La notifica a mezzo posta elettronica certificata della cartella di pagamento da parte di Equitalia è nulla nel caso in cui la stessa non sia firmata digitalmente.

E' quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza n.2904/18/17 che, in accoglimento del motivo di opposizione del contribuente, ha annullato la cartella di pagamento impugnata.
Nel caso di specie, ritenuta la mancata costituzione dell'Agente della Riscossione che non ha dato prova dell'avvenuta apposizione della firma digitale sulla cartella allegata al messaggio via pec, la CTR ha ritenuto nulla la notifica della cartella.
Difatti, "la Pec da piena prova della data di invio e di ricezione di una email, ovvero, la certificazione del testo contenuto nel messaggio certificato, ma essa non garantisce, ai documenti trasmessi in allegato, la stessa efficacia probatoria degli originali. Per far si che questi ultimi possano essere considerati atti "originali" è necessario apporre la firma digitale sul documento."

Per la Commissione, "la mancanza della firma digitale sugli allegati non integra gli estremi di una semplice irregolarità della notifica da poter essere sanata con la costituzione del contribuente, in giudizio, perché non è neppure messo in discussione che la notifica sia stata effettuata, ma rende nulla la notifica stessa perché manca la prova dell'integralità dell'allegato".

In pratica, per la Commissione, l'invio della cartella non firmata digitalmente equivale all'invio a mezzo posta di una fotocopia della cartella in luogo dell'originale.

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