In tema di pubblico impiego contrattualizzato, al dipendente vincitore del concorso per dirigente spetta, sino al conferimento del primo incarico, la differenza fra il trattamento economico fisso riconosciuto al dirigente dal contratto collettivo (stipendio tabellare, RIA, maturato economico annuo, assegno ad personam o elemento fisso, ove acquisiti) e il trattamento economico effettivamente ricevuto.

E' quanto recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 21973/18 pubblicata in data 10 settembre 2018

Nel caso di specie, la Corte di Appello di L'Aquila, in accoglimento dell'appello proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, riformava la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva condannato il Ministero a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno subito in conseguenza del ritardo nell'assunzione della qualifica dirigenziale, la complessiva somma di € 28.962,94.
Per la Corte d'Appello, dalla sola utile collocazione in graduatoria non può derivare il diritto soggettivo ad ottenere un incarico di natura dirigenziale, perché nell'impiego pubblico contrattualizzato il rapporto dirigenziale è caratterizzato dai principi della temporaneità e della fiduciarietà.

La Corte, dapprima afferma la giurisdizione del giudice ordinario, rigettando l'appello incidentale del Ministero, sulla base del seguente principio:
"la controversia sulla domanda di un pubblico dipendente, il quale, dopo l'espletamento di procedura pubblica concorsuale, chieda l'accertamento del suo diritto all'assunzione nel ruolo del personale dirigenziale e alla stipulazione del relativo contratto di lavoro, con la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, esula dall'ambito di quelle inerenti la suddetta procedura del pubblico concorso (tale essendo anche quello preordinato all'inquadramento di dipendenti in area superiore, come nella specie) e, perciò, ai sensi dell'art. 63, primo comma, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la sua cognizione spetta alla giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, con l'approvazione della graduatoria si esaurisce l'ambito riservato al procedimento amministrativo e all'attività autoritativa dell'amministrazione, subentrando una fase in cui i comportamenti dell'amministrazione vanno ricondotti all'ambito privatistico, espressione del potere negoziale della P.A. nella veste di datrice di lavoro, da valutarsi alla stregua dei principi civilistici in ordine all'inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 cod. civ.), anche secondo i parametri della correttezza e della buona fede."

Entrando nel merito del ricorso, la Suprema Corte, in contrasto con quanto statuito dal giudice d'appello e in accoglimento del ricorso principale, afferma che "in tema di pubblico impiego contrattualizzato, al dipendente vincitore del concorso per dirigente spetta, sino al conferimento del primo incarico, la differenza fra il trattamento economico fisso riconosciuto al dirigente dal contratto collettivo (stipendio tabellare, RIA, maturato economico annuo, assegno ad personam o elemento fisso, ove acquisiti) e il trattamento economico effettivamente ricevuto, con esclusione di quello accessorio (retribuzione di posizione), che è correlato all'effettiva attribuzione delle funzioni dirigenziali e all'assunzione delle connesse responsabilità."

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