Tribunale di....
Atto di citazione

Il sig. PRIMO nato a _______ il _________ C.F. _______________________ residente in ____________________ (___), Via _________ n.__, elettivamente domiciliato in ________________ presso lo studio dell’avv. ____________________ che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al presente atto, (Si dichiara espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136, comma 3, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di fax:____________)





PREMESSO CHE

1. In data ______ il sig. Primo acquistava unitamente ai sigg.ri Seconda, Terza e Quarto il terreno distinto al catasto terreni del Comune di Saturnia alla partita 111, foglio n. AA, particella n. 222, con il fabbricato ivi edificato.
2. Con ricorso possessorio ex art. 703 c.p.c., notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza in data 27.01.2006, i sigg.ri Quinta e Sesto chiedevano a Codesto Onorevole Tribunale di voler “nel merito, in via urgente e sulla semplice notorietà del fatto, e successivamente in via definitiva all’esito del giudizio d’ordinaria cognizione, reintegrare il possesso dei ricorrenti, corrispondente all’esercizio del diritto di servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici, ordinando al convenuto l’immediata consegna delle chiavi di accesso al cancello apposto all’ingresso della particella n. 222 del foglio AA del Catasto Terreni del Comune di Saturnia, e la riapertura del piccolo cancello in legno adiacente alla particella n. 333, ovvero disponendo ogni misura atta a consentire ai ricorrenti di esercitare nuovamente il passaggio, a ripristinare lo stato dei luoghi ed a far cessare ogni molestia”.
I sigg.ri Quinta e Sesto, a sostegno della propria domanda, assumevano di essere comproprietari e compossessori dei fondi siti in località “Loco” del Comune di Saturnia e distinti al catasto terreni del suddetto Comune al foglio n. AA con i numeri di particella 333 e 505 per successione al sig. Marcantonio. Gli stessi affermavano altresì di aver sempre avuto accesso ai fondi di loro proprietà dalla strada comunale passando attraverso la adiacente particella n.222, oggi di proprietà dell’odierno attore. Gli odierni convenuti specificavano, inoltre, come il sig. Marcantonio avesse realizzato negli anni 1975 e 1976 sulla particella n. 505 una piccola stalla oggi distinta al Catasto Fabbricati al n. 452 di particella, servendosi per il trasporto dei materiali edili del passaggio, a piedi e con mezzi meccanici, sulla particella n. 222 “attraverso un viottolo che dalla particella 222 proseguiva sulla adiacente particella 333 fino a giungere alla particella 505”.
Sempre a detta degli odierni convenuti il sig. Marcantonio avrebbe continuato a transitare sulla particella 222 per recarsi sui fondi adiacenti e giungere alla stalla anche a mezzo della propria autovettura. Secondo la ricostruzione dei fatti operata da controparte, il sig. Primo una volta acquistata nel 1992 la particella 222 e completato il fabbricato in corso di costruzione non avrebbe mai contestato il passaggio del sig. Marcantonio attraverso il proprio fondo, al punto che quando l’odierno convenuto appose un cancello di accesso alla particella n. 222, avrebbe consegnato una copia della chiave allo stesso Marcantonio. Inoltre, secondo quanto sostenuto dai sigg.ri Sesto e Quinta, allorché il sig. Primo fece recingere la particella n. 222, lo stesso avrebbe lasciato un’apertura con un cancello mobile in corrispondenza del viottolo che proseguiva sulle particelle n. 333 e 505.
In particolare nel predetto ricorso ex art. 703 c.p.c. veniva riportata la circostanza di fatto secondo cui il giorno 15 novembre 2005 la sig.ra Quinta avrebbe riscontrato la presenza sul cancello di ingresso alla proprietà del sig. Primo una catena con lucchetto che ne impediva il transito. Da ultimo veniva riferito come in data 24 novembre 2005, Quinta riscontrava che il sig. Primo avesse asportato l’originaria serratura, la cui chiave era nel possesso della stessa, chiudendo il cancello con una nuova catena con lucchetto nonché chiudendo con ferro spinato il cancelletto di legno che dalla particella 222 dava accesso al viottolo sulla particella n.333.
In punto di diritto, gli odierni convenuti asserivano di aver “sempre esercitato pubblicamente e pacificamente il passaggio all’interno della adiacente particella n.222, con potere di fatto corrispondente all’esercizio del diritto di servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici“
Alla luce di ciò, ravvisando nella sostituzione della chiave di accesso alla particella n.222 e la chiusura del cancello in legno gli estremi dello spoglio violento e clandestino i sigg.ri Sesto e Quinta chiedevano a Codesto Onorevole Tribunale adito ai sensi dell’art. 1168 c.c., e comunque ai sensi dell’art. 1170 c.c., la reintegra del possesso.
3. All’udienza del ________ si costituiva in giudizio il sig. Primo il quale contestava presupposti e contenuti dell’avversa domanda, chiedendone, pertanto, l’integrale rigetto.
Il sig. Primo eccepiva come le chiavi del cancello fossero state date al sig. Marcantonio per l’incarico di governo degli animali da cortile dell’odierno comparente: il fatto che il sig. Domenico avesse poi raggiunto il proprio fondo quando si trovava nel giardino del sig. Primo avrebbe costituito un mero atto di ingerenza tollerato e delimitato dal rapporto concordato con il Primo. Ciò avrebbe evidenziato un fatto incompatibile con la sussistenza di un possesso di una servitù di passaggio.
L’odierno attore deduceva l’applicazione alla fattispecie di causa dell’art. 1144 c.c. in virtù del quale, quando un soggetto acquista un potere di fatto con il consenso del precedente possessore (il proprietario), la qualifica del potere di fatto così acquistato dipende ed è circoscritta dal consenso del possessore precedente (il proprietario) finché non intervenga un fatto (interversione) che modifichi la qualifica.
All’udienza del ______ venivano escussi i sigg.ri Sempronio e Mevio, informatori di parte ricorrente, nonché i sigg.ri Sesto Mario e Cesare, informatori di parte resistente.
All’esito della predetta audizione il Giudice, ritenuti sufficienti gli elementi istruttori acquisiti, si riservava concedendo alle parti termine per note sino al __________.
4. Con provvedimento del ________, il Giudice dott.ssa Salomone ordinava al sig. Primo di reintegrare immediatamente i sigg.ri Quinta e Sesto «nel possesso del passaggio attraverso il terreno sito in Saturnia (__) e distinto al foglio AA particella222».
5. Successivamente, a seguito di «acquiescenza espressamente manifestata dal resistente all’udienza del ________, in ordine alla pretesa di contenuto possessorio azionata del ricorrente» a definizione della fase di merito del predetto procedimento Codesto Onorevole Tribunale adito, con sentenza n. ___/__ del _______ così provvedeva: «Conferma la propria ordinanza di reintegrazione nel possesso del _______; Condanna per l’effetto Primo il resistente a consentire ai ricorrenti di reintegrare immediatamente Quinta e Sesto nel possesso del passaggio attraverso il terreno sito in Saturnia (__) e distinto al foglio AA particella 222, mediante la rimozione della catena ovvero la consegna delle chiavi del lucchetto e la eliminazione di ogni altro impedimento che ostacoli il libero accesso, a piedi e con mezzi meccanici, alle particelle 333 e 505; Condanna il resistente al pagamento in favore dei ricorrenti in solido delle spese di lite, liquidate in complessivi € _____ di cui € _____ per spese, € ________ per diritti ed € ________ per onorari oltre IVA, CP di legge e spese generali ex art. 15 L.P.».
6. La predetta sentenza, notificata ai sigg.ri Quinta e Sesto in data ______ nel domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Probus, diveniva definitiva stante la mancata proposizione di appello nel termine di trenta giorni dall’avvenuta notifica.

RITENUTO IN DIRITTO


Non può in questa sede prescindersi dall’assunto in virtù del quale il possesso in favore degli odierni convenuti della servitù di passaggio all’interno della proprietà del sig. Primo risulti privo di qualsivoglia titolo e/o fondamento di diritto.
Pertanto, la posizione giuridica soggettiva dei sigg.ri Sesto e Quinta è assimilabile alla situazione di mero fatto del “possideo quia possideo”, che sebbene accertata dalla sentenza n. 298/09 del Tribunale di Plutonia, non può che soccombere dinanzi l’accertamento petitorio quivi azionato dal sig. Primo.
Vale a dire a detta situazione di fatto non corrisponde la titolarità di alcun diritto reale tale da legittimarla.
Sul punto, si articolano i seguenti motivi in diritto tali da avvalorare ulteriormente le ragioni azionate dal sig. Primo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 949 c.c., al fine di ottenere una pronuncia che dichiari l’inesistenza dei diritti affermati dai convenuti sulla proprietà dell’odierno comparente, tuttavia, senza che ciò comporti in alcun modo l’inversione dell’onere della prova incombente per intero sui convenuti.
1. RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA

a) Applicazione dell’art. 1144 c.c.: tolleranza che esclude il possesso
Volendo ricostruire l’intera vicenda non può sottacersi, in primis, come il compianto sig. Marcantonio detto “Alfeus” fosse entrato in possesso delle chiavi del cancello del giardino del sig. Primoin ragione dell’incarico di governo degli animali da cortile dell’odierno comparente.
Il sig. Alfeus a partire dalla fine degli anni ’90, ossia dalla realizzazione della strada che porta dal fondo di proprietà del sig. Primo al fabbricato di proprietà degli stessi convenuti, si recava nella propria stalla direttamente dal giardino del sig. Primo ove già si trovava per le predette ragioni di servizio.
Trattasi, invero, di un mero atto di ingerenza tollerato e delimitato dal rapporto concordato con il Primo. Ciò evidenzia un fatto incompatibile con la sussistenza di un possesso di una servitù di passaggio.
L’art. 1144 c.c. stabilisce che quando un soggetto acquista un potere di fatto con il consenso del precedente possessore (il proprietario) la qualifica del potere di fatto così acquistato dipende ed è circoscritta dal consenso del possessore precedente (il proprietario) finché non intervenga un fatto (interversione) che modifichi la qualifica.
L’art. 1144 c.c. deve quindi applicarsi al caso in cui taluno acquisti il potere di fatto in base ad atti tollerati: il consenso ai singoli atti d’ingerenza altrui non comporta certamente il consenso a che altri possegga, pertanto l’autore degli atti tollerati non è possessore.
La morte del sig. Marcantonio e la fine delle ragioni di servizio che avevano affidato il governo degli animali allo stesso costituisce, lungi da qualsiasi ipotesi d’interversione, la fine degli atti d’ingerenza tollerata. Da ciò nulla è stato trasmesso agli eredi, né tantomeno alcuna servitù di passaggio che non esisteva. Ciò è confermato dall’opposizione manifestata dal Primonon appena gli eredi hanno tentato di utilizzare le chiavi ancora in loro mani. Il Primoha inequivocabilmente dichiarato di non voler più tollerare alcun passaggio che, ancorché sporadicamente effettuato, era da considerarsi senza il suo consenso.
b) Periodo di realizzazione della strada che porta dalla proprietà del Primoal fabbricato – stalla dei convenuti
Occorre altresì dedurre come il passaggio attraverso il giardino del Primo, di cui gli odierni convenuti vantano il possesso, non può che farsi risalire ad epoca successiva all’anno 1999.
In altri termini il sig. Primo acconsentì acchè il compianto Marcantonio detto “Alfeus” passasse dal proprio giardino solo una volta realizzata la strada che dalla piccola stalla porta al confine con la proprietà dell’attore. D’altro canto è elementare intuire che non sarebbe potuto essere altrimenti.
Sul punto occorre rilevare come il Comune di Saturnia, con Ordinanza n. 1000 del 30.03.2006 (versata agli atti di causa), notificata in data 31.03.2006 alla sig.ra Quinta ed in data _______ al sig. Sesto, abbia ordinato agli odierni convenuti il «ripristino dello stato dei luoghi, alterato dalla realizzazione di una strada in terra battuta della lunghezza di circa ___ ml ed una larghezza di circa _ m., come meglio definita nelle premesse».
Orbene, l’Amministrazione Comunale disponeva, a carico dei sigg.ri Quinta e Sesto, la rimozione della strada che porta dal fondo di proprietà del sig. Primo (identificato alla particella 222 del foglio AA del Catasto del comune di Saturnia) al fabbricato di proprietà degli stessi convenuti (identificato al n. 452 del foglio AA del Catasto del Comune di Saturnia).
Nel motivare l’Ordinanza n. 1000 del 30.03.2006 il Comune di Saturnia ha evidenziato come la strada in questione sia stata realizzata senza alcuna autorizzazione attraverso lo sbancamento di una scarpata. Si afferma, altresì, che detta opera è stata realizzata nel “periodo compreso tra il 1998 ed il 1999” e che “dalle foto prodotte dall’esponente sig. Primo, antecedenti l’edificazione del fabbricato di proprietà dello stesso, non risulta la presenza della strada in terra battuta nè viottoli, così come constatato anche a seguito dell’esame delle riproduzioni aereofotogrammetriche effettuate sia dal Comune di Saturnia nel 1991 (in scala 1:2.000) e sia dalla Regione Lazio con la C.T.R. (in scala 1:AA.000).”
Ad ulteriore conferma di detta tesi si allega altresì documento di Accertamento tecnico del 11.AA.2006 eseguito dal Geom. Fabiano per la Contea di York, prot. 1986 del 2.02.2007. Relazionando sullo stato dei luoghi oggetto del sopralluogo del 11.AA.2006, il Geom. Fabiano testualmente afferma «si rileva che tale artificioso passaggio interpoderale costituisce opera realizzata presumibilmente alla fine degli anni 90. Detta ipotesi si ricava dalla visione degli accertamenti aerefotogrammetrici disponibili in Comune ed anche alla visione delle foto aeree relative al territorio di Saturnia. (…) L’ulteriore valutazione circa l’epoca dei lavori abusivi può essere ricercata intorno alla data del 1999, epoca in cui con provvedimento n. 8 del 05.07.1999 furono autorizzati al Marcantonio lavori di sbancamento presso il terreno di sua proprietà. »
Peraltro, nella documentazione fotografica cui fa riferimento il Comune, versata agli atti di causa alla lettera “v” dell’indice di cui al fascicolo di parte si evince come sino al 1992 con estrema certezza non vi fosse alcuna strada o viottolo che congiungesse il fondo del Primocon il fabbricato del deceduto “Alfeus” Marcantonio.
In particolare, si prenda a riferimento la foto n. 1; questa è riferibile al 1992 anno di acquisto dell’immobile da parte del Primo e comunque, con certezza documentata, ad un arco di tempo non anteriore alla seconda metà dell’anno 1990; ciò in quanto vi è visibile l’esecuzione di uno scavo per la costruzione della condotta idrica nel terreno dei ricorrenti, la cui autorizzazione edilizia (che si allega) è la n.___ del __________. Da questa foto e dalle altre riferibili a periodi successivi si vede con estrema chiarezza che ove oggi vi è la strada abusiva, oggetto del provvedimento comunale di ripristino dello stato dei luoghi, sino al 1992 vi era una scarpata che certamente non era percorribile nè a piedi nè tantomeno con l’automobile o con il trattore dal sig. “Alfeus”.
A tal fine, basti confrontare le foto n. 1, 2 e 3 attestanti la situazione al momento dell’ acquisto del fondo da parte del sig. Primoe quindi riferibili all’anno 1992, con le foto n. 1bis, 2bis e 3bis attestanti l’attuale stato dei medesimi luoghi. Prendendo a riferimento il punto “A” individuato alla base dell’albero posto nella proprietà dei convenuti a confine con quella del Primo sul margine sinistro dell’attuale strada che porta al fabbricato dei sigg.ri Quinta e Sesto.
D’altro canto, a conferma, se possibile ancor più rigorosa di tale assunto, occorre rilevare come non si abbia traccia di alcun viottolo nelle riproduzioni aereofotogrammetriche effettuate sia dal Comune di Saturnia nel ______ e sia dalla Regione Lazio con la C.T.R. ed allegate alle presenti memorie.
2. APPLICAZIONE DELL’ART. AA51 ULTIMO COMMA C.C. - UTILITAS E CONTEMPERAMENTO DI INTERESSI
Occorre, parimenti, evidenziare come la servitù di passaggio di cui gli odierni convenuti vantano il possesso comporti l’attraversamento del giardino del sig. Primo, ossia di quell’area circostante l’abitazione dell’odierno attore dallo stesso realizzata al fine di renderne più agevole e confortevole l’utilizzo.
Orbene, sul punto non può che richiamarsi la norma di cui all’art.AA51 ultimo comma c.c. in virtù della quale sono esenti dalle serivtù di passaggio coattivo le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.
Ove la ratio di detta disposizione va pacificamente ravvisata nella tutela che il nostro ordinamento appresta alle case di abitazione nonché agli accessori che le rendono più comode.
Nel caso di specie a fronte dell’esigenza dei convenuti di raggiungere un fabbricato viene sacrificato il diritto del sig. Primo al pieno godimento della propria abitazione, ossia di quel luogo che per comune esperienza e sensibilità risulta inscindibilmente legato a quelle sfere interiori emotive ed affettive più intime di ogni persona.
In altri termini per far fronte ad una sorta di hobby dei sigg.ri Sesto e Quinta consistente nel recarsi presso quella che gli stessi definiscono “piccola stalla” si verrebbe a penalizzare il diritto alla riservatezza nella vita domestica dell’istante.
Non può sul punto sottolinearsi l’ormai protratto negli anni non uso del passaggio in questione da parte degli odierni convenuti, cui corrisponde lo stato di pressoché totale abbandono dei luoghi di proprietà degli stessi adiacenti la “piccola stalla”. A conferma di ciò si richiama la documentazione fotografica allegata.
A conferma di ciò si richiama la relazione datata 18.09.06 redatta dall’Ing. Medranus, tecnico incaricato del Comune di Saturnia, ove a seguito di sopralluogo sui luoghi di causa testualmente afferma «Dalla vegetazione presente lungo il tracciato della strada non sono emersi elementi tali da testimoniarne l’utilizzo e la data di costruzione».

3. ESISTENZA DI DUE EVENTUALI PASSAGGI ALTERNATIVI
Peraltro, senza che ciò costituisca in alcun modo riconoscimento in punto di diritto delle avverse pretese, si fa presente l’esistenza di due passaggi alternativi.
Del primo di questi si ha diretta testimonianza nel verbale redatto in data _______ dal Maresciallo Brigadiere1e dal Brigadiere2, laddove testualmente si legge «Una volta all’interno (della proprietà Primo) si è avuto modo di constatare che percorrendo un tratto di strada pianeggiante antistante l’abitazione del sig. Primo si giunge all’ingresso del terreno di proprietà della sig.ra Orsini il cui accesso è delimitato da una rete metallica amovibile retta da filo metallico. Aprendo detto passaggio e percorrendo un tratto di strada di circa 20-30 mt., delimitato alle estremità da rete metallica in leggera salita, si giunge al casale ove si trovano gli animali da cortile della sig.ra Orsini. All’incirca a metà di detto percorso osservando la recinzione metallica, sulla sx, si nota un’interruzione della stessa per circa AA0 cm e la presenza di un sentiero di circa 15-20 metri che permette di raggiungere la strada sovrastante. La presenza di detto sentiero, anche se in lieve salita di fatto fa notare che le predette anziane potevano uscire dal loro terreno senza la necessità di passare dal cancello di proprietà del Primo. Va peraltro evidenziato che il sentiero in questione risulta praticato, stante la non presenza di erbacce e la compattezza del terreno».
Orbene, detto verbale veniva redatto dai Carabinieri della Stazione di Topolinia a seguito di chiamata effettuata dall’odierno convenuto sig. Sesto il quale asseriva che la madre e la zia sarebbero state chiuse all’interno della proprietà del Primo.
Esiste, poi, altro passaggio alternativo attraverso una striscia del terreno del sig. Primo che tuttavia ricade al di fuori del recinto che ne delimita il giardino.
Sul punto si richiama il progetto che le parti di comune accordo avevano commissionato al Geom. Paolo Valente nel corso del giudizio possessorio.
4. TURBATIVE E RISARCIMENTO DEL DANNO
L’odierno comparente a seguito della pretesa sussistenza di una servitù di passaggio vantata dai convenuti ha subito e continua a subire ingenti danni.
Infatti, il sig. Primo a causa del contegno tenuto dai convenuti, ha visto violato il proprio diritto a godere in maniera piena, pacifica ed esclusiva della propria abitazione, in uno stato d’animo di continua incertezza circa la possibilità di poter subire intrusioni da parte di terzi.
Basti pensare ai mesi estivi ed all’impossibilità della certezza di poter vivere la propria privacy domestica.
Lo stesso Primo ha dovuto subire un giudizio possessorio e diverse denunce penali da parte dei sigg.ri Quinta e Sesto. Il tutto per la pretesa di questi ultimi di poter vantare della titolarità di una servitù di passaggio a carico del giardino dell’attore.
In questa sede, alla luce di quanto sin qui argomentato, appare equo quantificare i danni patiti dal sig. Primo nella misura delle spese di lite cui si è visto condannare nel giudizio possessorio per una somma pari ad € 6.000,00 oltre all’ulteriore importo da quantificarsi in via equitativa in € 10.000,00 a titolo di indennizzo per le sovradescritte turbative patite nel corso degli anni.
* * * * * *
Tutto ciò premesso, il sig. Primo come in epigrafe domiciliato, rappresentato e difeso

CITA


i sigg.ri Quinta residente in Saturnia (__), Via Umbero I n.83 (02020) e Sesto residente in Roma (00165) Via ________ n.50, a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Plutonia, nelle sue note sedi, Sezione e Giudice designandi, all’udienza del 25.03.20AA, ore di rito, con l’invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima della data di comparizione indicata, ovvero quella fissata dal Giudice Istruttore, nei modi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., con espresso avvertimento che, in mancanza, incorrerà nelle preclusioni e decadenze previste dagli artt. 167 e 38 c.p.c. e si procederà in sua assenza e contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’on.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
- dichiarare l’inesistenza di servitù di passaggio gravante sul terreno di proprietà del sig. Primosito in Saturnia (__), distinto al foglio AA, particella 222 in favore del fondo dei digg.ri Quinta e Sesto anch’esso sito in Saturnia e distinto al foglio AA, particelle 333 e 505;
- ordinare agli odierni convenuti la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà del sig. Primo;
- condannare i sigg.ri Quinta e Sesto al risarcimento dei danni subiti dall’odierno attore nell’importo di € 16.000,00 o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria:
- si chiede ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze di fatto, da intendersi precedute dalla locuzione “vero che” e comunque emendate da qualsivoglia giudizio e/o valutazione :
1. A partire dall’estate _____, il sig. Primo consegnava al sig. Marcantonio la chiave del cancello di accesso alla proprietà del convenuto unitamente a quella dell’abitazione avendo allo stesso affidato il compito di accudire le cinque galline ed il gatto presenti nella proprietà dell’odierno convenuto.
2. La strada o viottolo che congiunge il fondo del Primo con il fabbricato del deceduto “Alfeus” Marcantonio è stata realizzata nell’anno 1999 nell’ambito di lavori eseguiti per la manutenzione straordinaria volta al ripristino della scarpata all’interno del terreno del compianto sig.” Alfeus” Marcantonio.
3. Anteriormente alla realizzazione di detta piccola strada il sig. “Alfeus” Marcantonio per accedere al proprio fondo non passava dalla proprietà del Primo, bensì attraversava un viottolo interpoderale.
4. A partire dal _____, ossia dalla realizzazione della strada, il sig. Marcantonio, dalla proprietà dell’odierno attore si recava presso il terreno di sua proprietà, solo ed esclusivamente a piedi.
Inoltre con riferimento alla documentazione fotografica di cui alla lettera ”v” dell’indice di cui al fascicolo di parte si pongono i seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “vero che” e comunque emendati da qualsivoglia giudizio e/o valutazione :
5. si riconosce nelle foto n.______ lo stato dei luoghi di causa anteriormente alla realizzazione della strada che dalla proprietà del Primo conduce alla stalla eretta dal compianto sig. Alfeus Marcantonio;
6. si riconosce nella foto n. ___ lo stato dei luoghi all’anno ___ ossia al momento dell’esecuzione degli scavi per la realizzazione dell’allaccio all’impianto idrico nel terreno degli odierni convenuti;
7. si riconosce nelle foto ________ lo stato dei luoghi attuale;
8. confrontando le foto _______________ si riconosce in tutte queste nel punto A il medesimo albero, seppur in epoche diverse, presente nel terreno di proprietà dei convenuti in prossimità del confine con il fondo del sig. Primo;
9. si riconosce nelle fotografie ________________ lo stato attuale dei luoghi di causa;.
Si indicano a testimoni i sigg.ri:
_______________________________________
- si producono, in copia, i seguenti documenti:
a. contratto di compravendita immobiliare del ________;
b. sentenza del Tribunale Civile di Plutonia n. ________ notificata ai sigg.ri Sesto e Quinta;
c. Annotazione di servizio Stazione dei Carabinieri di Topolinia del ________;
d. Ordinanza n. 1000 del _________ del Comune di Saturnia;
e. Relazione del tecnico comunale Ing. Medranus _________;
f. Accertamento tecnico del Geometra Fabiano per conto della Contea di York del 11.AA.2006
g. Autorizzazione edilizia n. __ del _______;
h. Autorizzazione edilizia n._ del ________;
i. Riproduzione aereofotogrammetrica in scala 1:2.000 del Comune di Saturnia;
j. Riproduzione aereofotogrammetrica in scala 1:AA.000 della Contea di York;
k. Riproduzione fotografica aerea relativa al territorio del Comune di Saturnia rilasciata da ____________________;
l. perizia tecnica dell’Arch. Orazio;
m. progetto preliminare di ipotesi di costruzione di strada alternativa realizzato dal Geom. Paolo Valente;
n. Ordinanza del Comune di Saturnia del 30.08.1984;
o. Verbale di controllo redatto dal Vigile provvisorio Gregori Marzio in data 19.09.1984;
p. Relazione Tecnica dell’Ing. Medranus depositata presso l’Assessorato Lavori Pubblici della Regione Lazio;
q. Verbale di ricezione di querela orale sporta da Primo presso la Stazione di Carabinieri di Topolinia in data 22.05.09;
r. Verbale di identificazione del sig. Primo presso la Stazione dei Carabinieri di Topolinia del ______;
s. Verbale di integrazione del ______ di denuncia querela – Stazione dei Carabinieri di Topolinia;
t. Verbale di integrazione del ___________ di denuncia querela – Stazione dei Carabinieri di Topolinia;
u. documentazione fotografica composta dalla fotografie: _______




Il sottoscritto PRIMO, nato a ____________ il __________, residente in ________, via ________n.______, C.F. ___________ informato ai sensi dell’art.4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarlo e difenderlo, unitamente e disgiuntamente, in ogni stato e grado, anche esecutivo del presente procedimento, con ogni più ampio potere di legge - ivi compresa la facoltà di agire e resistere in riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all’azione, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, di incassare e quietanzare anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito - l’Avv. _____________ nel cui studio in _______, via _________, elegge domicilio. Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, dichiaro di avere ricevuta apposita informativa e presto il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito.

 

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