Pubblichiamo una recente sentenza emessa dal Tribunale di Trapani, n.553/2012, in cui il Giudice adito, Dott. Campisi, ha applicato la normativa prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, c.d. Codice Antimafia, in materia di tutela dei crediti vantati dai terzi nei confronti di società sottoposte a sequestro o confisca per reati di stampo mafioso.

Il giudizio verteva sull'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale Civile di Trapani nei confronti di società sottoposta a sequestro in base a normativa antimafia.
Parte opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo a causa del mancato rispetto della procedura di accertamento dei diritti di credito vantati dai terzi, disciplinata dalla normativa prevista nel nuovo Codice Antimafia.
Difatti, l'art. 52, libro I, titolo IV (“La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali), capo I, del “Codice antimafia”, rubricato “Diritti dei terzi”, dispone che:
“La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) che l'escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità; (omissis)”.

Il secondo comma dispone che “i crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59”.
Dunque, prima di potersi procedere al soddisfacimento dei crediti, deve verificarsi il mancato collegamento tra l’attività illecita e il credito vantato, nonché la buona fede del creditore.
La suddetta procedura di verifica, da svolgersi innanzi al Giudice delegato nel procedimento in sede penale, è analiticamente disciplinata dal Capo II del libro I del Codice, artt. 57, 58 e 59.
Pertanto, il credito vantato nei confronti di società sottoposta a sequestro/confisca in base alla normativa antimafia, potrà essere fatto valere solo secondo le modalità indicate dal Codice Antimafia e non secondo le ordinarie procedure.

Si è, difatti e a ragion veduta, sempre considerato prevalente l'interesse pubblico perseguito dalla normativa antimafia, ovvero la tutela della collettività che, sebbene pregiudizievole per il soggetto terzo titolare del diritto, va necessariamente soddisfatto. La stessa Suprema Corte è da sempre ferma nel ritenere che “nel bilanciamento dei contrapposti interessi un margine di abbassamento della tutela dei crediti del soggetto sospettato di appartenenza ad associazioni mafiose costituisce il prezzo ragionevole dell'obiettivo di avanzamento della tutela della collettività contro il fenomeno della delinquenza mafiosa perseguito dalla legge” (Cass. Civile 3 luglio 1997 n.5988).

Il Giudice di Trapani, nella sentenza in oggetto, ha quindi statuito che “l'assoggettamento della società opponente alla misura di cui innanzi determina l'applicazione, alla fattispecie sussunta al vaglio di questo decidente, della disciplina dettata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e, per quanto di interesse, delle disposizioni dettate dagli articoli 52 e seguenti del D.Lgs.159/2011, in virtù delle quali le ragioni di credito vantate dai terzi nei confronti del soggetto sottoposto a misura di prevenzione dovranno essere accertate secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59, ovvero, innanzi il Giudice delegato nominato sull'ambito della misura cautelare adottata..
In virtù di ciò, il Giudice ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.

Dott. Gennaro Esposito

Gennaro Esposito

Gennaro Esposito, avvocato, è editor per DirittoItaliano.com dal 2015. Si occupa di diritto commerciale, contenzioso societario, locazioni. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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