Illegittimità costituzionale dei decreti emergenziali sotto il profilo del mancato rispetto del principio di legalità e del favor rei. Alle proroghe sì, ma la legge avrebbe dovuto prevedere termini certi di sospensione del decorso dei termini e della prescrizione.

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Il decreto 8 marzo 2020, n. 11, contenente Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria (20G00029) G.U. Serie Generale n. 60 del 08/03/2020, entrato in vigore il 08/03/2020 nell'intento anche di disciplinare il regime della sospensione dei termini e della prescrizione nei procedimenti penali seguiva una partizione temporale ed indicava due finestre, l’una che va dal 09 al 22 marzo 2020 e l’altra
dal 23 marzo al 31 maggio 2020.

Quanto alla prima finestra, il decreto legge prevedeva che a decorrere dal lunedì 9 marzo e sino al 22 marzo 2020 si avrà un periodo che il Ministero chiamava “cuscinetto” in cui le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.

Ed in tal senso, molti Tribunali emanavano d’ufficio decreti di differimento delle udienze penali che ricadevano nel periodo “ cuscinetto”, poi anche di quelle non ricadenti nel periodo indicato.

Per il periodo successivo, dal 23 marzo al 31 maggio 2020, invece l’art. 2 del decreto individuava una serie di misure da applicare per una migliore organizzazione degli uffici giudiziari al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone, restando silente sul decorso della sospensione dei termini e della prescrizione, ponendo semplicemente in evidenza che tra le misure che si potranno adottare si prevedono l’accesso limitato ai soli utenti che debbano svolgere attività urgenti, la riduzione dell’apertura dell’ufficio al pubblico, l’accesso previa prenotazione.

Quindi per l’attività giudiziaria stricto sensu si prevedeva, anzitutto, l’adozione di linee guida vincolanti per la trattazione e la fissazione delle udienze; la celebrazione a porte chiuse di tutte le udienze penali pubbliche e delle udienze civili pubbliche; la partecipazione da remoto alle udienze civili che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dai difensori e dalle parti; e quale ultima ratio il rinvio dell’udienza a data successiva al 31 maggio 2020, salvo si tratti di casi indifferibili. Per questo secondo periodo era prevista la sospensione dei termini processuali relativi alla durata massima della custodia cautelare, al riesame delle misure cautelari personali e reali o alla confisca di prevenzione. Non si prevedeva, invece, la sospensione feriale dei termini, diversamente da quanto accade per i procedimenti con udienze fissate dal 9 al 22 marzo.

La norma infatti disciplinava all'art. 1, comma 1
il differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari “ a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all’art. 2, comma 2, lettera g), che sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.

Ed in particolare il comma 2 disponeva che “a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate di cui all'art. 2, c2, lett. g). Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Il comma 3 prevedeva che “ai procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Il comma 4 stabiliva che le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

La norma quindi all'art. 2 comma 1 continuava a prevedere “ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, (…..) a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari, (….) comma 2 possono adottare le seguenti misure (…) lettera g), la “previsione” del rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le seguenti eccezioni, punti 2.) e 3).:
2)
udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti: a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza; c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione; d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni;
3) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile. (…)

Il comma 3 dell’art. 2, disciplina che per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 2 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.

Il comma 4, dell’art. 2 prescrive che nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 2, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020.

Quindi il decreto legge del 08 marzo 2020, n. 11, conteneva una serie di previsione all’art. 1 c3, e all’art. 2 c1, sempre ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge del 2 marzo 2020, n. 9.

Ed infatti il decreto legge n.11 andava letto “ insieme” al decreto legge n.9, che all'art. 10 disciplinava le misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali.

Al riguardo il comma 1 del decreto del 02 marzo prevedeva che a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ad eccezione delle udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni, nelle cause relative ad alimenti, nei procedimenti cautelari, nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, in quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere nelle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

Il comma 2 disciplinava il decorso: “a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 marzo 2020:
a) nei procedimenti di cui al comma 1 e con le eccezioni ivi previste sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nelle regioni cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;
b) in tutti i procedimenti civili, con le eccezioni di cui al comma 1, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. Il comma 3, continuava a disciplinare il decorso dei procedimenti civili: “a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutti i procedimenti civili sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui risulta che le parti o i loro difensori sono residenti o hanno sede nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 alla medesima data.

Il comma 4 prevedeva che solo “per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

Il comma 6 prevedeva che “nei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il mancato rispetto di termini processuali perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto si presume dovuto, salvo prova contraria, a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze.

Il comma 7 stabiliva che “a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze nei procedimenti penali pendenti negli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

***Il comma 8 prevedeva che “ a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020:
a) nei procedimenti penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei medesimi distretti;
b) in tutti i procedimenti penali sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

Il comma 9 disponeva
che “a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti penali in cui, alla data del 22 febbraio 2020, una delle parti o uno dei loro difensori è residente nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza sono sospesi, in favore dei medesimi soggetti, sino alla data del 31 marzo 2020.

Il comma 10 continuava a ribadire il concetto che “a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti penali pendenti, quando una delle parti o uno dei loro difensori non presente all'udienza risulta residente o lo studio legale ha sede in uno dei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il giudice dispone d'ufficio il rinvio dell'udienza in data successiva al 31 marzo 2020.

Il comma 11 prevedeva che “le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non si applicano all'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, nei procedimenti nei confronti di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, nei procedimenti che presentano carattere di urgenza e nei processi a carico di imputati minorenni”.

Il comma 12 stabiliva che “ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data del 31 marzo 2020 la partecipazione alle udienze relative ai procedimenti per i quali, ai sensi del comma 11, non operano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e, in quanto compatibili, 5 dell'articolo 146-bis dell'allegato di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

***Il comma 13 prevedeva che “ il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo e' rinviato o i termini procedurali sono sospesi ai sensi dei commi 7, 8, 9,10 ”.

E quindi per il decreto legge n. 9/2020 del 02 marzo 2020, "restando ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 », i termini di prescrizione dopo il periodo cuscinetto non sono sospesi, e decorrono normalmente, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g) decreto legge n. 11 del 08 marzo 2020.

C’è però che un quarto provvedimento, il decreto legge n. 6/2020, estende all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, con il titolo “differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari”, stabilendo che le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Quindi un quarto decreto attuativo “introduceva” una terza finestra, "dal 10 marzo al 03 aprile 2020". La normativa cominciava a non apparire così chiara e certa.

E quindi dopo un primo intervento (decreto legge 2 marzo 2020, n. 9), limitato alle sole zone identificabili coi focolai dell’epidemia, è stato emanato il decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 (Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), ed ulteriori decreti attuativi che si sono accavallati con lo scopo di individuare delle aree geografiche e delle regole omogenee da applicare questa volta all'intero sistema giudiziario italiano per far fronte all'emergenza sanitaria e giustificare il “fermo” dell’attività giudiziaria, soprattutto d’udienza.

Sebbene in ritardo, con il nuovo decreto si cerca almeno nelle intenzioni del legislatore di fare ordine nel settore dell’amministrazione della giustizia. Ma è accaduto che nei primi giorni successivi alla diffusione della notizia del virus alcuni Tribunali geograficamente distanti dalle zone focolaio, come Lanciano, Nocera Inferiore e Rimini, hanno sospeso, quantomeno in parte, l’attività di udienza, mentre, paradossalmente, altre sedi decisamente più vicine, come Milano o Bergamo, hanno proseguito con lo svolgimento dell’attività giudiziaria, generando un caos tra le finestre temporali (un primo periodo, più breve, destinato a far fronte alle immediate esigenze dettate dall'emergenza, seguito da un altro destinato a durare secondo lo sviluppo dell’epidemia, che introduce un vero e proprio regime in deroga a quello ordinario) e le aree geografiche interessate.

Così generandosi dubbi interpretativi, il legislatore su richiesta di più parti chiariva che per il primo periodo, compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020, lo strumento individuato è il rinvio generalizzato di tutte (o quasi) le udienze. Il decreto impone, infatti, il rinvio d’ufficio, a data successiva al 22 marzo 2020, di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali, eccezion fatta per quelle non prorogabili, tassativamente indicate in un elenco. Nei procedimenti le cui udienze saranno rinviate si applicherà il regime della sospensione feriale dei termini e, di conseguenza, resteranno sospesi i termini di prescrizione e decadenza. Con specifico riferimento alla sfera penale, si prevede anche la sospensione del termine di durata massima della custodia cautelare e di altri termini processuali relativi alla procedura di riesame delle misure cautelari personali e reali o alla confisca di prevenzione.
Per il periodo successivo, dal 23 marzo al 31 maggio 2020, invece, gli strumenti individuati sono diversi ma le indicazioni paiono meno precise, lasciando l’art. 2 del decreto, nelle mani dei dirigenti degli uffici giudiziari la responsabilità di organizzare le attività dei tribunali.

In particolare in data 7 marzo 2020, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, è stato firmato il decreto-legge “chiarificatore” recante “misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”. Il testo veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella serata del 08 marzo 2020 ed entrava in vigore d’urgenza in pari data.

Il decreto legge risponde alla straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria e dell’attività connessa.
Innanzitutto, viene chiarito sembrerebbe in via definitiva ma non è così che è stato introdotto, con efficacia immediata, un "periodo cuscinetto", che va da lunedì 9 marzo a domenica 22 marzo 2020. In questo periodo – salve le eccezioni previste dal decreto – le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d’Italia sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 e dunque non saranno tenute.
Durante il medesimo periodo sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati, ferme le eccezioni di seguito richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Fanno eccezione alla regola
del rinvio d’ufficio e quindi saranno normalmente tenute, nel settore penale le udienze di convalida dell’arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:
a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
c) udienze nei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni.
e) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
Il periodo “cuscinetto”, ferma restando la trattazione degli affari sopra elencati, consentirà ai dirigenti degli uffici giudiziari di aver sufficiente tempo per realizzare misure organizzative ad hoc, che saranno efficaci fino al 31 maggio 2020.
Attenzione, resta sempre ferma l’applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9.
Il decreto-legge contiene o dovrebbe contenere misure specifiche in materia di prescrizione e decadenza nonché attinenti al decorso dei termini nei procedimenti penali; sono anche inserite
delle disposizioni specifiche per gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni.
Il decreto-legge prevede anche che, dall’8 marzo e fino al 31 maggio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Contestualmente il CNF in data 10 marzo 2020, predisponeva una scheda di analisi sul d.l. n. 11/2020 scheda che veniva aggiornata fornendo in materia di giustizia misure ulteriori e più incisive rispetto a quelle contenute nel decreto legge n. 09/2020, la cui applicazione resta comunque ferma.

Tra le misure previste vi è in particolare il differimento urgente delle udienza e la sospensione dei termini dal 09 al 22 marzo 2020. Ma la disciplina della materia non sembra sia ancora del tutto chiara e certa.

Ed è per questo che viene emanato un nuovo provvedimento, il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, contenenti ulteriori nuove Misure urgenti in materia di Giustizia civile e penale. Più in particolare l’art. 83 detta la disciplina applicabile alla giustizia civile e penale nel periodo di contenimento dell’emergenza epidemiologica ed abroga espressamente le previsioni degli artt. 1 e 2 del precedente d.l. n. 11/2020 (c. 22). Viene così protratto il periodo di sospensione delle udienze già disposto dalla precedente fonte di legge. Per tale motivo numerose prescrizioni hanno efficacia retroattiva, così da risultare applicabili fin dal 9 marzo. La norma introduce altresì nuove disposizioni volte ad ampliare le misure necessarie al contenimento dell’emergenza epidemiologica (per esempio le disposizioni in materia di ADR) o a chiarire i dubbi interpretativi che la precedente decretazione d’urgenza aveva ingenerato negli operatori.

Al comma 2 viene disciplinato il rinvio d’ufficio delle udienze e ancora ….la sospensione dei termini e il decorso della prescrizione.

Così viene precisato una volta per tutte che per tutti
i procedimenti civili e penali pendenti è disposto un rinvio d’ufficio di tutte le udienze fissate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 a data successiva rispetto a quest’ultima ( comma 1 ).
A seguito dell’adozione degli specifici provvedimenti organizzativi previsti dal comma 6, i capi degli uffici giudiziari potranno altresì disporre rinvii delle udienze a data successiva al 30 giugno (comma 7, lett. g ).
***Il secondo comma del decreto del 17 marzo, nel medesimo intervallo temporale (9 marzo/15 aprile), sospende "il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto" e "in genere tutti i termini procedurali" relativi ai procedimenti pendenti, e soprattutto – con disposizione che dovrebbe chiarire i dubbi che aveva ingenerato il d.l. n. 11/2020 – , prevede la sospensione dei termini anche per i processi e le azioni di nuova introduzione, atteso l’espresso riferimento "alla proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi" nonché a "le impugnazioni".
La sospensione si applica anche agli atti del giudice, visto il richiamo di tutti "i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione".

Il medesimo secondo comma differisce il decorso dei termini che abbiano inizio durante il periodo di sospensione alla fine del periodo stesso. Il decorso dei termini iniziati prima del 9 marzo, in ragione delle previsioni di sospensione, riprenderà a decorrere a partire dal 16 aprile.
Per i termini che si computano a ritroso (es. artt. 166 e 380 bis c.p.c.; artt. 468, comma 1, 127, comma 2 e 611, comma 1, c.p.p.) e che ricadano "in tutto in parte nel periodo di sospensione", ad essere differita alla fine del periodo è "l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto".
Una sospensione della stessa durata è prevista per i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e del termine di 90 giorni previsto per l’esperimento del procedimento di reclamo e mediazione previsto dall’articolo 17-bis, comma 2 d.lgs. n. 31 dicembre 1992 n. 546 come condizione di procedibilità per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro.

Nello stesso periodo, per i procedimenti penali non decorrono il corso della prescrizione, né i termini di durata massima della custodia cautelare (art. 303 c.p.p), delle misure coercitive diverse dalla custodia cautelare e di quelle interdittive (art. 308 c.p.c.) (c. 4).
La previsione generalizzata del rinvio e della sospensione di termini (c. 1 e 2) subisce eccezioni per le controversie e i procedimenti indicati al comma 3. Per lo svolgimento delle attività ad essi relative i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure organizzative volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica contemplate dal comma 7 (cfr. infra par. 3).
La lettera b) individua i procedimenti di competenza del giudice penale ugualmente non soggetti a sospensioni o rinvii. Anche in questo caso alle tre previsioni specifiche (c. 3, lett. b, nn. 1 e 2) si affianca una previsione generale (lett. c) che impone la trattazione dei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale (n.3) e cioè nei casi, tassativamente previsti, in cui sia necessario procedere al cd. “incidente probatorio”. In quest’ultimo caso la dichiarazione di urgenza è conseguenza della richiesta di parte ed è disposta dal giudice o dal presidente del collegio, con provvedimento motivato e non impugnabile.
L’art. 83 del D.L. n. 18 del 2020 – come del resto l’intero impianto normativo del decreto – è da considerarsi nell’ambito dell’ordinamento quale legge eccezionale. Un provvedimento, cioè, che deroga alle regole generali e ad altre leggi. Pertanto, in forza di quanto previsto dall’art. 14 delle preleggi al codice civile non può ritenersi applicabile all’art. 83 ed all’intero testo del decreto alcuna ragionamento interpretativo di natura analogica come disciplinato dall’art. 12, secondo comma, delle preleggi al codice civile.
Ne deriva che l’interprete è vincolato nell’opera ermeneutica a quanto previsto dall’art. 12, comma 1 delle preleggi al codice civile: l’interpretazione letterale delle disposizioni secondo il senso “ fatto palese dal significato proprio delle parole ” ed in ragione della connessione di esse ”.
L’intenzione del legislatore è la “ratio” sottesa all’eccezionalità della disciplina. In questo quadro è, allora, indispensabile individuare correttamente la “ratio” che governa l’intero provvedimento ed in particolare le disposizioni dettate dall’art. 83. Ovviamente il riferimento è alla c.d. “ratio legis” e, quindi, all esatta “fotografia” delle intenzioni del legislatore.
L’epigrafe del provvedimento – per quanto interessa alla specifica analisi dell’art. 83 – recita: “ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare altresì disposizioni in materia di giustizia, di trasporti, per i settori agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e dell’università; ciò consente di ritenere che detta “straordinarietà” debba essere, innanzitutto, connessa e collegata alla prima parte dell’epigrafe del provvedimento ove viene chiarito che scopo della disposizione è quello di “contenere” gli effetti negativi della pandemia sulla protezione civile e la sicurezza.-

Il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, disciplina anche le misure organizzative volte a contrastare l’emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’Autorità Giudiziaria.

Ed infatti, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i commi 6 e 7 prevedono e disciplinano una serie di provvedimenti organizzativi di competenza dei Capi degli uffici giudiziari aventi l’obiettivo di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone all’interno di ogni spazio degli uffici stessi. Si ricorda che, ai sensi del DPCM 8 marzo 2020, occorre mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno un metro.
Ai fini dell’adozione di tali misure, i Capi degli uffici giudiziari debbono sentire i Consigli dell’ordine degli avvocati e le autorità sanitarie regionali.
A tal proposito si segnala l’opportunità, dove non già avvenuto, di costituire dei tavoli di lavoro permanenti tra Ordini e Capi degli uffici.
Ai sensi del comma 9, sono sospesi nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli artt. 303 (termini di durata massima della custodia cautelare), 308 (misure coercitive diverse dalla custodia cautelare e misure interdittive) 309, comma 9 (riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive), 311, commi 5 e 5bis (termini per la decisione in Cassazione delle impugnazioni relative alle ordinanze recanti misure coercitive), 324, comma 7 (che richiama, a proposito del riesame di provvedimenti di sequestro, le disposizioni di cui all’art. 309, comma 9), nonché i termini di cui agli artt. 24, comma 2 (limiti temporali dell’efficacia del sequestro di beni), e 27, comma 6 (stessi limiti, in caso di appello) del d. lgs. n. 159/2011.
In ogni caso la sospensione opera per il tempo in cui il procedimento è rinviato, e comunque non oltre il 30 giugno 2020.

Successivamente il Consiglio dei ministri del 06 aprile 2020 ha ulteriormente prorogato dal 15 aprile al 11 maggio il “regime sospeso” della giustizia.

Senza il nuovo intervento del governo, dal 16 aprile in poi sui vertici degli uffici giudiziari sarebbe ricaduta la responsabilità di decidere che tipo di cautele assumere per le udienze civili e penali.
E così, nel decreto che il Consiglio dei ministri del 06 aprile 2020 ha approvato, è previsto che la giustizia resti ancora ferma, con tutti i termini sospesi e le udienze rinviate in automatico, con l’eccezione di quelle urgenti.
"Una misura assunta, sentiti gli addetti ai lavori, per tutelare la salute di tutti gli utenti della giustizia ed essere pronti a ripartire", ha spiegato il guardasigilli Alfonso Bonafede. Solo dopo l’11 maggio si potrà entrare in quella “fase 2” descritta dai diversi provvedimenti assunti dall'esecutivo durante l’emergenza coronavirus, e confluiti nel precedente Decreto legge Cura Italia.

A questo punto dovrebbero essere Presidenti di Tribunale e Procuratori capo a stabilire, sentiti Consiglio dell’Ordine degli avvocati e autorità sanitarie, se per esempio ci si potrà limitare a ridurre l’apertura degli uffici al pubblico o se si dovrà continuare a rinviare tutto, tranne le urgenze.

Ma sul nuovo congelamento delle attività giudiziarie non è chiaro quale sia la ratio seguita dal legislatore il quale ha palesemente contraddetto i precedenti decreti con i quali intendeva disciplinare la sospensione del decorso dei termini e della prescrizione attuando la proroga della proroga della proroga ed abusando quindi dello strumento del decreto legge creando un caos, contravvenendo a quello scopo di dettare "una disciplina uniforme sul territorio nazionale" a fronte di provvedimenti già resi nel frattempo dai tribunali di tutta Italia.

Per effetto del decreto n. 18 /2020 ad esempio in materia concorsuale il termine per il deposito della proposta concordataria è prorogato e gli obblighi informativi periodici sono sospesi nel lasso di tempo tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020. Così si è espresso il Tribunale di Milano con l’ordinanza del 19 marzo 2020.

Dopo il provvedimento del 10 marzo 2020 con cui il Tribunale di Forlì ha prorogato di diritto di 14 giorni (pari all’arco temporale compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020) il termine già concesso per il deposito della proposta concordataria, anche il Tribunale di Milano applica le straordinarie misure di sospensione dei termini processuali alle procedure concorsuali.

Anche la fattispecie al centro del decreto milanese riguarda un debitore che aveva depositato un ricorso di pre-concordato ex art. 161, comma 6, l.fall. Il Tribunale, prima dell’entrata in vigore dei decreti emergenziali per il Covid 19, aveva già concesso una proroga del termine ai fini della presentazione della proposta concordataria o di una domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti, prevedendo che il debitore depositasse con cadenza quindicinale una situazione finanziaria aggiornata dell’impresa, inviando al commissario giudiziale altresì una breve relazione informativa ed esplicativa.

Si tratta degli obblighi informativi, prescritti a carico della società debitrice dall’art. 161, ottavo comma, legge fall., la cui inosservanza determina l’inammissibilità della proposta e la dichiarazione di fallimento su istanza dei creditori o su richiesta del pubblico ministero. Si rammenta che, secondo la citata norma, con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale è tenuto a disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta concordataria e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deve quindi depositare una situazione finanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere.

La norma non specifica in maniera puntuale quali informazioni il debitore sia obbligato a fornire, salvo precisare che devono riguardare anche la gestione finanziaria dell’impresa, così lasciando al Tribunale ampia discrezionalità in ordine al loro contenuto - discrezionalità che non potrà non tener conto della dimensione dell’impresa, della complessità delle trattative con i creditori, nonché delle passività ed attività risultanti dai bilanci. I vincoli informativi imposti al debitore devono dunque essere individuati, di volta in volta, a seconda della concreta domanda di concordato.

Atteso che l’art. 1 del d.l. n. 11 dell’8 marzo 2020 ha sospeso dal 9 al 22 marzo 2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili pendenti, in modo da evitare che in tale arco temporale maturino decadenze, e che l’art. 83 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 ha ulteriormente prorogato tale sospensione fino al 15 aprile 2020, il Tribunale di Milano ha prorogato di diritto il termine per il deposito della proposta concordataria per un numero di giorni pari all’arco temporale intercorrente tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, sospendendo nel medesimo lasso di tempo anche gli obblighi informativi.

È rilevante sottolineare come il Tribunale si sia limitato a prendere atto di un effetto di legge sopravvenuta ai fini dell’individuazione del dies ad quem per la scadenza del deposito della proposta concordataria ( o di una domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti). Si giustifica perciò che tale proroga sia stata decisa da un decreto legge, essendo stato ritenuto superfluo adottare un provvedimento collegiale.

Si conferma, dunque, che la sospensione dei termini disposta dall’art. 83 del d.l. n. 18/2020 non è collegata all’esistenza di un’udienza oggetto di rinvio ex lege, ma opera tout court ex art. 1, d.l. n. 11 dell’8 marzo 2020, ex art. 83, d.l. n. 18/2020, vedi Tribunale di Milano, decreto 19 marzo 2020.

Ed allora se è così alla luce della nuova proroga al 11 maggio, bisognerebbe capire che efficacia abbiano questi rinvii precedenti, e porre dei paletti per definire anche il periodo successivo, previsto dall’11 maggio fino al 30 giugno. Perché se la ripresa non è possibile il 15 aprile, è ragionevole supporre che non lo sia neppure all’incirca un mese dopo e questi rinvii spezzettati sono irrazionali e non seguono nessuna logica, essendo dettati esclusivamente per impedire la “rottamazione” di processi in corso, ostacolando la realizzazione di diritti costituzionalmente tutelati ed il principio favor rei.

*** È appena il caso di evidenziare che l’abrogazione dell’art. 83 delle precedenti norme va ad incidere "ex post" su una situazione di primario rilievo costituzionale (art. 25 Cost. Giudice naturale precostituito per legge; divieto di irretroattività della legge penale; riserva assoluta di legge; libertà personale) e in ordine a situazioni nel frattempo già consolidatasi considerato che – dal 9 al 17 marzo – i termini erano già decorsi e la “sospensione di essi disposta ex post” priva l’indagato e/o imputato di una situazione di decorso del tempo già consolidatasi (eventuale prescrizione sopravvenuta).

E sul punto l’art. 83, commi 4 e 9, dl n. 18 del 2020 detta una disciplina della prescrizione come se si trattasse di un istituto di carattere processuale, in contrasto con l’insegnamento della Sentenza Taricco che ha affermato il principio che "il regime legale della prescrizione è soggetto al principio di legalità in materia penale, espresso dall’art. 25, secondo comma", con tutti i corollari che si danno in punto di legalità, tassatività e divieto di retroattività dei trattamenti sfavorevoli, essendo necessario che il regime legale della prescrizione sia "analiticamente descritto, al pari del reato e della pena, da una norma che vige al tempo di commissione del fatto" (vedi Corte costituzionale, ord. n. 24 del 2017).

Ed il legislatore non ha osservato il regime legale della prescrizione, pur dando a vedere che lo avesse fatto.

Sul punto va detto che l’art. 159 c.p.
prevede la possibilità che il corso della prescrizione possa essere sospeso "in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge". Ma c’è da chiedersi se è conforme al divieto di irretroattività della legge penale sfavorevole all’imputato l’introduzione di “nuove” cause di sospensione del corso della prescrizione in epoca successiva al fatto di reato commesso anche ove essa sia disposta per legge, successiva che va ad abrogare il contenuto di quella precedente.
È infatti indubbio che l’introduzione di una “nuova” causa di sospensione del corso della prescrizione sia una previsione sfavorevole all’imputato; è altresì evidente che – nel caso ora in esame – la nuova causa di sospensione del corso della prescrizione è stata introdotta in epoca successiva a tutti i reati commessi sino all'8 marzo 2020. Sic !

In tale prospettiva, numerosi e fondati appaiono i dubbi di legittimità costituzionale tra la previsione in esame e il divieto di retroattività degli istituti penali sostanziali sfavorevoli ciò anche alla luce del fatto che la Corte costituzionale – nella sentenza n. 114 del 1994 – aveva esplicitamente evidenziato che anche il regime delle cause di sospensione del corso della prescrizione previsto dall’art. 159 c.p. è sottoposto al principio di legalità cristallizzato nell’art. 25 Cost., dichiarando così infondata una questione di legittimità costituzionale con cui si chiedeva alla Consulta di introdurre – con un intervento additivo in malam partem – un’ulteriore ipotesi di sospensione del corso della prescrizione.

I vari decreti legge succedutisi nel tempo, infatti dispongono che per il periodo in cui il procedimento è sospeso ex lege, nella c.d. prima fase; a seguito dell’adozione dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici giudiziari ex art. 83, comma 7, nella c.d. seconda fase – è sospeso anche il decorso del termine di prescrizione (v. art. 2, comma 3, dl n. 11 del 2020; art. 83, commi 4 e 9, del dl n. 18 del 2020).

I dubbi di legittimità costituzionale si accrescono ulteriormente ove si abbia riguardo alla possibilità che il corso della prescrizione sia sospeso "per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020" (ossia per effetto delle misure organizzative che i dirigenti degli uffici giudiziari possono adottare nella c.d. seconda fase compresa tra l’11 maggio 2020 e il 30 giugno 2020).

In tale caso, la sospensione del corso della prescrizione è dettata non “dalla legge”, ma “in base alla legge”, che rinvia – per relationem – a provvedimenti che (i) non sono ancora esistenti al momento dell’adozione della legge; (ii) sono adottabili dai dirigenti degli uffici nell’esercizio di un potere amministrativo che è determinato dalla legge soprattutto sotto il profilo procedurale (l’interlocuzione con le altre autorità), ma disciplinato piuttosto vagamente quanto ai parametri che devono guidare l’esercizio della discrezionalità amministrativa; (iii) non sono nemmeno soggetti ad impugnazione.

E dunque con riferimento alla “seconda fase”, si pongono ancor più pregnanti dubbi di legittimità costituzionale.

Al riguardo, vengono nuovamente in mente le parole della Consulta nel contesto della sentenza Taricco: "il principio di legalità penale riguarda anche il regime legale della prescrizione (…). Le norme di diritto penale sostanziale (…) devono quindi essere formulate in termini chiari, precisi e stringenti, sia allo scopo di consentire alle persone di comprendere quali possono essere le conseguenze della propria condotta sul piano penale, sia allo scopo di impedire l’arbitrio applicativo del giudice" (Corte costituzionale, ord. n. 24 del 2017, punto 5).

Sotto il profilo ora in esame, ovviamente, viene in rilievo non tanto l’arbitrio applicativo del giudice, quanto piuttosto, il rischio che il corso della prescrizione possa essere sospeso per effetto dell’esercizio di una discrezionalità dei dirigenti che appare difficilmente sindacabile in difetto di parametri di legge chiaramente delineati e certi.

Insomma. Benché non risulti che la Consulta sia mai stata chiamata ad occuparsi delle omologhe previsioni di sospensione del corso della prescrizione in occasione delle precedenti leggi emergenziali, sembra che la previsione dell’art. 83, commi 4 e 9, dl n. 18 del 2020 sia
suscettibile di rilievi di illegittimità costituzionale,
considerato che sembra trattare la prescrizione come istituto processuale, e non sostanziale.

Con il decreto legge n. 18 del 2020, all’ art. 83, comma 4, il legislatore stabilisce anzitutto che nel periodo di sospensione dei termini di cui al comma 2 (ossia, per effetto della novella di cui al dl n. 23/2020, ==dal 9 marzo all’11 maggio 2020) è sospeso anche il corso della prescrizione====

Inoltre al comma 9 della citata disposizione, il legislatore dispone che "il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7 lett. g) e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020".

Con riferimento alla c.d. prima fase il corso della prescrizione è sospeso dal 9 marzo all’11 maggio 2020 (art. 83, commi 2 e 4, dl n. 18 del 2020 e art. 36 dl n. 23 del 2020; ovviamente alla sospensione sono sottratti i procedimenti indicati da comma 3 lett. b) e lett. c).

Con riferimento alla c.d. seconda fase la formulazione letterale dell’art. 83, comma 9, dl n. 18 del 2020 individua come momento iniziale di sospensione del decorso della prescrizione il giorno in cui l’udienza avrebbe dovuto essere celebrata [ove non fosse stata rinviata, in conseguenza delle misure organizzative adottate dal dirigente ex art. 83, comma 7, lett g)]. Ciò sembra voler dire che – in tali ipotesi (e sempre con le eccezioni previste dal comma 3) – il decorso della prescrizione non è sospeso dal 12 maggio a seguire, ma solo per il periodo che parte dalla data di udienza che è stata rinviata.

Quanto alla seconda fase, sembra da evidenziare dunque che – alla luce del tenore testuale dell’art. 83, comma 9, del decreto legge n. 18 del 2020 –la sospensione del corso della prescrizione non è prevista per tutti i procedimenti penali, ma solo per quelli che abbiano subìto un rinvio di ufficio ex art. 83 del c.d. decreto cura Italia.

Per quanto riguarda la seconda fase, sotto il profilo del rinvio delle udienze, con il decreto n. 47/2020, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha disposto nel settore penale che tutti i procedimenti già fissati nelle udienze e nelle camere di consiglio nel periodo fino al 15 aprile 2020 sono rinviati d'ufficio e fuori udienza a una data "successiva" al 30 giugno 2020, fatti salvi quelli per cui ricorrono le ipotesi previste dall'art. 83, comma 3, d.1. n. 18 del 2020.

Inoltre, ancora a differenza del Dl 6/2020, nell'articolo 1, comma 1, del Dl 19/2020 si prevede il termine finale entro il quale può essere legittimamente esercitato il nuovo potere regolatorio collegato al contrasto della diffusione del coronavirus il 31 luglio del 2020, termine coincidente con la scadenza dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

E, sempre innovando il quadro disciplinare del nuovo potere emergenziale, si dispone che le stesse misure restrittive devono riguardare "periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni", circoscrivendo così l’efficacia temporale degli atti restrittivi, anche al fine di renderne necessaria una conseguente e opportuna rivalutazione al termine alla relativa scadenza temporale. Poi, sempre nel primo comma dell’articolo 1, e quale ulteriore delimitazione che precedentemente non era prevista, si precisa il collegamento contenutistico tra le misure restrittive adesso adottabili e "l’andamento epidemiologico" della diffusione del contagio, in quanto si dispone che, in conseguenza del variare di quest’ultimo, si possa - e aggiungiamo, si debba - modulare "l’applicazione in aumento o in diminuzione" delle stesse misure restrittive.
Così rendendosi non soltanto opportuno, ma anche giuridicamente imposto che al mutare dei presupposti di fatto si accompagni la riconsiderazione dei provvedimenti restrittivi che saranno adottati in base al Dl 19/2020, e dunque la loro eventuale modificazione. Infine, nel comma 2, si prescrivono i nuovi limiti generali che condizionano, in modo più preciso e dettagliato, l’esercizio del potere regolatorio emergenziale che è consentito sulla base del presente decreto legge: al posto della generica clausola posta nell’articolo 1, comma 1, del Dl 6/2020, ove si faceva riferimento alla proporzionalità e adeguatezza delle misure rispetto "all'evolversi della situazione epidemiologica", il parametro che condiziona il legittimo svolgimento del nuovo potere emergenziale è adesso collegato ai "principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio ovvero sulla totalità di esso".

Ed infatti secondo le linee Guida del Tribunale di di Milano i decreti leggi e dpcm che si sono susseguiti sono diretti primariamente al contenimento del rischio di contaminazione del Corona Virus, così da limitare obbligatoriamente e "sino all’11 maggio" l’attività giurisdizionale ed amministrativa che di per sé comporta spostamenti di persone e riunioni.

Con la precisazione che detta situazione deve essere oggetto di verifica da parte del Capo dell’Ufficio, nel periodo e sino al 30 giugno, affinché tenuto conto del quadro epistemologico, possano adottarsi misure che permettano il recupero della funzionalità dell’amministrazione della giustizia, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, imponendosi la scelta del lavoro agile o da remoto, con una pressoché generale indicazione dell’opportunità di rinvio delle udienze a dopo il 30 giugno 2020, in dipendenza della constatazione che l’attività giurisdizionale penale è caratterizzata necessariamente dalla compresenza di vari soggetti spesso numerosi in caso di più imputati, presenza di parti civili o escussione testi, circostanze non compatibili con il mantenimento di quelle misure di contenimento epidemico la cui efficacia deve essere salvaguardata.

Con l’ulteriore evidenza che la sospensione dell’attività giudiziaria sino all’11 maggio salvo eccezioni ed il decorso dei termini art. 83, 1 e 2 comma, rende ancora più opportuno l’intervento della Presidenza ex art. 83, comma 5, sia per dare indicazioni rispetto alle situazioni critiche e di incertezza manifestatesi sia per dare una prospettiva operativa concreta anche in vista di una ripresa dell’attività sino al 30 giugno 2020. Ancorché il predetto comma non dia facoltà al Capo dell’Ufficio di provvedere, in questo momento al rinvio delle udienze post 30 giugno 2020, tale è la concreta e realistica prospettiva per il settore penale. (vedi al riguardo Tribunale di Cremona, decreto del 18 marzo 2020; Trib. Roma 23 marzo 2020; Tribunale di Cagliari del 19 aprile 2019; Tribunale di Como del 25 marzo 2020 decreto n. 15/2020; Trib di Firenze decreto n. 37/2020 del 17 marzo 2020; Trib Milano decreto n. 50/2020 del 18 marzo 2020; Trib Napoli decreto n. 68/2020 del 18 marzo 2020; Trib Palermo del 20 marzo 2020; Trib di Pisa del 18 marzo 2020, prot. n. 732/20; Trib Reggio Emilia prot. 623/2020 del 19 marzo 2020; Trib Roma prot. n. 4300 del 20 marzo 2020).

In conclusione l’attività del settore penale nel periodo sino al 30 giugno 2020, per quel che riguarda il rinvio delle udienze è regolata dalle linee Guida emanate da ciascun Tribunale che sono vincolanti e mantengono la loro efficacia ove non revocate o modificate dalla Presidenza anche in data successiva al 11 maggio 2020 e sino al 30 giugno 2020, periodo in cui ciascun ufficio giudiziario può adottare le misure organizzative ritenute più idonee, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari.
Più problematica è invece la disciplina della sospensione e/o del decorso dei termini di prescrizione, essendo i decreti emergenziali tutti illegittimi in quanto è stato violato il regime legale della prescrizione e il principio del favor rei.

Nunzia Avv Barzan del foro di Genova

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