"La procedura di indennizzo diretto prevista dall'art. 149 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209) è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell'istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili del danno"

E' il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, con l'ordinanza n.3146, pubblicata in data 7 febbraio 2017.

La Corte, in accoglimento del ricorso proposto, cassa la sentenza del Tribunale di Taranto che, confermando la sentenza del Giudice di Pace di Taranto, aveva dichiarato inapplicabile la procedura per il c.d. indennizzo diretto di cui all'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n.209 sul mero presupposto che nell'incidente era rimasto coinvolto anche un terzo veicolo.

L'errore del giudice di merito, secondo la Corte, appare chiaro dal tenore letterale dell'art. 1, comma 1, lettera d), del regolamento emanato ai sensi dell'art. 150 del codice delle assicurazioni private, che contiene la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale e che prevede l'applicabilità della procedura in caso di "collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lievi entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili."

Pertanto, il coinvolgimento di più di due veicoli non esclude a priori la procedura di indennizzo diretto, dovendo invece accertarsi se gli ulteriori veicoli coinvolti siano responsabili del danno; ove non emergano altri veicoli responsabili, la procedura sarà pienamente ammissibile.

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