Tribunale di....
Atto di citazione

I sigg.ri Primo nato a _______ il _______ C.F: _______ e Seconda nata a _______ il _______ C.F.: _______, ientrambi residenti in Via _______ n.__, _______ ed ivi elettivamente domiciliati in Via _______ n.____ presso lo studio degli Avv.ti __________ (C.F.: __________) e __________ (C.F.: __________) che la rappresentano e difendono, giusta procura a margine del presente atto (Si dichiara espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136, comma 3, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di fax: __________;
PEC: ______@ordineavvocati_______.org; avv.______@______.it;)


PREMESSO IN FATTO



1) Gli odierni attori, in data ________, con rogito del Notaio in________ dott. ________________, acquistavano quali coniugi in regime di separazione dei beni, dal sig. Tizio, quale titolare dell’omonima ditta individuale, le seguenti porzioni del fabbricato sito in ___________, località ___________, avente accesso pedonale da Via ___________ e carrabile da Via :
- porzione di villa ___________, sviluppatesi su ___ livelli, seminterrato, terra e primo, collegati tra loro da scala interna, distinta con il numero ___; distinto al N.C.F. alla sezione MAR del foglio --, particella ___ - sub __(appartamento) z.c.__, cat. __, cl.__ vani __rendita Euro ____, Via ______ n. sc., _____________________________________________;
- garage posto al piano seminterrato, distinto con il numero __ (________), confinante con_______________________________________salvo altri, censito nel N.F.C. alla Sezione MAR del foglio _ particella ____ sub . __, z.c. __, cat. ___, cl. __, mq __, rendita Euro ____, Via ___________ n. sc., p. __, int.__.

2) Il convenuto, a propria volta, con rogito del ______ aveva acquistato dai sigg.ri Quarto e Quinto l’appezzamento di terreno ove ad oggi sussistono le porzioni immobiliari de quibus. Successivamente, giusta concessione edilizia n.____ rilasciata dal Comune di ___________ in data ______, il sig. Tizio, quale titolare dell’omonima ditta individuale, procedeva all’edificazione del suddetto fabbricato.

3) Nel mese di aprile 2004 gli istanti riscontravano la presenza di vistosi fenomeni di infiltrazione acquea nel locale box e nel locale interrato nonché il verificarsi di un fenomeno di affossamento e disconnessione avente ad oggetto la pavimentazione in betonella.

4) Gli odierni attori denunciavano i suddetti vizi con racc. a/r del 13.04.2004, a firma degli scriventi procuratori, indirizzata al sig. Tizio. Quest’ultimo, tuttavia, non dava alcun riscontro alle richieste dei sigg.ri Primo e Seconda.

5) Con perizia tecnica del 05.01.2007, versata agli atti di causa, il Geom. Flavio descriveva come di seguito i vizi riscontrati nell’immobile de quo:

“a) vaste zone delle pavimentazioni si presentano con vistosi segni di umidità affioranti dalle ______________;

b) diversi marmi di contorno si presentano distaccati__________________________________;

c) è presente un cedimento della pavimentazione di ingresso all’unità abitativa in corrispondenza ____________________________ ;

d) sulla tamponatura esterna fuori terra del locale autorimessa si rileva una evidente lesione dell’intonaco e fioritura della tinteggiatura sul prospetto del citato muretto”.

Il perito incaricato dagli odierni attori, inoltre, sottolineava: “Le infiltrazioni di cui sopra, oltre a causare con l’andar del tempo notevoli danni alle strutture precludendone la stabilità, __________________________________________________________________________”.
Detta perizia, da intendersi in questa sede integralmente trasfusa, descriveva, altresì, ulteriori vizi presenti nella porzione immobiliare de quo e veniva corredata da un servizio fotografico volto ad evidenziare i fenomeni descritti nonché da un computo metrico estimativo con riguardo alle spese da sostenere per eliminare i difetti della costruzione e ripristinare il buono stato dell’immobile.
Secondo la stima del Geom. Flavio dette spese di ripristino, alla data della perizia, sarebbero ammontate ad € 15.000,00.
Tuttavia, stante il progressivo incremento dei danni che detti fenomeni di infiltrazione vanno via via creando, la scrivente difesa per una completa quantificazione dei medesimi non può che rimettersi alle valutazioni di una CTU tecnica da espletarsi in corso di causa e, di cui sin da ora, in via istruttoria, si chiede l’ammissione.

6) Sul punto occorre evidenziare come i vizi riscontrati e tempestivamente denunziati dagli odierni attori vadano ascritti a colpa dell’appaltatore – venditore.
Infatti, i fenomeni di infiltrazione acquea derivano dalla negligente posa delle guaine di impermeabilizzazione, e ciò in quanto le saldature non sono state effettuate a regola d’arte, verificandosi la sovrapposizione dei giunti nonché la rottura delle stesse guaine al momento della posa in opera.
I cedimenti delle pavimentazioni esterne sono, invece, riconducibili ad un mancato compattamento del terreno sottostante mediante idonei materiali inerti per la realizzazione di appropriati sottofondi in calce struzzo armato.

RITENUTO IN DIRITTO



Alla luce di quanto sin qui dedotto si evince con tutta evidenza il diritto dei sigg.ri Primo e Seconda a vedere accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 1669 c.c. in capo al sig. Tizio, con conseguente condanna del medesimo al risarcimento di tutti i danni subiti dagli istanti, come quantificati nella già richiamata relazione di parte redatta dal Geom. Trinchieri.
Infatti, dalla documentazione allegata nonché da quanto sin qui argomentato, emerge palesemente come i gravi vizi riscontrati nell’immobile de quo vadano ricondotti ad un difetto di costruzione.
D’altro canto trattasi di assunto desumibile ictu oculi; basti pensare che i suddetti vizi si sono riscontrati nelle porzioni immobiliari a distanza minore di un anno dall’acquisto.
Sul punto il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità pacificamente afferma: «La denuncia di gravi difetti di costruzione, oltre che dal committente e suoi aventi causa, può essere fatta anche dagli acquirenti dell'immobile, in base al principio che le disposizioni di cui all'art. 1669 c.c. mirano a disciplinare le conseguenze dannose di quei difetti che incidono profondamente sugli elementi essenziali dell'opera e che influiscono sulla durata e solidità della stessa, compromettendone la conservazione e configurano, quindi, una responsabilità extracontrattuale, sancita per ragioni e finalità di interesse generale, con la conseguenza che la relativa azione, nonostante la collocazione della norma tra quelle in materia di appalto, è data non solo al committente e suoi aventi causa nei confronti dell'appaltatore, ma anche all'acquirente nei confronti del costruttore venditore».(Cass. civ., Sez. II, sent. n. 4622 del 29-03-2002)
«Ai fini della responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 cod. civ., costituiscono gravi difetti dell'edificio non solo quelli incidenti sulla struttura e sulla funzionalità dell'"opus", ma anche i vizi costruttivi che menomano apprezzabilmente il normale godimento della cosa o impediscono che questa fornisca l'utilità cui è destinata, come il crollo o il disfacimento del rivestimento esterno dell'edificio.»(Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 6585 del 11-11-1986)
«Configurano gravi difetti dell'edificio a norma dell'art. 1669 c.c. anche le carenze costruttive dell'opera - da intendere anche come singola unità abitativa - che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o che mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati. (Principio affermato dalla Suprema Corte in una fattispecie in cui gli acquirenti avevano agito per responsabilità extracontrattuale nei confronti del costruttore perché le mattonelle del pavimento dei singoli appartamenti si erano scollate e rotte in misura percentuale notevole rispetto alla superficie rivestita)».
(Cass. civ., Sez. II, sent. n. 8140 del 28-04-2004)

* * * * * * * *



Tanto premesso i sigg.ri Primo e Seconda come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,

CITANO



il sig. Tizio quale titolare dell’omonima ditta individuale, residente in ___________ Via _________ n.___, a comparire dinanzi al Tribunale di _______, nota sede, Sezione e Giudice designandi, all’udienza del 20.09.07 ore di rito – con invito a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c, e con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in loro contumacia ai sensi dell’art. 171 c.p.c – per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- accertare e dichiarare la presenza di gravi difetti nelle porzioni immobiliari descritte al punto 1) della premessa in fatto del presente atto, gravi difetti dovuti a difetto di costruzione;
- per l’effetto, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c. del sig. Tizio nonché condannare il medesimo convenuto al risarcimento in favore degli odierni attori di tutti i danni subiti che si quantificano in € 15.000,00, ossia nella spesa da sostenere per il ripristino del buono stato dell’immobile, come da perizia tecnica di parte allegata agli atti ovvero nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa tramite apposita CTU, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
In via istruttoria:
- si chiede ammettersi CTU tecnica sullo stato dei luoghi al fine di valutare natura, entità, cause dei difetti riscontrati nelle porzioni immobiliari de quibus nonché computo estimativo delle opere di ripristino;
- si offrono in comunicazione, in copia, i seguenti documenti: 1) contratto di compravendita immobiliare stipulato in ___________ dinanzi al Notaio ____________in data ________, rep.n. _____; 2) contratto di compravendita immobiliare stipulato in ________ dinanzi al Notaio ____________ in data ________, rep.n. ________; 3) concessione edilizia n. _____rilasciata dal Comune di ___________ in data _____ in favore del sig. Tizio; 4) D.I.A. – variazione alla concessione edilizia n. _____ del __________ presentata al Comune di ___________ in data______ dal sig. Tizio; 5) racc. a/r del 13.04.06; 6) Perizia Tecnica del Geometra Flavio datata 5.01.3007 con allegati servizio fotografico e computo metrico estimativo opere di ristrutturazione, nonché quant'altro indicato nell'indice di cui al fascicolo di parte.
Con riserva di meglio argomentare, dedurre e provare anche alla luce delle avverse difese, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 183, VI co. c.p.c..

Il sottoscritto procuratore, ai sensi dell´art. 14 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e successive modifiche dichiara che il valore del presente procedimento ai fini del contributo unificato è pari a €._________,00.




 

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