L'omessa registrazione del contratto di locazione è causa di nullità del contratto stesso; tuttavia, ritenuta la peculiarità della disposizione, la nullità può essere sanata con effetti ex tunc mediante la tardiva registrazione del contratto, registrazione che può avvenire anche in corso di causa.

E' il principio espresso dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 10498, pubblicata in data 28 aprile, che ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Bologna. Nello specifico, la Corte di Appello aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Rimini che, in una causa vertente su un contratto di locazione, accertato che era intervenuta, se pure tardivamente e nel corso del giudizio, la registrazione del contratto, ne aveva dichiarato la validità ex tunc.

I Giudici della Suprema Corte, nel confermare la sentenza impugnata, dopo aver analizzato la normativa, soprattutto fiscale, in tema di omessa registrazione del contratto di locazione, e i diversi interventi sia della Suprema Corte che della Corte Costituzionale, affermano: "La tesi della nullità, che in ragione della sua atipicità, risulti sanabile con effetto ex tunc è coerente con i principi che sottendono al complessivo impianto normativo in materia dell'obbligo di registrazione del contratto di locazione ed in particolare con la espressa previsione di forme di sanatoria nella normativa succedutasi nel tempo e dell'istituto del ravvedimento operoso, norma che il legislatore ha mantenuto stabile nel tempo potenziandone l'applicazione."

Pertanto, conclude la Corte, "la decisione della Corte di appello deve pertanto essere confermata, anche se la motivazione deve essere corretta nel senso che nella fattispecie in oggetto si rinviene una ipotesi di nullità del contratto di locazione, che in ragione della sua atipicità, quale emergente dalle argomentazioni che precedono, risulta sanata con effetti ex tunc dalla tardiva registrazione del contratto."

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