Con due recenti sentenze, la V sezione della CTP di Ferrara ha accolto il ricorso di un contribuente, difeso dall'Avv. Piero Lipera di Catania, dichiarando la prescrizione dei crediti pretesi da Equitalia per l'intervenuta prescrizione quinquennale tra la notifica della cartella e la notifica dell'intimazione di pagamento.

E' l'ennesima conferma dell'inapplicabilità della prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. alle cartelle di pagamento notificate dall'Agente della Riscossione e non impugnate nei termini di legge. Pertanto, l'azione esecutiva avviata con la notifica della cartella, resta sempre soggetta al termine proprio della riscossione dei contributi.

Nel caso di specie, nella sentenza n.256/13, relativa ad opposizione di intimazione di pagamento e sottostante cartella per il recupero dell'IRES, la CTP, in motivazione, afferma che “la cartella di pagamento presupposta sarebbe stata notificata, come ammesso dall'Ufficio, in data 27.11.2007, mentre l'intimazione impugnata è stata notificata in data 7.3.2013. Il concessionario pertanto, è incorso nella violazione del termine quinquennale, decorrente dal 31 dicembre del'anno in cui fu presentata la dichiarazione, previsto a pena di decadenza ex art. 26 del DPR n. 602/73.

Nella seconda sentenza, la n.253/13, relativa invece ad opposizione di intimazione di pagamento e sottostante cartella per il recupero di contributi camerali, la CTP, dapprima afferma che la prescrizione dei detti contributi è soggetta al termine quinquennale a differenza di quanto sostenuto dall'Agente della Riscossione e, poi, accertato il decorso del suddetto termine tra la notifica della cartella e la notifica della successiva intimazione, dichiara la prescrizione del diritto ad esigere le somme.

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