>Nullità della sentenza tributaria in ipotesi di omessa statuizione sulle spese o di motivazione apparente

La Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il processo tributario è ispirato, non diversamente da quello civile e da quello amministrativo, al principio di responsabilità per le spese del giudizio (Cass. Civ. Sez. V, 27.05.2021, n. 14757).
Ciò si evince dal tenore dell’art. 15 D.Lgs. 546/92, secondo cui la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese, salvo il potere di compensazione del giudice tributario.
L’art. 44 D. Lgs. 546/92, inoltre, prevede che, in caso di rinuncia al ricorso, il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro.
La Commissione Tributaria, pertanto, è tenuta a pronunziarsi sulle spese del giudizio.

La mancata statuizione sulle spese del giudizio integra una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisce un vizio della sentenza, stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede pertanto una pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. Civ. Sez. V, 23.06.2005, n. 13513)
L’art. 15 del D. lgs 546/92 espressamente prevede che “le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.
E’ evidente, quindi, che, nelle intenzioni del legislatore la compensazione delle spese, al di fuori della soccombenza reciproca, ha carattere eccezionale.
E’ altrettanto evidente che la compensazione delle spese deve essere adeguatamente motivata, essendo il giudice tento ad esplicitare le gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese di lite (Cass. Civ. Sez. VI, 17.09.2015, n. 18276).
In altre parole, la Commissione Tributaria non può limitarsi ad utilizzare formule così generiche da non consentire il controllo sulla motivazione e sulla congruità della disamina logico- giuridica - in rapporto ai requisiti di gravita ed eccezionalità - delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione (Cass. Civ. Sez. VI, 17.09.2015, n. 18276).

La Suprema Corte di Cassazione, in particolare, ha ritenuto apparenti e non idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite motivazioni del tipo "complessità della ricostruzione in fatto dei rapporti tra le parti" (Cass. Civ. Sez. II 30.04.2012 n. 6608), “particolarità del riesame giuridico in appello” (Cass. Civ. Sez. II, 14.01.2011, n. 13020), "valore assai esiguo della causa" (Cass. Civ. Sez. VI 10.06.2011 n. 12893), “peculiarità e controvertibilità delle questioni oggetto del contendere” (Cass. Civ. Sez. III, 31.05.2018, n. 13767) “natura processuale della pronuncia” (Cass. Civ. Sez. VI, 04.09.2020, n. 18348), “motivi di equità” (Cass. Civ. Sez. lav. 20.10.2010, n. 21521), “la natura della controversia e le alterne vicende dell’iter processuale” (Cass. Civ. Sez. III, 13.04.2018, n. 9186); "peculiarità della fattispecie" (Cass. Civ. Sez. I, 30.05.2008, n. 14563), “peculiarità della vicenda” (Cass. Civ. Sez. VI, 17.09.2015, n. 18276); “qualità delle parti” (Cass. Civ. Sez. VI, 17.09.2015, n. 18276); "fattispecie concreta nel suo complesso" (Cass. Civ. Sez. I 18.12.2007, n. 26673), “buona fede dell’appellante pur soccombente” (Cass. Civ. Sez. Lav., 20.08.2018, n. 20617), “complessità" e la "‘pluralità" delle questioni trattate” (Cass. Civ. Sez. VI, 24.02.2020, n. 4764), “giusti motivi” (Cass. Civ. Sez. VI 21.11.2013, n. 26147), “peculiarità della materia del contendere” (Cass. Civ. Sez. VI, 31.05.2016,n. 11217), “complessità delle tesi prospettate” (Cass. Civ. Sez. V, 22.04.2021, n. 10705).

Si tratta di affermazioni di mero principio, ipoteticamente ricollegabili a qualsiasi procedimento e, pertanto, inidonee a consentire il necessario controllo sulla motivazione.
E’ evidente, in tali ipotesi, la violazione dell’art. 36 D. Lgs. 546/92, il quale prevede espressamente che la sentenza deve contenere “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”, esposizione, come già ampiamente dedotto palesemente carente in punto di spese.
Così come, inoltre, non può revocarsi in dubbio la violazione dell’art. 111 Cost., ai sensi del quale “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”.
In conclusione, la motivazione apparente sulla regolamentazione delle spese di lite, così come l’assenza di motivazione, costituisce causa di nullità della sentenza: “la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili” (Cass. Civ. Sez. V, 30.04.2020, n. 8428).

Marco Di Pietro

Avvocato del foro di Catania, cassazionista, esperto in diritto tributario e diritto scolastico collabora dal 2018 con la rivista DirittoItaliano.com. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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