Pubblichiamo una raccolta giurisprudenziale incentrata sul tema dei furti ai danni degli utenti di Poste Italiane.
Il caso, per nulla sporadico, è sempre lo stesso: il malcapitato correntista delle Poste (BancoPosta Online, Postepay, Postepayimpresa...), da un controllo sul proprio estratto conto, si accorge di una o più operazioni in uscita che "allegeriscono" il proprio conto e di cui, naturalmente, non ha mai impartito alcun ordine di esecuzione.

Il correntista, a questo punto, si rivolge alle Poste fiducioso di poter ottenere il rimborso in via extragiudiziale. Ma, le Poste, o rispondono negativamente declinando qualsiasi responsabilità o, addirittura, non forniscono alcun riscontro.

Il correntista si rivolge allora alla giustizia. Ebbene, nella maggior parte dei casi, le richieste del correntista vengono rigettate. La motivazione è simile per tutte: il correntista lamenta l'avvenuto furto chiedendo che venga riconosciuta la responsabilità di Poste Italiane e che la stessa venga condannata al rimborso. Le Poste si costituiscono eccependo che il loro sistema di sicurezza è ineccepibile e insinuando che sia stato il correntista stesso a perdere o farsi carpire le password di accesso (phishing).
Il giudice, ritenuto che il correntista non prova l'avvenuta violazione del sistema di sicurezza delle Poste (prova che, nella pratica, è impossibile da fornire), ritiene verosimile che sia stato vittima di truffa, che ha fornito "spontaneamente" le proprie passwords e che, pertanto, non sussiste alcuna responsabilità in capo a Poste Italiane.

Di seguito il link alle sentenze con le rispettive massime:

"I fatti di fronde informatica, in assenza di prova certa della loro riferibilità alla responsabilità di Poste Italiane S.p.A., non possono essere addebitati alla convenuta e pertanto la domanda formulata dall'attore è respinta"
Giudice di Pace di Desio - Sentenza 1264 del 29.12.2008

"Proprio per la tipologia della fattispecie criminosa e delle modalità con cui essa viene attuata, la giurisprudenza oggi esclude qualsiasi obbligo per l'ente di credito di un qualche diritto risarcitorio in favore del soggetto vittima del "phishing", tranne nel caso che tale diritto sia stato preventivamente e contrattualmente previsto"
Giudice di Pace Messina - civile Sentenza 11777 del 10.12.2010

"Confermata in toto la sentenza di primo grado che aveva escluso la responsabilità di Poste Italiane S.p.a. per l'accesso fraudolento di terzi al conto Bancoposta dell'appellante"
Corte d'Appello - Trento Sentenza del 08.03.2011

"La normativa vigente non prevede un obbligo per gli istituti di credito di garantire i clienti da frodi informatiche e quindi a risarcirli delle somme prelevate indebitamente a causa di una violazione dell'account Internet dei clienti, o della clonazione dei loro bancomat o carte di credito; solo l'esistenza di un preciso obbligo contrattuale, in capo all'istituto, di tenere indenne il cliente da ogni tipo di aggressione alle somme depositate, potrebbe comportare un obbligo di risarcimento"
Tribunale Acireale - Sentenza 399 del 03.11.2009

"I fatti di frode informatica lamentati dal correntista, in assenza di prova certa della loro riferibilità a responsabilità delle Poste Italiane per presunta violazione di norme contrattuali, non possono essere a questa addebitati, ma semmai ad un non adeguato e prudente utilizzo della carta da parte del suo titolare"
Giudice di Pace Lecce - Sentenza 128 del 10.01.2008

"Non sussiste la responsabilità di Poste Italiane per la sottrazione di denaro dal conto BancoPosta online quando si accerta che questa sia avvenuta con l'utilizzo delle password strettamente personali in possesso del solo correntista"
Giudice di Pace Milano - 7 Sentenza 1975 del 03.02.2010

"Il cliente vittima del reato di phishing, se non prova il fondamento dei fatti per cui agisce in giudizio (ovvero la responsabilità di Poste Italiane S.p.a per il furto subito sulla propria postepay) non ha diritto al risarcimento del danno"
Giudice di Pace - Cefalù Sentenza 612 del 24.11.2011

"Non si ritiene possa ravvisarsi una responsabilità di Poste Italiane S.p.a. nascente dalla violazione di un obbligo contrattuale, nella specie insussistente, quale quello di tenere indenne il cliente da aggressioni, attuate anche nelle forme della frode informatica, alle somme dallo stesso depositate; nè può invocarsi una violazione degli artt. 15 e 31 del D. Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), attesa oltretutto la mancata dimostrazione da parte degli attori del fatto che il danno degli stessi patito fosse stato cagionato da Poste Italiane per effetto del trattamento dei dati personali"
Tribunale Palermo - III Sentenza 103 del 10.01.2011

Pubblichiamo anche le decisioni in senso favorevole al correntista:
"In caso di sottrazione fraudolenta di somme dal conto corrente, i correntisti che agiscono in giudizio hanno l'onere di provare l'esistenza del rapporto obbligatorio in forza del quale agiscono e l'inadempimento della convenuta. Spetta a Poste Italiane dimostrare il corretto adempimento delle proprie obbligazioni. Se questo non avviene, sussiste la responsabilità di Poste Italiane per il danno subito dagli attori."
Tribunale Palermo - Terza civile Sentenza 81 del 12.01.2010

"Nell'espletamento dei servizi di pagamento tramite Internet Poste Italiane è tenuta ad adottare tutte le misure tecniche idonee a garantire un adeguato standard di sicurezza nell'effettuazione dei pagamenti, in modo da impedire l'accesso di soggetti non abilitati al sistema ed evitare danni ai clienti."
Tribunale Siracusa Seconda civile - Ordinanza del 15.03.2012

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