Spett.le Redazione
Gentilissimi Colleghi

Segnalo la recente
ordinanza del Tribunale di Ragusa che, in applicazione del principio di c.d. soccombenza virtuale, ha condannato la Riscossione Sicilia s.p.a. alle spese di lite, a seguito del giudizio in opposizione ad un pignoramento esattoriale, per non aver dato prova che la data in cui è stata eseguita l'interrogazione da parte della P.A. ex art. 48-bis del Dpr 602/73 fosse antecedente alla presentazione dell'istanza di rateazione prevista dall'art. 19 D.P.R. N. 602/1973.
Com'è noto la procedura ex art. 48 bis citato si svolge all'interno dell'apparato amministrativo, senza che il contribuente abbia notizia della sua attivazione.
La pronuncia in esame lascia presagire uno spiraglio di salvezza ove per i casi in cui il Concessionario che opponga il preavviso di diniego alla rateizzazione non alleghi prova (certa) di avvenuta antecedente interrogazione.
Cordiali saluti

Avv. Fabio Conticello

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