione di cui all’art. 132 ultimo comma Cod. Cons. non sia mai maturato.
Infatti a fronte dell’acquisto dell’autoveicolo avvenuto in data ____________, la denunzia del difetto di conformità è avvenuta sin dal ______, denunzia reiterata con domanda in garanzia del _______. Inoltre con racc. a/r del ____________ e con successiva racc. a/r del ____________ gli attori costituivano in mora la convenuta interrompendo il termine di prescrizione.
Successivamente il ricorso per accertamento tecnico preventivo con pedissequo decreto di fissazione di udienza veniva notificato in data _______, mentre l’atto introduttivo del presente giudizio veniva notificato in data ______.
Appare allora financo avventurosa l’eccezione mossa da controparte allorché con sbrigativa risolutezza afferma: “le domanda giudiziali spiegate dai sig.ri Primo e Seconda sono prescritte”.
Peraltro non può sottacersi come l’odierna appellante con racc. a/r del _______ abbia affermato “le comunichiamo che a seguito delle prove effettuate sulla Sua vettura _________ da parte dell’Ispettore Tecnico della Casa Madre, siamo stati autorizzati a procedere ad ulteriori verifiche con sostituzione di alcuni particolari del cambio.”
Sul punto la Cassazione a Sezioni Unite che con sentenza n. 13294 del 2005 ha affermato che: “l’impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano la cosa inidonea all’uso cui è destinata (ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sé non dà vita a una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva (novazione oggettiva – art. 1230 codice civile) dell’originaria obbligazione di garanzia (art. 1490 codice civile/art. 130 codice del consumo), ma consente al compratore di essere svincolato dai termini di decadenza e dalle condizioni di cui all’art. 1495 codice civile (ovvero art. 132 codice del consumo), ai fini dell’esercizio delle azioni (risoluzione del contratto e riduzione del prezzo, ovvero applicando la regola alla luce del codice del consumo e richiamando l’art. 130 del codice del consumo: riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo e risoluzione del contratto) previste in suo favore, sostanziandosi tale impegno in un riconoscimento del debito interruttivo della prescrizione”.
Confermando il predetto indirizzo la Suprema Corte ha altresì affermato: “In tema di compravendita, l'impegno del debitore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all'uso cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva dell'originaria obbligazione di garanzia, ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all'art. 1495 cod. civ.; ne consegue che, ove il compratore, anziché chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, agisca per l'esatto adempimento dell'obbligo di riparazione o sostituzione della "res", assunto spontaneamente dal debitore sulla base del riconoscimento dell'esistenza dei vizi, ugualmente non si determina un effetto novativo dell'obbligazione originaria e la prescrizione - venuta meno la regola "eccezionale" dell'art. 1495 cod. civ. - decorre secondo l'ordinario termine decennale” (Cass. civ. Sez. III, 14-01-2011, n. 747).
Ed ancora: “Il riconoscimento, da parte del venditore, dei vizi della cosa alienata, che può avvenire anche "per facta concludentia" quali l'esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima ovvero la predisposizione di un'attività diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalità dell'oggetto della vendita, determina la costituzione di un'obbligazione che, essendo oggettivamente nuova ed autonoma rispetto a quella originaria di garanzia, è sempre svincolata, indipendentemente dalla volontà delle parti, dai termini di decadenza e di prescrizione fissati dall'art. 1495 cod. civ. ed è, invece, soggetta soltanto alla prescrizione ordinaria decennale”. (Cass. civ. Sez. II, 26-03-2010, n. 7301).
Pertanto, nella fattispecie in questione, l’offerta da parte dell’Alfa S.r.l. di riparare la cosa venduta, apportando sostituzioni al cambio, esclude l’applicazione dei termini di prescrizione e decadenza di cui all’art. 1495 c.c..
Peraltro, anche a voler riconoscere il solo effetto interruttivo della prescrizione alla racc. a/r del _______ con cui l’Alfa S.r.l. ha riconosciuto il diritto degli appellati ad accedere all’intervento in garanzia, da ciò dovrà escludersi l’avvenuto decorso del termine di prescrizione di ventisei mesi art.132 cod.cons..
Infatti, a fronte della consegna del veicolo avvenuta il ____________ il riconoscimento del diritto alla tutela in garanzia da parte degli appellanti con effetto interruttivo del termine di prescrizione risalire al _________ (ossia 20 mesi ed un giorno), mentre l’atto di citazione veniva notificato in data ____________ (ossia entro i 20 mesi successivi l’interruzione).

2) Sulla sussistenza del vizio lamentato emerso dalla CTU
Occorre, sul punto, eccepire la totale strumentalizzazione operata dall’appellante nel riportare le parole usate dal Giudice di Primo grado allorché questi afferma “risultanze dell’ATP cui entrambe le parti si sono richiamate nei propri atti difensivi”. Laddove è evidente che il Giudice non volesse in alcun modo attribuire un’adesione dell’Alfa S.r.l. al merito delle risultanze dell’ATP. Il termine “richiamate” attribuito alle risultanze dell’ATP veniva adoperato dal Giudice di primo grado con riguardo “alla non necessità di un provvedimento formale di acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo, svoltosi nel contraddittorio delle parti e le cui risultanze siano state invocate dall’attore in citazione e prese specificamente in considerazione nelle proprie difese dalla convenuta” come testualmente si evince dalla medesima sentenza.
Inoltre, controparte nel gravame quivi proposto tenta in modo del tutto arbitrario di ridurre il vizio riscontrato in sede di ATP in una «lieve ruvidezza di alcuni innesti, (…) di entità così ridotta da essere sostanzialmente inesistente, lungi dall’essere dovuta ad un difetto o ad un vizio dell’esemplare oggetto della prova, è risultata essere una caratteristica propria del modello di veicolo, equipaggiato con un cambio a 6 marce con ingranaggi in linea.»
Trattasi, invero, di una ricostruzione infondata ed in nessun modo rispondente al vero.
Sul punto è sufficiente richiamare l’elaborato peritale del CTU, Ing. __________, laddove a pag. 3 e ss. si legge «Al termine di queste indagini, per la vettura in esame, lo scrivente CTU ritiene che è rilevabile una difficoltà nell’inserimento delle marce, specialmente dopo un uso prolungato della vettura. In sintesi, a motore caldo. Tale difficoltà risulta accentuata nell’inserimento della retromarcia. Tale affermazione è valida in assoluto. Ma è ancor più valida dopo che il CTU ha fatto una verifica comparata con altri modelli di vetture della stessa marca e di marche diverse, dove l’inserimento delle marce è sicuramente più “dolce”».
Invero, parte appellante compie un mirabile sforzo che, tuttavia, in nessun modo può ritenersi idoneo a controvertere le risultanze istruttorie emerse in sede di ATP.
Infatti se il CTU riscontra una difficoltà nell’inserimento delle marce, sia in assoluto, sia a seguito di una verifica comparata con altri modelli di vettura della stessa marca e di marche diverse, come può la Alfaparlare di una lieve ruvidezza pressoché inesistente?
In realtà, sul punto non si può che concludere affermando con il CTU che l’automobile in questione presenta rilevanti vizi nell’inserimento delle marce.
Parimenti infondata appare poi la considerazione svolta dalla controparte secondo cui l’uso della vettura da parte degli appellati escluderebbe da un lato la presenza di vizi considerevoli nella medesima dall’altro la facoltà di richiedere l’intervento in garanzia del venditore.
Al riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nell’affermare che l’utilizzazione della merce viziata ad opera del compratore non fa venir meno il suo diritto alla garanzia apprestatagli dalla legge (Cass. 1 dicembre 1993 n.1212).

3) Sulla domanda di sostituzione del bene
Controparte sostiene che il Tribunale nell’emanare la sentenza impugnata “non si è avveduto che la concessionaria ha provveduto a rispondere tempestivamente a tutte le domande di intervento formulate dagli attori(…). Più volte il cambio è stato visitato ed ogni volta la risposta è stata inequivocabile: nessun vizio sussiste” .
Trattasi di eccezione palesemente priva di ogni fondamento, e clamorosamente smentita dallo stesso art. 130 cod. cons. laddove nell’ultimo comma afferma: “Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5”.
In questa sede si ritiene che il termine congruo sia abbondantemente trascorso, infatti, a fronte della denunzia del ______, la convenuta pretenderebbe di aver rispettato la congruità dei termini avendo offerto la riparazione in data ___________.
D’altro canto questa difesa ritiene che gli attori abbiano pedissequamente e correttamente seguito l’iter di cui all’art. 130 cod. cons. chiedendo via via i rimedi ivi previsti, partendo da quello meno oneroso.
Si ricostruisce di seguito il procedimento seguito dai sigg.ri Primo e Seconda:
- il difetto di conformità di cui è causa è stato denunziato per la prima volta in data ______, ove nel documento di domanda in garanzia redatto dalla convenuta si legge: “innesto ret______rcia molto difficoltoso”;
- successivamente in data _______, nel documento di domanda in garanzia è scritto: “le marce si innestano con maggiore difficoltà in particolare la retromarcia. Asta marce si muove eccessivamente quando si procede in tiro e rilascio. Innesto marce rumoroso”;
- inoltre, con racc. a/r del _________ i coniugi Primo e Seconda costituivano in mora la Alfa S.r.l., diffidando l’odierna convenuta ai sensi dell’art. 130, comma comma 3, cod. cons., “a voler tempestivamente provvedere all’eliminazione dei vizi riscontrati e segnalati nell’autovettura de quo, e ove ciò non sia possibile, alla sostituzione della stessa”;
- in data __________ la convenuta in primo grado rilasciava ricevuta fiscale dell’ennesimo intervento in garanzia richiesto dal sig. Primo ove si attesta: “verificato l’innesto delle marce senza riscontrare alcuna anomalia”;
- pertanto con racc. a/r del _________ gli odierni attori, stante l’inerzia della Alfa S.r.l. che documentalmente negava l’esistenza dei vizi denunciati (ricevuta fiscale del _______: “verificato l’innesto delle marce senza riscontrare alcuna anomalia”), costituiva nuovamente in mora la convenuta chiedendo formalmente ai sensi dell’art. 130 cod. cons. “il ripristino della conformità del bene acquistato presso la Vs concessionaria mediante la sostituzione con una nuova automobile dello stesso modello e di identiche caratteristiche”, chiedendo in via subordinata la risoluzione del contratto.
Orbene dalla prima denunzia del ______ risultavano inutilmente trascorsi oltre 18 mesi;
- alla luce di ciò si appalesa del tutto pretestuoso l’appiglio operato dalla controparte alla lettera del __________ ove, peraltro si ammetteva l’esistenza dei difetti di conformità sin dal ______ evidenziati, e si chiedeva di effettuare l’ennesima ispezione per valutare un eventuale riparazione;
- a questo punto, gli odierni appellati, considerando né serio né attendibile il contegno di controparte, comunicavano per l’appunto con la racc. a/r del _________ di non esser più disposti ad accettare (a distanza di 18 mesi dalla prima denunzia) il rimedio della riparazione dell’auto. E ciò anche in virtù del fatto che la medesima concessionaria con documento del __________ aveva affermato: “verificato l’innesto delle marce senza riscontrare alcuna anomalia”.
Francamente insostenibile è poi la tesi sostenuta da controparte nell’atto d’appello a pag.13 laddove si afferma : “la condanna alla sostituzione di un intero veicolo, per ovviare ad un (inesistente) malfunzionamento di una delle miriadi diparti che lo compongono appare una vera e propria abnormità”.
Occorrerebbe far presente alla società venditrice come l’automobile costituisca un bene unitario nella eterogenea complessità delle parti che la compongono; nel novero delle quali, è bene precisare, il cambio rappresenta un elemento esiziale.
Va da sé che altra questione sarebbe stato il malfunzionamento di un poggiatesta.
D’altro canto appare del tutto evidente e pacifico il diritto del compratore alla consegna di un bene perfettamente funzionante che non costringa a fare continuo ricorso alla pur prevista garanzia di assistenza tecnica, non potendosi parlare in simili casi di idoneità dell’oggetto all’uso cui è destinato.

4) Sull’inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle domande subordinate proposte ai punti c) e d) delle conclusioni dell’atto di citazione in appello
Occorre, infine sottolineare l’inammissibilità delle domande subordinate rassegnate nelle conclusioni in appello dalla società venditrice.
Infatti la medesima in primo grado rassegnava le seguenti conclusioni: “a) rigettare le domande spiegate dalle parti attrici per tutti i motivi indicati nel presente atto; b) in via subordinata per il caso di accoglimento della domanda di risoluzione tenere conto dell’utilizzo del bene nel determinare l’importo della somma da restituire”
Orbene in appello vengono per la prima volta formulate le seguenti conclusioni: “In subordine, c) ordinare la sostituzione del solo sistema del cambio del veicolo, ovvero la sostituzione con altro veicolo di pari modello e stato di usura; d) in caso di accoglimento delle domande attoree, tenere conto dell’utilizzo del veicolo sinora fatto dal sig. Primo ai sensi dell’art. 1519 quater c.c., se del caso condannandolo al pagamento della differenza di prezzo del veicolo sostituito con quello consegnato in sostituzione, nei limiti del lucro ricevuto dall’utilizzo del bene che si assume viziato”
Orbene trattasi di domande e/o eccezioni del tutto nuove, tali da ampliare il thema decidendum instauratosi nel giudizio di primo grado, e come tali inammissibili ex art. 345 c.p.c.

5) Sull’inammissibilità dell’istanza di sospensione dell’esecutorietà della sentenza impugnata
Controparte nel proporre l’istanza di sospensione dell’esecutorietà della sentenza di primo grado non fornisce alcun elemento da cui si possa ragionevolmente evincere la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Per quanto riguarda la fondatezza in diritto dell’appello proposto dalla Alfa S.r.l., le argomentazioni sin qui spiegate mostrano l’assenza di evidenti ragioni di diritto a sostegno dell’istanza della società venditrice.
Infatti, le eccezioni inerenti la prescrizione dell’azione, l’esperibilità della domanda di sostituzione del bene venduto svolta dai coniugi Primo–Seconda, nonché le vacue contestazioni delle risultanze emerse dall’Accertamento Tecnico Preventivo, appaiono tutt’altro che fondate e comunque inidonee a legittimare la sospensione dell’esecutorietà della decisione impugnata.
Con riferimento al periculum in mora l’appellante ha genericamente allegato un pericolo di danno avulso dalla fattispecie concreta bensì relativo all’esecuzione di ogni sentenza di accoglimento della domanda di sostituzione in garanzia.
Chiaramente qualsivoglia sentenza che condanni il venditore alla sostituzione di un bene se eseguita e successivamente revocata in appello comporterebbe il medesimo periculum in mora dedotto dalla controparte.
Né potrebbe ritenersi fondata una sospensione automatica dell’esecutorietà di ogni sentenza di primo grado che condanni alla sostituzione in garanzia di un bene viziato.

* * * * * * * *


Tutto ciò premesso, i sigg.ri Primo e Seconda come in atti domiciliati, rappresentati e difesi, chiedono l’accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita:
preliminarmente rigettare l’istanza di sospensione dell’esecutorietà della sentenza impugnata;
in via principale rigettare il gravame proposto dalla Alfa S.r.l. poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l’effetto confermare la sentenza di primo grado;
in via subordinata accertato il difetto di conformità dedotto in giudizio, dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto tra la Alfa S.r.l. e gli odierni appellati, con contestuale restituzione del prezzo pari ad € 20.000,00 oltre ad interessi legali, dalla data dell’acquisto sino all’effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
Si producono in giudizio:
- fascicolo di primo grado
- atto di citazione in appello passivo




 

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