Nel procedimento per equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, nel caso in nessuna delle parti si presenti all'udienza fissata, la Corte d'Appello ne dà atto e dichiara il "non luogo a provvedere" sulla domanda.
Tale provvedimento è riconducibile al provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 181, comma 1, c.p.c.; pertanto, la parte che voglia recuperare gli effetti della domanda, può chiedere la riassunzione del procedimento negli ordinari termini.

E' quanto recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione con Ordinanza 1525/2019 del 21.01.2019 .

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Napoli emise il provvedimento di "non luogo a provvedere", stante la mancata comparizione delle parti, reso all'udienza fissata in ordine alla domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un giudizio penale.
Il difensore della parte istante impugnò il provvedimento in Cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 309 e 181 c.p.c., non avendo la Corte d'Appello, attesa la mancata comparizione delle parti, disposto il rinvio ad altra udienza.

La Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto, chiarisce che "in caso di mancata comparizione delle parti, il conseguente provvedimento collegiale di "non luogo a provvedere" non comporta l'estinzione del giudizio, imponendo, piuttosto, la tempestiva riassunzione ex art. 307 c.p.c., la quale determina la salvezza degli effetti sostanziali e processuali dell'originario ricorso.

Il ricorso per cassazione, quindi, diventa ammissibile solo ove sia negata la fissazione di una nuova udienza, richiesta nel ricorso in riassunzione ai sensi dell'art. 181 c.p.c., proposto a seguito di provvedimento di "non luogo a provvedere".

La Corte, quindi, enuncia il seguente principio di diritto:
"in tema di procedimento camerale per equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, il decreto con il quale la Corte d'appello, dopo avere dato atto della mancata comparizione delle parti in camera di consiglio, dichiari "non luogo a provvedere" sulla domanda, è riconducibile - sia pure in via di mera assimilazione - al provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 181, comma 1, c.p.c., che ha natura meramente ordinatoria, in quanto la parte ha la facoltà di chiedere la riassunzione del procedimento, sicché, essendo privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, non è impugnabile con il ricorso per cassazione."

Ultime Decisioni

Segnala Giurisprudenza ›

Vai alle altre Sentenze →

 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.