In caso di deposito telematico, ai fini della verifica della tempestività il ricorso deve intendersi proposto nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 16 bis comma 7 d.l. n. 179/2012, conv. con modifiche in legge n. 221/2012.

E' quanto recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.23771/19 pubblicata in data 24 settembre 2019.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di L'Aquila dichiarava l'inammissibilità del ricorso ritenendolo presentato il giorno dopo dalla scadenza del termine perentorio previsto dalla normativa di riferimento.

Il ricorrente presentava ricorso in Cassazione dimostrando che, al momento del deposito telematico, aveva ricevuto la seconda pec di "ricevuta di avvenuta consegna" nel termine utile per la proposizione del ricorso e lamentando che la Corte aveva errato nel ritenere determinante per la valutazione di tempestività dell'appello, il momento del deposito dell'atto in cancelleria.
Dalla normativa di riferimento si desume che il deposito di un atto giudiziario tramite PCT "si considera perfezionato al momento della ricezione della seconda pec (i.e.: della ricevuta di avvenuta consegna)"

La Corte ha accolto il motivo, cassando la sentenza impugnata, e, riportandosi alla precedente sentenza del 1° marzo 2018, n. 4787, ha affermato il principio secondo cui:
"in caso di deposito telematico, ai fini della verifica della tempestività il ricorso deve intendersi proposto nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 16 bis comma 7 d.l. n. 179/2012, conv. con modifiche in legge n. 221/2012".



Avv. Gennaro Esposito
avv.gennaroesposito@gmail.com

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