La Corte di Cassazione, sezione prima civile, con sentenza n.3463 pubblicata in data 9.02.2017 (Presidente Nappi Aniello, Relatore Bernabai Renato), si esprime sul termine di decadenza per la proposizione di reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo.

La fattispecie trae origine dal reclamo presentato dall'Agenzia delle Entrate avverso il decreto del Tribunale di Monza che aveva omologato il concordato preventivo di una società in accomandita semplice.

Il reclamo dell'Agenzia veniva dichiarato inammissibile per tardività dalla Corte di Appello di Milano.
In particolare, la Corte territoriale, riteneva che il termine dell'impugnazione, pur in assenza di espressa previsione nell'art. 183 della L.F., doveva intendersi di 30 giorni per analogia con quanto disposto dall'art. 18 L.F.; faceva quindi coincidere il dies a quo con la data di pubblicazione del decreto di omologazione nel Registro delle imprese. Pertanto, il reclamo proposto dall'Agenzia in data 25 maggio 2011 avverso il decreto pubblicato nel Registro imprese in data 6 aprile 2011 era da considerarsi tardivo.

Propone ricorso in Cassazione l'Agenzia delle Entrate deducendo "la violazione degli articoli 183 L.F., 739 e segg. c.p.c., non potendosi applicare in via analogica la regola prevista dall'articolo 131 L.F. in ordine al concordato fallimentare: con la conseguenza che dovesse farsi riferimento alle regole proprie dei procedimenti in camera di consiglio e ritenere tempestivo il reclamo proposto entro il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., in assenza di notificazione del decreto del Tribunale di Monza".

La Corte, nell'accogliere il ricorso, da un lato condivide la tesi della Corte d'Appello di Milano che individua in 30 giorni il termine per proporre reclamo, ma dall'altro non condivide il riferimento al dies a quo costituito dall'iscrizione nel Registro delle imprese del decreto, in analogia con quanto disposto dall'art. 18 della legge fallimentare.
Afferma difatti la Corte che il termine decorre non dalla data di pubblicazione del decreto nel Registro imprese, ma dalla data di notificazione del provvedimento secondo le regole generali.

Sotto questo aspetto, infatti, la similitudine tra le due fattispecie - reclamo avverso l'omologazione del concordato preventivo e avverso la sentenza di fallimento - è solo apparente, "dal dal momento che la parte che si oppone all'omologazione del concordato preventivo è soggettivamente individuata ed il termine nei suoi confronti decorre quindi dalla notificazione del provvedimento, secondo le regole generali; a differenza che per il reclamo avverso la sentenza di fallimento, che può essere proposto, genericamente, da qualunque interessato: onde, la pubblicazione nel Registro delle imprese costituisce l'unica pubblicità idonea a portare a conoscenza della generalità dei soggetti la sentenza dichiarativa di fallimento. "

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